di Stefano MANINA
Continuiamo con il presente approfondimento dedicato ai velocipedi l’analisi delle principali novità in arrivo con la riforma del Codice della Strada contenute nella Tabella delle Sanzioni e nelle indicazioni trasmesse al Mit alle associazioni di categoria.
Col presente approfondimento prendiamo in considerazione le norma di comportamento cui devono attenersi i pedoni e quelle in capo agli automobilisti nei confronti dei pedoni stessi.
Per intenderci le norme perlopiù racchiuse nell’attuale codice negli articoli 190 e 191.
Ancora una volta dall’analisi della tabella si evince l’intenzione di semplificare accorpare e rendere più uniformi le varie sanzioni con importi che per lo più hanno subito semplici arrotondamenti.
Vi sono tuttavia significative novità.
La più eclatante delle quali è sicuramente per i pedoni il divieto di far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, salvo se a viva voce o dotati di auricolare e che non compromettano le facoltà uditive.
Secondo la tabella in caso di violazione è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniari a da 40 a 160 Euro senza logicamente alcuna sanzione accessoria o decurtazione di punti
Per chi come lo scrivente si occupa da tanto tempo di infortunistica e sicurezza stradale la norma pare di buon senso e rappresenta un lodevole tentativo di garantire la sicurezza dei pedoni stessi ponendo l’accento sulle distrazioni tecnologiche che nella società odierna interessano non solo i conducenti di veicoli ma anche i pedoni stessi.
Va però sottolineato come la distrazione o la mancata percezione di un pericolo imminente non è solo legata alle percezioni uditive ma anche a quelle visive e pertanto si auspica che nell’iter legislativo chi di dovere abbia maggiore coraggio e preveda un divieto assoluto o in qualche modo limitando anche le distrazioni visive.
Giova precisare che il dettato della norma così come estrapolato dalla tabella ministeriale prevede un divieto assoluto e non limitato alla sola fase di attraversamento della strada come da più commentatori si è sentito annunciare
Non siamo certo oggi in grado di prevedere quale sarà la portata del testo normativo al termine dell’iter legislativo.
Da un punto di vista operativo sicuramente un divieto esteso rappresenterebbe una norma più chiara per il cittadino, meno interpretabile e che col tempo aiuterebbe ad adeguarsi a questa imprescindibile norma di sicurezza.
La limitazione del divieto alla sola fase di attraversamento sulla strada invece creerebbe più difficoltà interpretative e di accertamento per gli organo d polizia stradale pur rappresentando un principio legale importante che sancisce in modo concreto una corresponsabilità dell’utente debole nei sinistri stradali e che imporrà agli organi rilevatori un’attenta analisi e indagine anche sui dispositivi in uso a questi ultimi,
Nella stessa direzione va anche l’obbligo per i pedoni di rendersi visibili in caso di circolazione sulla carreggiata fuori dai centri abitati di notte, in assenza di pubblica illuminazione.
Sanzione amministrativa da 40 a 160 Euro.
Così riportata la norma appare però generica e non specifica il modo in cui i pedoni debbano ottemperare se con giubbottino rifrangente, pile cellulari o altro. Sarebbe auspicabile un più preciso obbligo di indossare giubbotti o bretelle rifrangenti come già previsto per i monopattini e per scendere dal veicolo in caso di emergenza.
Inoltre la tabella inserisce le seguenti nuove disposizioni.
Violazione del divieto di attraversare:
– fuori dai centri abitati, in prossimità o corrispondenza di curve o dossi;
– di corsa o senza fermarsi, se si immettono sulla carreggiata passando tra veicoli in
sosta, tra veicoli incolonnati o in presenza di altri oggetti che limitano la visuale
Sanzione amministrativa da 40 a 160 Euro
Violazione del divieto di attraversare, su strade diverse da autostrade ed extraurbane principali a carreggiate separate da barriere, al di fuori degli attraversamenti pedonali, a qualsiasi distanza gli stessi si trovino.
Sanzione amministrativa da 40 a 160 Euro
Violazione del divieto di attraversare, su autostrade ed extraurbane principali a carreggiate separate da barriere, al di fuori degli attraversamenti pedonali, a qualsiasi distanza gli stessi si trovino
Sanzione amministrativa da 80 a 320 Euro
Violazione del divieto di attraversare, su strade diverse da autostrade ed extraurbane principali in cui è vietata la circolazione dei pedoni.
Sanzione amministrativa da 80 a 320 Euro
Violazione del divieto di attraversare, su autostrade ed extraurbane principali in cui è vietata la circolazione dei pedoni.
Sanzione amministrativa da 80 a 320 Euro
In caso di gruppi di pedoni, violazione dell’obbligo di utilizzare il marciapiede o le parti della strada destinate ai pedoni nonché di disporsi su un’unica fila e procedere in formazione in modo da arrecare il minimo intralcio
Sanzione amministrativa da 40 a 160 Euro
Violazione del divieto, per pedoni e animali, di circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (ad eccezione delle aree di servizio e di sosta) nonché lungo le corsie di emergenza, se non per raggiungere i punti per le richieste di soccorso
Sanzione amministrativa da 25 a 1o0 Euro
Per quanto riguarda invece gli obblighi nei confronti dei pedoni queste sono le principali novità
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, violazione dell’obbligo per i conducenti di dare la precedenza ai pedoni che si trovano nelle immediate prossimità degli attraversamenti pedonali
Sanzione amministrativa da 170 a 680 Euro
Nessuna sanzione accessoria
Decurtazione punti patente 3
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, violazione dell’obbligo per i conducenti di dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali
Sanzione amministrativa da 150 a 600 Euro
Nessuna sanzione accessoria
Decurtazione punti patente 4
Violazione dell’obbligo per i conducenti, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, di consentire sempre al pedone che ha già iniziato l’attraversamento di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza
Sanzione amministrativa da 150 a 600 Euro
Nessuna sanzione accessoria
Decurtazione punti patente 4
Violazione dell’obbligo per i conducenti di fermarsi in ogni caso quando una persona invalida attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla
Sanzione amministrativa da 170 a 680 Euro
Divieto di guida per quindici giorni
Decurtazione punti patente 4
Violazione dell’obbligo per i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione nelle aree pedonali, di prestare particolare attenzione ai pedoni e, se necessario, di fermarsi, dando loro precedenza, se i medesimi tardano a scansarsi
Sanzione amministrativa da 150 a 600 Euro
Divieto di guida per trenta giorni in caso di recidiva
No decurtazione punti









