Analisi sui campioni di stupefacente

Dl a00120943

Per la Cassazione si tratta di un accertamento ripetibile.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 22812/2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione torna sulla natura degli accertamenti tecnici effettuati sui campioni di sostanza stupefacente sequestrata e, conseguentemente, la necessità o meno di osservare le garanzie previste dall’art. 360 c.p.p.

La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, conseguente alla coltivazione di cannabis. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la pronuncia di condanna e l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione articolando due distinte doglianze.

La prima riguardava la legittimità del ricorso al giudizio immediato. Secondo la difesa, al momento della presentazione della relativa richiesta l’imputato non si trovava più sottoposto a misura cautelare detentiva e sarebbe quindi venuto meno uno dei presupposti del cosiddetto giudizio immediato custodiale previsto dall’art. 453, comma 1-bis, c.p.p.

Sul punto la Suprema Corte ribadisce che il provvedimento con il quale il GIP dispone il giudizio immediato chiude una fase endoprocessuale e, di regola, non può essere successivamente sindacato dal giudice del dibattimento. Un’eccezione è rappresentata dalle violazioni che incidono direttamente sull’intervento, sull’assistenza o sulla rappresentanza dell’imputato e quindi sull’effettivo esercizio del diritto di difesa. È il caso, ad esempio, della mancanza del prescritto interrogatorio o dell’invito a presentarsi. Nel caso esaminato, invece, risultavano sussistenti tanto il requisito dell’evidenza della prova quanto quello dell’interrogatorio dell’imputato, che era stato arrestato in flagranza. La difesa, inoltre, non aveva concretamente indicato quale lesione del diritto di difesa sarebbe derivata dalla scelta del rito. Da qui l’inammissibilità della censura.

È tuttavia il secondo motivo di ricorso a presentare i profili più interessanti per l’attività di polizia giudiziaria. La difesa aveva eccepito la nullità dell’accertamento tecnico eseguito sui campioni di stupefacente e l’inutilizzabilità dei relativi risultati, sostenendo che si trattasse di un accertamento tecnico irripetibile. L’indagato non aveva infatti ricevuto l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p. e non era stato posto nella condizione di nominare un proprio consulente tecnico e di partecipare alle operazioni. La tesi difensiva si fondava soprattutto sulla circostanza che il singolo campione utilizzato per l’analisi fosse stato integralmente consumato durante l’esame.

La Cassazione respinge nettamente questa impostazione. Secondo la Corte, la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanza stupefacente non costituisce, di regola, un accertamento tecnico irripetibile, poiché le sostanze conservano nel tempo le proprie caratteristiche intrinseche e possono quindi essere sottoposte a un nuovo esame. Si tratta di un orientamento che la sentenza qualifica espressamente come consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Particolarmente significativo è il passaggio con cui la Corte affronta l’obiezione relativa alla distruzione del campione. L’irripetibilità, infatti, non deve essere valutata considerando esclusivamente la sorte materiale della singola aliquota utilizzata nel corso dell’analisi. Ciò che rileva è la possibilità concreta di effettuare nuovamente l’accertamento sulla sostanza sequestrata. Pertanto, anche quando il campione originariamente prelevato venga integralmente consumato durante le analisi, l’accertamento rimane ripetibile se il restante quantitativo sequestrato, avente la stessa natura, permette il prelievo di ulteriori campioni e quindi l’esecuzione di nuove analisi.

La pronuncia assume una rilevanza pratica evidente. Negli accertamenti relativi agli stupefacenti occorre evitare un automatismo secondo cui la natura distruttiva dell’analisi effettuata sul singolo campione determinerebbe necessariamente l’applicazione dell’art. 360 c.p.p. Il parametro decisivo è piuttosto la riproducibilità dell’accertamento sul materiale complessivamente disponibile.Se il reperto sequestrato è quantitativamente sufficiente a consentire la formazione di ulteriori campioni omogenei, l’esaurimento dell’aliquota utilizzata per la prima analisi non rende, da solo, irripetibile l’accertamento. Proprio per questo, sotto il profilo operativo assume particolare importanza una corretta gestione del reperto, con descrizione della sostanza, pesatura, repertazione, confezionamento, verbalizzazione delle operazioni e conservazione di un quantitativo idoneo a consentire, ove necessario, una successiva verifica tecnica.

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