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Pubblico impiego ed attività agricola

Agricoltore
Farmer walking through field

Le condizioni per la compatibilità con il dovere di esclusività.

Di Michele Mavino

La nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-0050206-P del 29 luglio 2026 è particolarmente interessante perché interviene su una questione sulla quale, negli anni, si sono registrate letture non sempre uniformi. Fino a che punto un dipendente pubblico può svolgere un’attività agricola e, soprattutto, essere titolare di una partita IVA agricola? Il chiarimento fornito dalla Funzione Pubblica supera sia l’idea di un’incompatibilità automatica, sia quella opposta di una compatibilità generalizzata.

Il punto di partenza rimane il principio di esclusività del pubblico impiego, che trova fondamento nell’art. 98 Cost. e viene declinato dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001, insieme alla disciplina delle incompatibilità contenuta nel d.P.R. 3/1957. La Funzione Pubblica ricorda, in particolare, l’art. 60 del d.P.R. 3/1957 e la finalità complessiva di questa disciplina: evitare che l’attività esterna possa compromettere l’imparzialità, il buon andamento dell’amministrazione o determinare situazioni di conflitto rispetto all’attività istituzionale.

La prima precisazione significativa è però immediata. L’attività agricola non figura tra quelle espressamente vietate al pubblico dipendente. Questo, tuttavia, non significa che qualsiasi attività agricola debba essere considerata automaticamente compatibile. L’amministrazione deve guardare alla situazione concreta, prendendo in considerazione modalità di svolgimento, organizzazione, impegno temporale, eventuale carattere professionale o imprenditoriale e possibili interferenze con i doveri d’ufficio.

La Funzione Pubblica richiama opportunamente l’art. 2135 c.c., sottolineando come la moderna nozione di imprenditore agricolo sia ormai molto più ampia rispetto alla tradizionale coltivazione del fondo. Accanto alla coltivazione, selvicoltura e allevamento, possono infatti rientrare nell’attività agricola anche manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, oltre alla fornitura di determinati beni e servizi. Di conseguenza, un’attività formalmente “agricola” può presentare caratteristiche organizzative ed economiche tali da trasformarsi, nella sostanza, in una vera attività imprenditoriale.

È questa distinzione ad assumere rilievo decisivo per il pubblico dipendente. Da una parte può esservi la gestione, anche produttiva, di un fondo di proprietà; dall’altra può esserci un’attività agricola organizzata, abituale e professionalmente esercitata. Le due situazioni non possono essere trattate nello stesso modo.

Il Dipartimento richiama anche la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) prevista dal d.lgs. 99/2004. La disciplina dello IAP, fondata anche sulla quantità di tempo dedicata all’attività e sulla quota di reddito che ne deriva, viene utilizzata per evidenziare quanto professionalità, prevalenza lavorativa e rilevanza economica rappresentino elementi importanti nella qualificazione dell’attività.

La Funzione Pubblica conferma quindi il proprio orientamento tradizionale. L’attività agricola del dipendente pubblico può essere compatibile quando presenti portata modesta, carattere non abituale e non continuativo e assenza di un’organizzazione professionale. Richiamando la circolare DFP n. 6/1997, ribadisce che anche nelle società agricole a conduzione familiare, la compatibilità è subordinata al fatto che l’impegno sia modesto e non abituale o continuativo, rimettendo comunque la valutazione all’amministrazione.

La Funzione Pubblica afferma chiaramente che il possesso di una partita IVA agricola non determina, da solo, l’incompatibilità con il pubblico impiego. La partita IVA costituisce però un «elemento sintomatico, meritevole di specifica valutazione», perché può indicare un grado più elevato di organizzazione dell’attività. In presenza della partita IVA, pertanto, l’amministrazione deve approfondire natura, consistenza e modalità concrete dell’attività svolta.

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