Si apre in una nuova scheda

Il concetto di abitualità nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

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di Stefano MANINA

Con la sentenza Numero: 32649, deposito del 02 settembre 2026 la Sesta Sezione penale ha fornito importanti indicazioni sul concetto di abitualità della condotta di cui alla nuova versione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di stupefacenti .

In particolare gli Ermellini hanno sancito che per essere considerata quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, postula una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità.

Il tutto nasce dal rigetto del Tribunale di Caltanisetta dell’istanza di riesame di un imputato contro le misure cautelari in carcere applicate dal GIP di Gela

Nel ricorso proposto in cassazione il difensore dell’imputato ha lamentato come il Tribunale nella sua decisione non abbia considerato  il fatto che il soggetto abbia ammesso  di cedere le sostanze stupefacenti a un ristretto numero di persone di averlo già fatto in passato e che solo la sostanza rinvenuta sul suo veicolo era pronta per la vendita differentemente da quella trovata durante la perquisizione domiciliare.

Lamentava poi che il comportamento collaborativo del soggetto rappresentava mancanza del pericolo di reiterazione del reato.

La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile rilevando che le 15 dosi di cocaina rinvenuti in auto e i 213 grammi trovati in casa uniti al fatto che il titolare non è soggetto di reddito fanno evidenziando la sussistenza della abitualità nella condotta e portando coì all’esclusione della fattispecie lieve.

Il tutto proprio a seguito del DL 23/2026 che ha riformulato l’art 73 prescrivendo che il fatto non è di lieve entità quando per l’allestimento di mezzi o strumenti o per la modalità dell’azione le condotte risultano essere poste in modo continuativo e abituale.

Gli ermellini hanno infatti evidenziato come la nuova disciplina preveda una progressione sanzionatoria che va dal fatto lieve occasionale a quello aggravato perché non occasionale a quello non lieve perché abituale.

E hanno sottolineato come sia necessario distinguere tra abitualità che esclude la fattispecie lieve e non occasionalità che rappresenta una mera aggravante osservando che la distinzione non può essere fatta basandosi solo sull’elementi quantitativo.

La non occasionalità va collocata in un grado intermedio tra occasionalità e abitualità e può anche essere desunta da elementi che evidenziano la reiterazione dell’azione.

Al contrario L’abitualità postula un grado di reiterazione più intenso con una serialità di condotte che evidenziano la propensione all’attività criminosa.

IN ALLEGATO LA SENTENZA IN COMMENTO.

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