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Progressioni nel pubblico impiego

Progressione verticale

La previsione del CCNL non basta a creare un diritto automatico.

Con l’ordinanza Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 21657/2026, pubblicata il 25 giugno 2026, la Suprema Corte tratta il rapporto tra progressione professionale, programmazione dell’amministrazione, disponibilità delle risorse e posizione giuridica del dipendente.

La vicenda nasce dal ricorso di una ricercatrice di III livello del CREA, che aveva chiesto il riconoscimento della progressione al II livello. La lavoratrice era risultata idonea in una precedente selezione e contestava all’ente sia il mancato scorrimento della graduatoria sia la mancata indizione di nuove procedure interne. La Corte d’appello aveva però escluso che l’art. 15 del CCNL degli Enti di ricerca imponesse lo scorrimento automatico oppure l’indizione obbligatoria, con cadenza biennale, delle selezioni.

Il passaggio probabilmente più significativo dell’ordinanza riguarda l’interpretazione della disposizione contrattuale secondo la quale le procedure selettive per l’accesso al II livello erano “attivate con cadenza biennale”. A prima vista, una formulazione del genere potrebbe sembrare sufficientemente cogente:. Se il contratto dice che le procedure vengono attivate con cadenza biennale, il dipendente potrebbe ragionevolmente sostenere che l’amministrazione sia obbligata ad attivarle ogni due anni.

La Cassazione, tuttavia, respinge questa lettura. Secondo la Corte, il dato letterale non è sufficientemente chiaro e univoco per ricavarne un obbligo incondizionato dell’amministrazione. E ciò emerge soprattutto confrontando la disposizione con altre clausole contrattuali nelle quali, invece, le parti avevano utilizzato espressioni inequivocabilmente imperative, come “debbono attivare”. La clausola deve essere interpretata sistematicamente, verificando quali siano le condizioni che il contratto stesso pone per l’effettiva attivazione della procedura.

L’art. 15 del CCNL esaminato prevedeva infatti che il numero complessivo dei posti fosse determinato dall’ente in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto dei vincoli di legge, e che le risorse destinate alle procedure venissero definite in sede di bilancio e di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Per la Cassazione, queste disposizioni sono difficilmente conciliabili con l’esistenza di un obbligo assoluto dell’amministrazione di bandire periodicamente le procedure. Se la progressione presuppone programmazione, individuazione dei posti, disponibilità finanziaria e contrattazione integrativa, non può contemporaneamente sostenersi che il dipendente abbia un diritto incondizionato all’attivazione della selezione indipendentemente dall’esistenza di tali presupposti.

Il principio che emerge è quindi che la previsione contrattuale di una procedura di sviluppo professionale non determina, da sola, la nascita di un diritto soggettivo del lavoratore alla sua attivazione, quando la stessa disciplina collettiva subordina concretamente l’operazione alla disponibilità delle risorse e ad altri adempimenti programmatori o negoziali.

C’è poi un secondo aspetto particolarmente interessante. La lavoratrice sosteneva che, anche qualora non fossero state bandite nuove procedure, l’amministrazione avrebbe dovuto almeno utilizzare la graduatoria esistente.Anche questa impostazione viene respinta.

La Cassazione afferma che il diritto allo scorrimento della graduatoria non esiste automaticamente, se non trova fondamento nel contratto collettivo oppure nello stesso bando della procedura. Nel caso concreto assume inoltre carattere decisivo l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale: tra il 2011 e il 2016 l’ente non aveva ottenuto l’autorizzazione alla copertura dei posti e, conseguentemente, mancava la relativa copertura economica. Per la Suprema Corte questo elemento impedisce di configurare tanto un diritto allo scorrimento quanto una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.

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