Intelligenza artificiale e attività di polizia: in Gazzetta il nuovo decreto legislativo

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Di Michele Mavino

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, con il quale l’ordinamento italiano viene adeguato al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689) con particolare riferimento all’utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia e ai profili di responsabilità civile e penale. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre 2026.

Si tratta di un intervento normativo particolarmente significativo perché, per la prima volta, viene delineato in maniera organica il quadro nazionale entro il quale le Forze di polizia potranno ricorrere a sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Il principio di fondo prevede che l’IA deve avere una funzione strumentale e di supporto all’attività dell’operatore, senza sostituire la valutazione umana. Il decreto impone infatti adeguate forme di revisione umana qualificata degli output prima che questi vengano utilizzati in atti o provvedimenti capaci di incidere sulla sfera giuridica degli interessati, prevedendo inoltre che tale revisione sia documentata e tracciabile.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione degli operatori, chiamati non soltanto a comprendere il funzionamento e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma anche a conoscerne limiti, errori e possibili bias, soprattutto nei settori più delicati quali il riconoscimento biometrico e l’analisi predittiva. Centrale diventa quindi la capacità dell’operatore di interpretare criticamente il risultato prodotto dalla macchina.

Il cuore più innovativo della disciplina riguarda l’impiego dell’IA nell’identificazione biometrica remota, sia in tempo reale sia attraverso il riconoscimento facciale a posteriori. Il legislatore introduce procedure autorizzatorie, limiti temporali e territoriali, obblighi di valutazione d’impatto e precise garanzie sull’utilizzo delle banche dati, vietando tra l’altro il ricorso a database biometrici alimentati mediante tecniche di scraping non mirato.

Di notevole interesse, anche per gli enti locali, è poi l’articolo 10, dedicato ai sistemi di videosorveglianza integrati con tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori. La norma disciplina l’attivazione dell’intelligenza artificiale sulle immagini già acquisite e contempla espressamente anche le piattaforme di videosorveglianza degli enti locali, prevedendo, in determinate ipotesi, la loro concessione in comodato gratuito alla Questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità.

Il decreto interviene, infine, anche sul codice penale e sul codice di procedura penale, introducendo nuove fattispecie legate all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e una specifica disciplina processuale per l’identificazione e la localizzazione mediante sistemi di riconoscimento biometrico remoto in tempo reale.

Il D.Lgs. n. 160/2026 rappresenta dunque un passaggio importante nel rapporto tra tecnologia, attività di polizia e tutela dei diritti fondamentali: l’intelligenza artificiale entra formalmente tra gli strumenti utilizzabili nelle attività di sicurezza e di indagine, ma il legislatore costruisce attorno al suo impiego una rete di autorizzazioni, controlli, tracciabilità e responsabilità nella quale la decisione umana continua a mantenere un ruolo centrale.

Su PoliziaLocaleDigitale.it torneremo nei prossimi approfondimenti sui singoli aspetti della nuova disciplina, con particolare attenzione alle possibili ricadute operative per la Polizia Locale, la polizia giudiziaria e i sistemi comunali di videosorveglianza.

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