Auto abbandonata

Il Regolamento (UE) 2026/1738 introduce criteri uniformi per stabilire quando un’automobile diventa un veicolo fuori uso. Una novità destinata a incidere anche sulle procedure di accertamento dei veicoli abbandonati e sull’attività della polizia locale. Ma è necessario fare attenzione, perchè abbandono e natura di rifiuto non coincidono automaticamente.

Di Michele Mavino

Quando un’automobile vecchia, incidentata o parzialmente smontata può essere considerata un rifiuto? È una domanda tutt’altro che teorica per gli operatori di polizia locale, chiamati frequentemente a intervenire su veicoli lasciati sulla strada, depositati per mesi su terreni privati, accumulati presso officine o rinvenuti all’interno di aree utilizzate per attività di demolizione non autorizzata.

Il Regolamento (UE) 2026/1738 dell’8 luglio 2026, relativo ai requisiti di circolarità nella progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, prova ora a fornire una risposta più uniforme a livello europeo. La novità più significativa è contenuta nell’Allegato I, che introduce criteri comuni per stabilire quando un mezzo abbia definitivamente perso la propria natura di bene e debba essere considerato veicolo fuori uso, e quindi rifiuto. Una disciplina che, quando diventerà applicabile, dovrà necessariamente essere coordinata con l’attuale sistema italiano fondato principalmente sul D.Lgs. 209/2003, sul D.Lgs. 152/2006 e, per i veicoli rinvenuti dagli organi di polizia, sul D.M. 22 ottobre 1999, n. 460.

Il Regolamento europeo definisce il “veicolo fuori uso” come il veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE oppure che deve essere considerato tale sulla base dei criteri contenuti nell’Allegato I. È proprio quest’ultimo passaggio a rappresentare la novità più interessante. Il legislatore europeo tenta infatti di ridurre quell’area di incertezza nella quale la qualificazione giuridica finisce spesso per dipendere da una valutazione complessiva delle condizioni del mezzo, della volontà del proprietario e delle concrete possibilità di una sua futura utilizzazione. Con il nuovo Regolamento vengono invece individuati due livelli di valutazione.

Il primo comprende situazioni nelle quali il mezzo deve essere considerato direttamente veicolo fuori uso. Il secondo raccoglie invece una serie di indizi che non determinano automaticamente tale conseguenza, ma impongono una verifica più approfondita. La distinzione è fondamentale soprattutto nell’attività di polizia.

Quando il veicolo è sicuramente fuori uso

La Parte A dell’Allegato I individua una serie di condizioni oggettive. È considerato veicolo fuori uso, ad esempio, il mezzo:

  • ridotto in pezzi o smontato per il riutilizzo delle parti;
  • bruciato al punto che il vano motore o l’abitacolo risultino completamente distrutti;
  • rimasto sommerso oltre il livello del cruscotto;
  • con determinati componenti essenziali tecnicamente non riparabili né sostituibili;
  • con componenti strutturali o di sicurezza affetti da difetti tecnici irreversibili;
  • già conferito a un punto di raccolta o a un impianto di trattamento autorizzato;
  • dichiarato perdita tecnica totale da una compagnia assicurativa sulla base della valutazione di un esperto automobilistico.

In presenza di almeno una di queste condizioni, il Regolamento stabilisce direttamente che il mezzo è un veicolo fuori uso. Per l’operatore si tratta di un cambiamento significativo perché vengono messi a disposizione parametri tecnici comuni a livello europeo, destinati a rendere meno incerta la qualificazione del mezzo.

Auto abbandonata uguale rifiuto? Non necessariamente

Qui si trova probabilmente il passaggio più interessante per la polizia locale. L’abbandono del veicolo non compare tra le condizioni della Parte A, cioè tra quelle che determinano automaticamente la natura di veicolo fuori uso. Compare invece nella Parte B, dedicata ai criteri indicativi.

Il Regolamento considera infatti come elemento da valutare il fatto che il veicolo sia abbandonato oppure siano assenti i mezzi che consentono di identificarlo, in particolare il VIN. Quando ricorre uno dei criteri della Parte B, occorre una valutazione tecnica, effettuata da un esperto automobilistico indipendente, per stabilire quali riparazioni siano necessarie affinché il mezzo possa ottenere un certificato di revisione.

L’abbandono costituisce un forte indice della possibile natura di rifiuto, ma, se non ricorre contemporaneamente una delle condizioni tassative della Parte A, dovrà essere seguito dal procedimento di valutazione previsto dall’Allegato I.

Cinque anni per riportarlo sulla strada

Il meccanismo previsto dal Regolamento presenta poi una particolarità interessante. Quando ricorrono i criteri indicativi della Parte B, la valutazione tecnica stabilisce gli interventi necessari per consentire al mezzo di ottenere nuovamente un certificato di revisione. Sulla base di tale valutazione il proprietario può decidere di procedere alla riparazione oppure di disfarsi del veicolo. Ma questa situazione non può protrarsi indefinitamente.

Se entro cinque anni dalla valutazione tecnica il proprietario non ottiene il certificato di revisione previsto dalla direttiva 2014/45/UE, il mezzo viene considerato veicolo fuori uso. Nel frattempo proprio quella valutazione costituisce il documento attraverso il quale il proprietario può dimostrare che il veicolo non è ancora un rifiuto.

E oggi? Resta il D.M. 460/1999

È importante evitare equivoci sul piano temporale. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2026, ma la maggior parte delle sue disposizioni diventerà applicabile soltanto dal 1° settembre 2028. Fino ad allora, per l’attività quotidiana della polizia locale continua quindi a trovare applicazione l’attuale disciplina nazionale.

Per i veicoli rinvenuti sulle aree ad uso pubblico, un riferimento fondamentale rimane il D.M. 22 ottobre 1999, n. 460.

L’articolo 1 stabilisce che gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della strada, quando rinvengono un veicolo o un rimorchio in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono – in particolare perché privo della targa o del contrassegno di identificazione oppure di parti essenziali per l’uso o la conservazione – devono documentarne le condizioni attraverso uno specifico verbale di constatazione.

Dopo avere verificato che il mezzo non risulti oggetto di furto, viene disposto il conferimento provvisorio presso un centro di raccolta, contestualmente all’avvio della procedura nei confronti del proprietario, quando identificabile. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, oppure dal rinvenimento quando il proprietario non sia identificabile, senza che il mezzo sia stato reclamato, il veicolo viene considerato cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile e può essere avviato alla demolizione secondo la procedura prevista dal decreto.

È una procedura che, almeno fino all’applicazione effettiva del nuovo sistema europeo e al necessario coordinamento della normativa nazionale, continua a rappresentare il riferimento operativo per gli organi di polizia stradale.

Il Regolamento europeo guarda anche alle aree private

C’è però un’altra novità che merita attenzione.

Nei considerando del Regolamento viene precisato che i veicoli abbandonati possono comprendere non soltanto quelli lasciati incustoditi o illegalmente sulla via pubblica, ma anche quelli parcheggiati su una proprietà privata senza il consenso del proprietario dell’area, nonché quelli non recuperati dopo una comunicazione dell’autorità competente.

Il problema del veicolo abbandonato viene quindi affrontato in una prospettiva più ampia rispetto alla sola occupazione della sede stradale. Questo potrebbe assumere particolare rilievo nei controlli su terreni, cortili, aree artigianali e depositi nei quali vengono rinvenuti mezzi in pessime condizioni. Naturalmente la presenza di un’automobile deteriorata all’interno di un’area privata continuerà a non essere, da sola, sufficiente per qualificare automaticamente il mezzo come rifiuto. Ma proprio i criteri dell’Allegato I offriranno agli organi di controllo una griglia molto più precisa per orientare l’accertamento.

Cosa dovrebbe fotografare e verbalizzare l’operatore

La nuova disciplina suggerisce indirettamente anche un diverso approccio al sopralluogo. Di fronte a un mezzo sospetto non sarà sufficiente limitarsi a scrivere genericamente che il veicolo si presenta “in evidente stato di abbandono”. L’accertamento dovrebbe invece descrivere analiticamente almeno:

identificazione del mezzo, presenza e leggibilità del VIN, targhe e documenti eventualmente rinvenuti;

condizioni strutturali, con particolare attenzione a telaio, scocca, sospensioni, sterzo e sistema frenante;

parti mancanti, specificando se siano stati asportati motore, ruote, batteria, componenti della carrozzeria o altri elementi essenziali;

condizioni dell’abitacolo e del vano motore, compresi eventuali danni da incendio o allagamento;

presenza di perdite, liquidi, oli, carburanti o altre sostanze potenzialmente inquinanti;

modalità di deposito, verificando se il mezzo sia semplicemente parcheggiato oppure stabilmente collocato in condizioni incompatibili con un normale utilizzo;

presenza di altri veicoli o ricambi, elemento particolarmente importante quando il sopralluogo riguardi una possibile attività abusiva di raccolta, smontaggio o demolizione.

Anche la documentazione fotografica dovrebbe essere orientata a rappresentare questi elementi e non soltanto una generica immagine complessiva del mezzo.

Il proprietario potrà essere chiamato a dimostrare che non è un rifiuto

Un’altra disposizione destinata ad avere conseguenze pratiche è contenuta nell’articolo 37.

Quando vi sia il dubbio che un veicolo usato sia in realtà un veicolo fuori uso, le autorità competenti potranno chiedere al proprietario di produrre la documentazione che dimostri il contrario.

La prova potrà essere costituita dalla valutazione effettuata secondo l’Allegato I oppure da un certificato di revisione valido. È una previsione interessante perché introduce un meccanismo documentale che potrà diventare particolarmente utile proprio nei casi più controversi: il proprietario non potrà limitarsi ad affermare genericamente che intende “prima o poi riparare” un mezzo che presenta tutte le caratteristiche di un veicolo destinato alla demolizione.

Una volta acquisita la qualifica di veicolo fuori uso, la destinazione è chiara.

L’articolo 24 stabilisce che il proprietario deve conferire il mezzo, senza indebito ritardo, a un impianto di trattamento autorizzato o a un punto di raccolta. E il Regolamento disciplina espressamente anche il caso più problematico per gli enti locali: tutti i veicoli fuori uso per i quali non sia possibile identificare un proprietario devono essere conferiti per il trattamento a impianti autorizzati. Si rafforza così il principio secondo cui il veicolo-rifiuto non può essere lasciato indefinitamente sul territorio né affidato a circuiti informali di recupero e smontaggio.

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