Fermo fiscale dell’auto verso l’abolizione?

Fermo fiscale

La proposta che cambia le regole della riscossione.

Di Michele Mavino

Una proposta di legge depositata al Senato punta a superare il fermo amministrativo dei veicoli utilizzato per la riscossione dei debiti, sostituendolo con una garanzia che non impedisca al contribuente di continuare a utilizzare il mezzo. Ma attenzione: per ora non cambia nulla e, soprattutto, il provvedimento non riguarda i fermi previsti dal Codice della strada.

Il fermo amministrativo dell’automobile potrebbe avere i giorni contati. O, per essere più precisi, potrebbe averli il fermo fiscale previsto dall’articolo 86 del DPR 602/1973, uno degli strumenti utilizzati dall’agente della riscossione per indurre il debitore al pagamento delle somme iscritte a ruolo.

La precisazione non è puramente terminologica. Nelle ultime settimane diverse testate hanno parlato genericamente di “abolizione del fermo amministrativo”, ma la proposta attualmente depositata in Parlamento interviene su uno specifico istituto della riscossione e non elimina affatto tutte le ipotesi nelle quali il Codice della strada prevede il fermo di un veicolo.

Alla base delle notizie circolate in questi giorni c’è il disegno di legge A.S. n. 1945, presentato al Senato il 23 giugno 2026 dal senatore Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro, significativamente intitolato “Abolizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati”. L’esistenza del provvedimento trova quindi piena conferma nella documentazione ufficiale del Senato. Alla data attuale, tuttavia, il disegno di legge risulta ancora da assegnare alle Commissioni e quindi siamo soltanto all’inizio dell’iter parlamentare e parlare oggi di “addio al fermo auto” significa anticipare un risultato legislativo tutt’altro che acquisito.

Il punto di partenza della proposta è una critica alla logica stessa del fermo fiscale. L’automobile, si osserva, non costituisce ormai soltanto un bene patrimoniale, ma rappresenta spesso uno strumento indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro, accompagnare i familiari, accedere ai servizi sanitari e, più in generale, svolgere le normali attività quotidiane. Privare il debitore della possibilità di utilizzarla può quindi produrre conseguenze sproporzionate rispetto alla funzione di garanzia del credito pubblico e, paradossalmente, può perfino ridurre la capacità del contribuente di procurarsi le risorse necessarie per estinguere il debito.

La disciplina attualmente vigente ruota attorno all’articolo 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Il fermo viene iscritto sui beni mobili registrati del debitore e, per quanto riguarda gli autoveicoli, viene annotato al Pubblico Registro Automobilistico. La procedura deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva con la quale viene avvertito il debitore che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, si procederà all’iscrizione. La disciplina prevede inoltre una tutela particolarmente importante quando il debitore o il coobbligato dimostri che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o alla professione esercitata.

L’effetto più evidente dell’iscrizione è però quello che interessa direttamente anche gli organi di polizia stradale. Il veicolo sottoposto a fermo fiscale non può circolare. Ed è proprio questo effetto che il disegno di legge intende superare.

La filosofia della riforma è quella di conservare una tutela patrimoniale a favore del creditore pubblico senza impedire materialmente l’utilizzo dell’automobile. Secondo l’impostazione illustrata dalla proposta, il fermo verrebbe quindi sostituito da un meccanismo di garanzia sul bene mobile registrato. Le anticipazioni sul contenuto del DDL indicano una soglia di 10.000 euro e un sistema basato sull’iscrizione di una garanzia sul veicolo, consentendo tuttavia al proprietario di continuare a circolare. È inoltre previsto un preavviso volto a consentire al debitore di pagare o regolarizzare la propria posizione prima dell’iscrizione.

Cambia quindi radicalmente la filosofia dello strumento. Non più rendere inutilizzabile il bene per esercitare pressione sul debitore, ma vincolarne il valore patrimoniale lasciandone impregiudicata la normale utilizzazione. Una soluzione che tenta di trovare un punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da una parte garantire l’effettività della riscossione e la tutela del credito pubblico; dall’altra evitare che la misura cautelare finisca per incidere in maniera particolarmente pesante sulla vita lavorativa e familiare del debitore.

L’eventuale approvazione del DDL 1945 non significherebbe affatto la scomparsa del fermo amministrativo dei veicoli dall’ordinamento italiano. Quello che la proposta intende eliminare è il fermo disposto nell’ambito della riscossione, disciplinato dall’articolo 86 del DPR 602/1973. Completamente diversi sono invece i provvedimenti di fermo previsti dal Codice della strada, che hanno natura, presupposti e finalità differenti. Basti pensare al fermo amministrativo conseguente a determinate violazioni stradali, alle procedure previste dagli articoli 213 e 214 CdS o alle specifiche ipotesi nelle quali il veicolo viene sottoposto a fermo in conseguenza della violazione accertata. Questi istituti non sono interessati dalla proposta Garavaglia.

Il fermo ex articolo 86 DPR 602/1973 non riguarda però esclusivamente i debiti tributari in senso stretto. Lo strumento può entrare nella procedura di riscossione anche quando il credito trae origine da sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti dalle violazioni del Codice della strada, quando le relative somme siano affidate alla riscossione secondo le procedure previste dall’ordinamento.

Per gli enti locali la modifica avrebbe pertanto conseguenze non irrilevanti, perché inciderebbe anche sugli strumenti utilizzabili nella fase coattiva per il recupero delle proprie entrate.

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