di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 227 del 30 settembre 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 settembre 2026, n. 170 recante Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
Il provvedimento sta avendo un ampio risalto mediatico a causa delle controverse disposizioni in materia di contingentamento degli studenti stranieri nelle classi e del divieto per gli studenti di frequentare le scuole con il velo che copre il capo che stanno alimentando il dibattito politico.
Proprio per questo non è da escludere che nelle prossime settimane i Comandi di Polizia Locale vengano interpellati al riguardo o fatti oggetto di esposti segnalazioni richieste di controlli o accertamenti più o meno pretestuose.
E’ quindi opportuno analizzare le novità in materia precisando tuttavia fin da subito che la norma non attribuisce compiti di accertamento e poteri sanzionatori alla Polizia Locale.
All’interno del decreto Lege l’articolo che disciplina l’argomento è l Art. 12 rubricato Interventi urgenti per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico.
Lo stesso introduce come è detto la questione del limite di studenti stranieri nelle classi norma che tuttavia afferisce all’organizzazione scolastica e che non presenta aspetti di carattere sanzionatorio.
Cosa diversa è invece per quanto disposto dai commi 4 e 5 del richiamato articolo in materia di copertura del viso.
Testualmente la norma prevede che salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è vietato partecipare alle attività curriculari e extracurriculari scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.
E’ quindi opportuno precisare che il divieto vale sia per le lezioni che per le attività extra curriculari svolte all’interno nelle pertinenze scolastiche.
Il divieto è di coprire il volto e di non consentendone il riconoscimento mentre il richiamo ai vari copricapi della tradizione mussulmana o di altre religioni non è quindi presente ed è una conseguenza attuativa e giornalistica mentre il divieto va ben oltre la concezione culturale straniera e vale anche per altri copricapi sciarpe caschi etc.
Conseguentemente al di la delle considerazioni di colore mediatico il divieto vale per gli studenti di entrambi i generi e ovviamente nazionalità cittadinanza cultura e provenienza.
I successivi commi 5 e 6 vanno a stabilire l’apparato sanzionatorio prevedendo che salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
In ossequio ai principi della Legge 689/81 la norma esplicitamente precisa che se la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all’esercente la responsabilità genitoriale.
Molto importane come è stato già detto è ribadire come l’autorità competente all’irrogazione della sanzione sia il prefetto mentre l’accertamento della violazione deve essere effettuato dal dirigente scolastico e quindi non compete alle forze di polizia e men che meno alla polizia locale.
Di pari interesse per le eventuali forme di coinvolgimento della polizia locale nell’esercizio delle competenze di polizia di prossimità disagio sociale e tutela dei minori è anche la previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 12 che impone alle istituzioni scolastiche di segnalare tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.
Ricevuta la segnalazione i servizi sociali, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 e la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l’istituzione scolastica.
Gli interessati saranno tenuti a frequentare tali corsi.
Infatti il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d’istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Attenzione anche in questi casi l’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto mentre accertamento della violazione è effettuato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti (CPIA).
Pertanto la procedura non compete la polizia locale che tuttavia potrebbe essere interessata dalla questione quando la stessa si accompagni a disfrequenze scolastiche o problemi di tutela minorile.
Si precisa però che sono esentati dalla frequentazione di tali percorsi formativi i soggetti affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità certificate e i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, / ne siano impossibilitati.









