Entra in vigore il Regolamento (UE) 2026/1738. Nuovi criteri per distinguere un’auto usata da un rifiuto, obbligo di conferimento ai centri autorizzati, controlli sulle attività abusive e stretta sulle esportazioni. Una disciplina destinata ad avere riflessi importanti anche sull’attività della polizia locale.
Di Michele Mavino
Dal 13 agosto è entrata in vigore una delle più importanti revisioni degli ultimi anni della disciplina europea sui veicoli fuori uso. Si tratta del Regolamento (UE) 2026/1738 dell’8 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio, che interviene sull’intero ciclo di vita del veicolo: dalla progettazione alla produzione, dal riutilizzo dei componenti fino alla definitiva trasformazione del mezzo in rifiuto. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il settore automobilistico verso un modello realmente circolare. Ogni anno, secondo i dati europei, circa 6,5 milioni di veicoli raggiungono nell’Unione la fine della propria vita utile, su un parco circolante di circa 285,6 milioni di mezzi. Il nuovo sistema punta quindi a recuperare una quantità maggiore di materiali, aumentare il riutilizzo dei componenti e, soprattutto, contrastare quella zona grigia nella quale troppo spesso un veicolo formalmente qualificato come “usato” è in realtà un rifiuto destinato alla demolizione.
È probabilmente questo uno degli aspetti più interessanti della riforma anche dal punto di vista dei controlli. Il Regolamento introduce infatti criteri comuni per stabilire quando un mezzo debba essere considerato veicolo fuori uso, superando almeno in parte le incertezze che hanno caratterizzato per anni l’attività di accertamento.
L’Allegato I individua innanzitutto una serie di situazioni nelle quali la qualificazione come veicolo fuori uso è sostanzialmente inequivocabile. È il caso, ad esempio, del mezzo tagliato o smontato per recuperare i componenti, di quello bruciato al punto da avere completamente distrutto il vano motore o l’abitacolo, del veicolo sommerso oltre il livello del cruscotto, oppure del mezzo che presenta componenti strutturali o di sicurezza tecnicamente non riparabili o sostituibili.
Rientra nella categoria anche il veicolo dichiarato perdita totale tecnica da una compagnia assicurativa sulla base della valutazione di un esperto. Ma il Regolamento va oltre e introduce anche una serie di criteri indicativi che possono rendere necessaria una valutazione tecnica. Tra questi compare una fattispecie particolarmente significativa per gli organi di controllo e cioè il veicolo abbandonato o privo degli elementi che consentono di identificarlo, a partire dal VIN.
Sono inoltre presi in considerazione, tra gli altri, il veicolo non adeguatamente protetto durante lo stoccaggio o il trasporto, quello per il quale i costi necessari a ripristinare le condizioni tecniche necessarie per superare la revisione, sommati al valore attuale del mezzo, superano il valore di mercato dopo la riparazione, nonché determinate situazioni di dispersione di carburanti, liquidi o altre sostanze capaci di determinare rischi ambientali o di incendio.
La conseguenza è rilevante. La qualificazione di un veicolo come rifiuto non potrà dipendere semplicemente dall’età, dal valore commerciale o dalle cattive condizioni esteriori del mezzo, ma dovrà essere ricondotta ai criteri oggettivi fissati dalla nuova disciplina.
Veicoli abbandonati
Il nuovo quadro normativo assume particolare interesse proprio nella gestione dei veicoli abbandonati, materia con la quale polizia locale e amministrazioni comunali si confrontano quotidianamente. Il legislatore europeo prende espressamente in considerazione i mezzi lasciati incustoditi o illegalmente sulla strada pubblica, quelli parcheggiati su proprietà privata senza il consenso del proprietario e quelli che non vengono recuperati dal proprietario dopo l’intervento dell’autorità.
Il principio stabilito dal Regolamento è netto: tutti i veicoli fuori uso dei quali non sia possibile individuare il proprietario devono essere conferiti a un impianto di trattamento autorizzato. Per gli operatori questo rappresenterà un elemento importante da coordinare con la disciplina nazionale sui rifiuti, con le procedure relative ai veicoli rinvenuti e con le disposizioni sulla cancellazione dai registri automobilistici.
L’articolo 24 introduce poi una regola altrettanto chiara: quando un mezzo diventa veicolo fuori uso, il proprietario – o l’operatore economico che agisce per suo conto – deve conferirlo senza indebito ritardo a un impianto di trattamento autorizzato o a un punto di raccolta. La consegna sarà, in linea generale, gratuita per l’ultimo proprietario. Sono previste eccezioni quando dal veicolo siano state sottratte parti essenziali oppure siano stati aggiunti rifiuti estranei.
Tra le parti considerate essenziali il Regolamento indica espressamente motore, batteria del veicolo elettrico, motori elettrici di trazione e grandi parti della carrozzeria. Il sistema ruota inoltre attorno al certificato di distruzione: la cancellazione della registrazione del veicolo fuori uso potrà avvenire soltanto dopo che l’autorità competente avrà ricevuto tale certificato, che dovrà essere riconosciuto reciprocamente dagli Stati membri.
Per la polizia locale e gli altri organi di vigilanza ambientale è probabilmente questo uno dei passaggi più significativi. L’Unione europea non si limita infatti a disciplinare i centri autorizzati, ma impone agli Stati membri di predisporre vere e proprie strategie ispettive finalizzate all’individuazione delle attività illegali nella raccolta, nel trattamento e nell’esportazione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti. I controlli dovranno riguardare non soltanto gli impianti autorizzati e i punti di raccolta, ma anche altre strutture e operatori economici potenzialmente coinvolti nella raccolta, nel trattamento o nell’esportazione dei veicoli fuori uso oppure nella vendita di ricambi e componenti usati. Il Regolamento stabilisce persino una soglia minima, visto che ogni anno dovrà essere sottoposto a controllo un numero di operatori pari ad almeno il 10% degli impianti di trattamento autorizzati e dei punti di raccolta presenti nello Stato membro.
Stop all’esportazione delle “auto-rifiuto”
Uno dei fenomeni che il Regolamento intende contrastare con maggiore decisione è quello dei veicoli che scompaiono dai circuiti ufficiali europei attraverso esportazioni formalmente presentate come commercio di mezzi usati.
Dal 1° settembre 2031, un veicolo usato potrà essere esportato verso un Paese terzo soltanto se ricorrono due condizioni. Il mezzo non deve essere un veicolo fuori uso e deve essere idoneo alla circolazione al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione, salvo la particolare disciplina prevista per i veicoli di interesse culturale. Il controllo sarà basato anche sul VIN e sull’interconnessione dei sistemi elettronici. Le autorità doganali potranno sospendere l’esportazione e, qualora venga accertata la non conformità del mezzo, impedirne definitivamente l’uscita dal territorio dell’Unione.
Anche su questo fronte sono previste ispezioni periodiche basate sull’analisi del rischio.










