Il nuovo regime autorizzativo della pubblicità su strada.

Rimozione impianto pubblicitario

di Stefano MANINA

Con la Circolare n. 300/STRAD/0000016266.U/2026 del 5 giugno 2026) il Ministero dell’Interno illustra e fornisce utili indicazioni operative relative alle modifiche al Codice della Strada introdotte Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione con modificazioni del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Come è noto il provvedimento è intervenuto andando a modificare tre istituti del codice stradale.

1 Regime autorizzativo della pubblicità sulle strade.

La prima novità riguarda la procedura autorizzativa della pubblicità sulle strade regolata dall’articolo 23 CdS.

Infatti l’art. 5, comma 2, del decreto legge 19/2026 ha introdotto una nuova disciplina per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade che prevede la possibilità di installare mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse anche sul suolo privato, subordinandola alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove l’installazione deve essere operata, secondo le procedure delineate dalla legge 241/1990.

Ne consegue che laddove l’art. 23 cds prevede l’autorizzazione, la stessa deve essere letta come SCIA, ad eccezione della pubblicità in aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico per le quali resta necessaria l’autorizzazione.

La circolare rimarca tuttavia che la nuova procedura riguarda solo i mezzi pubblicitari collocati a partire dal 20 febbraio 2026 mentre quelli precedentemente esistenti rimangono sottoposti alla previgente disciplina amministrativa, rimanendo valida ed efficace, fino alla scadenza, l’autorizzazione ottenuta.

Pur essendo cambiata la procedura autorizzativa permane il divieto assoluto di collocare i mezzi pubblicitari nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, e rimane valida la necessità del rispetto di tutti i requisiti di cui previsti dall’art. 23, comma 1, del codice della strada9, nonché al rispetto dei requisiti e criteri del regolamento di esecuzione del cds e di quelli previsti dai regolamenti comunali o dall’ente proprietario della strada che andranno certificati dal richiedente nell’asseverazione tecnica da allegare alla DSCIA

Così come rimane inalterato il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

Perimenti continua ad avere valore il divieto assoluto nonché di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Dal punto di vista dei controlli di polizia stradale la circolare rammenta che in presenza di un mezzo pubblicitario collocato dal 20 febbraio 2026, in assenza dei requisiti o dei criteri suindicati, si dovrà procedere con la contestazione dell’art.23, comma 11, cds.

Nel caso invece, il mezzo pubblicitario sia collocato nel pieno rispetto dei predetti requisiti e criteri, sarà necessario verificare:

1. l’avvenuta presentazione della SCIA;

2. l’eventuale presenza di un provvedimento di divieto di collocazione;

3. l’eventuale presenza di un provvedimento contenente prescrizioni per la collocazione.

Concretamente poi il passaggio da autorizzazione a SCIA impone per l’applicazione delle sanzioni dell’art. 23 cds, di fare alcuni distinguo:

1. qualora, al momento del controllo, la SCIA risulti presentata da meno di sessanta giorni , l’attività di accertamento dovrà essere rivolta anche alla verifica di eventuali violazioni dei divieti assoluti o dei requisiti e dei criteri generali in quanto il Comune potrebbe non aver ancora terminato l’attività di controllo e verifica della documentazione presentata dall’interessato.

2. in caso di collocazione senza aver presentato la SCIA ricorre direttamente la violazione di cui all’art. 23, comma 11, cds;

3. in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ricorre la violazione di cui all’art. 23, comma 11, cds. Tuttavia, qualora tale provvedimento contenga anche la diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario entro dieci giorni ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis, occorre attendere la scadenza del predetto termine e, in caso, di inottemperanza, procedere con l’applicazione della procedura prevista dal comma 13-bis del medesimo art. 23;

4. in caso di mancata ottemperanza alle eventuali prescrizioni dettate dal comune o dall’ente proprietario per la collocazione del mezzo pubblicitario, ricorre la violazione di cui all’art. 23, comma 12, cds.

2. Targa prova.

La circolare passa poi ad esaminare le novità in materia di circolazione in prova dei veicoli ricordando che a legge di conversione ha modificato l’art. 5, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 in tema di circolazione di prova stabilendo che il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili è ora condizionato soltanto dal numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione.

3 Lavori stradali per la posa di banda ultralarga.

Infine in materia di lavori su strada connessi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga la legge di conversione ha modificato l’art. 13, comma 1, del decreto legge19/2026.

Viene così prevista una procedura particolare per l’avvio dei lavori per la posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga che comportano scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri, per i quali sia necessaria la chiusura parziale o totale della carreggiata.

In tali casi, in deroga all’art. 7, comma 4, cds i provvedimenti di regolazione della circolazione stradale devono essere adottati dall’ente proprietario della strada entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore di rete e i lavori possono essere iniziati solo dopo che sia decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di regolazione della circolazione, anche in assenza di provvedimento.

In allegato la circolare in commento.

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