Video – Licenziamento legittimo per il dipendente pubblico iscritto all’albo degli avvocati

Avvocato

Di Francesco De Santis

È legittimo il licenziamento di un dipendente pubblico iscritto all’albo degli avvocati in quanto la fattispecie costituisce una ipotesi di incompatibilità assoluta col il regime di pubblico impiego.

É questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione Lavoro n. 6219/2026.

Un Comune della provincia di Palermo ha impugnato dinanzi alla Corte la decisione della Corte d’appello territoriale che, in riforma della pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento individuale intimato dall’ente a un proprio dipendente, il quale in costanza di rapporto di lavoro, come funzionario amministrativo, avevo omesso di comunicare al proprio datore di lavoro l’iscrizione all’albo degli avvocati, con competenza territoriale in altro circondario, nonché di informare l’ordine della propria condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Il collegio, dopo aver specificato che la disciplina prevista dalla legge 339/2003 – norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato – che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense allo scopo di tutelare interessi di rango costituzionali ovvero l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica amministrazione nonché tutelare l’indipendenza della professione forense la quale è strumentale all’effettività del diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’articolo 24, si pronuncia cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

L’incompatibilità assoluta della funzione di dipendente pubblico con l’esercizio della professione forense mira a evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.

Alla luce della delimitazione del perimetro normativo di riferimento, la Corte ha stabilito che l’ipotesi di incompatibilità assoluta non richiede la dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione forense ma è bastevole la mera iscrizione del dipendente all’albo forense.

L’omessa comunicazione al datore di lavoro di essere iscritto all’albo degli avvocati configura condotta contraria al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e ne determina la sanzione più elevata ovvero il licenziamento disciplinare.

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