Aggiornamento software obbligatorio e nuove implicazioni per i controlli su strada.
Di Mavino Michele
Con una circolare pubblicata il 28 luglio 2026, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale richiama l’attenzione sull’obbligo di aggiornamento del software di alcuni tachigrafi intelligenti di seconda generazione (G2V2) interessati da vulnerabilità di sicurezza individuate dalla Commissione europea nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014.
La circolare affronta una questione che, almeno in apparenza, potrebbe sembrare esclusivamente tecnica, ma che in realtà assume anche un rilievo giuridico e operativo. Non si tratta infatti dell’introduzione di un nuovo obbligo documentale o dell’installazione di un diverso dispositivo, bensì della necessità di mantenere conforme il tachigrafo già installato mediante un semplice aggiornamento del software interno.
La Commissione europea, attraverso il Joint Research Centre for Digital Tachograph, ha individuato alcune versioni dei tachigrafi Stoneridge SE5000 e Continental DTCO 1381 che presentano vulnerabilità informatiche tali da rendere necessario l’aggiornamento del firmware. La finalità è quella di preservare l’affidabilità e l’integrità dei dati registrati, elemento essenziale in un sistema che costituisce uno dei principali strumenti di controllo del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.
Un aspetto particolarmente importante riguarda le modalità con cui tale aggiornamento deve essere effettuato. La circolare precisa infatti che non è richiesta la sostituzione fisica del tachigrafo, ma esclusivamente un aggiornamento software eseguito da un’officina autorizzata in occasione della prima revisione biennale, della prima riparazione oppure della prima installazione o sostituzione successiva alle date fissate dalla Commissione europea. Per i dispositivi Continental DTCO 1381 l’obbligo decorre dal 15 luglio 2026, mentre per gli Stoneridge SE5000 dal 1° settembre 2026.
Questa precisazione è tutt’altro che secondaria. L’obbligo non impone infatti al trasportatore di recarsi immediatamente in officina alla sola finalità di installare il nuovo software, ma collega l’aggiornamento al primo intervento tecnico obbligatorio o comunque successivo alle date indicate. Si tratta di una scelta che evita inutili aggravi organizzativi per le imprese di autotrasporto, senza rinunciare all’obiettivo di assicurare, in tempi ragionevoli, l’adeguamento dell’intero parco circolante.
Dal punto di vista dell’attività di polizia stradale, la parte più significativa della circolare riguarda però le conseguenze derivanti dall’omesso aggiornamento. Il Ministero chiarisce infatti che, qualora durante un controllo venga accertato che il tachigrafo non è stato aggiornato nonostante il veicolo abbia già effettuato una revisione, una riparazione o una sostituzione successivamente alla data di decorrenza dell’obbligo, il dispositivo deve essere considerato non conforme alle prescrizioni tecniche di omologazione. L’operatore dovrà accertare quindi anche la versione del software installato, confrontandola con quella richiesta per il modello specifico. La stessa circolare ricorda che tale informazione è consultabile sia attraverso il certificato di revisione rilasciato dall’officina autorizzata sia direttamente dal menu dei dati tecnici del tachigrafo.
Dal punto di vista sanzionatorio, Il Regolamento (UE) n. 165/2014 introduce l’obbligo di aggiornamento, ma non individua una specifica sanzione amministrativa in caso di inosservanza. Per colmare tale lacuna, la circolare ritiene applicabile l’articolo 19 della legge 4 agosto 1978, n. 727, disposizione che sanziona la violazione delle prescrizioni tecniche di omologazione. Questa scelta interpretativa è coerente con il sistema normativo, ma merita comunque qualche riflessione. L’assenza di una specifica previsione sanzionatoria nel regolamento europeo lascia inevitabilmente spazio a valutazioni interpretative circa la corretta qualificazione della violazione. La soluzione adottata dal Ministero valorizza il principio secondo cui il rispetto delle caratteristiche tecniche di omologazione non riguarda soltanto gli aspetti hardware del dispositivo, ma comprende anche il software che ne garantisce il corretto funzionamento e l’affidabilità delle registrazioni. È un’impostazione che rispecchia l’evoluzione tecnologica dei moderni dispositivi digitali, nei quali il software rappresenta ormai una componente essenziale quanto quella materiale.










