Non conta che inquadrino soltanto gli arnadietti, alcuni ambienti meritano una riservatezza rafforzata,
Di Michele Mavino
La videosorveglianza non diventa lecita semplicemente perché persegue una finalità legittima di sicurezza o di tutela del patrimonio. Occorre sempre verificare se, nel luogo e con le modalità prescelte, il trattamento sia realmente necessario e proporzionato. E’ quello che sostiene il Garante con il Provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026
l caso trae origine dalla presenza di telecamere all’interno degli spogliatoi di una piscina gestita dall’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento. Le telecamere, secondo quanto rappresentato dal gestore, non riprendevano cabine, docce o servizi igienici, ma esclusivamente gli armadietti utilizzati dagli utenti per depositare gli effetti personali. La scelta era stata determinata dai numerosi furti di portafogli e telefoni verificatisi nella struttura. Le immagini erano conservate per 72 ore e non venivano normalmente visionate in tempo reale.
Si tratta quindi, almeno apparentemente, di una situazione nella quale la videosorveglianza perseguiva una finalità tutt’altro che pretestuosa. Ed è proprio questo aspetto a rendere interessante il provvedimento: il Garante non contesta tanto lo scopo perseguito, quanto l’inadeguatezza dello strumento utilizzato rispetto al luogo nel quale il trattamento avveniva.
Gli spogliatoi, infatti, vengono qualificati come ambienti caratterizzati da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela dell’intimità e della dignità personale. Per questo motivo la collocazione di telecamere al loro interno costituisce, di regola, un trattamento eccessivamente invasivo. Non è sufficiente sostenere che la telecamera non riprenda direttamente la persona mentre si cambia. Il Garante ragiona sul contesto complessivo nel quale avviene la ripresa: uno spogliatoio rimane uno spogliatoio anche quando l’obiettivo della telecamera è orientato soltanto verso gli armadietti.
Un secondo profilo particolarmente significativo riguarda l’art. 4 della legge n. 300/1970. Nel caso concreto esisteva addirittura un accordo sindacale risalente al 2007 che contemplava espressamente le telecamere presenti negli spogliatoi maschili e femminili. Il Garante ricorda correttamente che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori costituisce, attraverso il richiamo dell’art. 114 del Codice privacy, una specifica condizione di liceità del trattamento quando le telecamere possono comportare un controllo, anche indiretto, dei lavoratori.
L’accordo sindacale però non costituisce una sorta di sanatoria generale dell’impianto. Secondo l’Autorità, neppure un accordo validamente stipulato ai sensi dell’art. 4 può legittimare un trattamento che sia, a monte, incompatibile con i principi fondamentali del GDPR. Le parti non possono cioè autorizzare contrattualmente ciò che risulta sproporzionato rispetto ai principi di necessità e proporzionalità.
Il Garante contesta inoltre all’Azienda di non aver adeguatamente dimostrato di avere preventivamente valutato soluzioni capaci di raggiungere il medesimo risultato con una minore incidenza sulla privacy. Viene fatto persino l’esempio dei lucchetti personali per gli armadietti, che avrebbero potuto costituire un’alternativa efficace alla videosorveglianza. È la concreta applicazione dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
Per un Comune o per qualsiasi altro soggetto pubblico, quindi, la domanda preliminare non dovrebbe essere soltanto «posso installare questa telecamera?», ma soprattutto «posso raggiungere lo stesso obiettivo attraverso una soluzione meno invasiva?».
Altro elemento di notevole interesse operativo riguarda l’informativa. L’Azienda aveva collocato la segnaletica relativa alla videosorveglianza all’ingresso della struttura. Per il Garante ciò non era sufficiente. L’interessato deve infatti poter comprendere prima di entrare nell’area effettivamente videosorvegliata che quella specifica zona è sottoposta a ripresa. Ciò assume un’importanza ancora maggiore quando si tratta di ambienti nei quali esiste una particolare aspettativa di riservatezza. Di conseguenza, il semplice cartello generale posto all’ingresso di un edificio non necessariamente assolve agli obblighi di trasparenza per tutte le telecamere presenti al suo interno.
Infine, il Garante richiama il principio di limitazione della conservazione e osserva che, quanto più lungo è il periodo prescelto, tanto più deve essere adeguatamente motivata la sua necessità. Nel caso concreto l’Azienda conservava le registrazioni per 72 ore, ma non risultava una preventiva e concreta valutazione delle ragioni che rendessero necessario proprio quel periodo. È quindi opportuno evitare di trasformare termini come 24, 48 o 72 ore in automatismi. Il tempo di conservazione deve discendere dalle effettive esigenze del trattamento ed essere documentabile, non semplicemente inserito nel regolamento o nella DPIA.









