Video – Decreto PA: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

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Di Francesco De Santis

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026 il decreto-legge n. 144/2026, recante Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Il provvedimento, in vigore dall’8 agosto, contiene diverse disposizioni di interesse per le scuole.
Questi i contenuti principali:
Ferie del personale pubblico
viene attenuata la rigidità del divieto assoluto di monetizzazione;
– il datore di lavoro pubblico deve garantire la fruizione, informare in tempo utile che le ferie si perdono se non godute e dimostrare, alla fine, che l’eventuale mancata fruizione è scelta del lavoratore per negare l’indennità;
– la monetizzazione resta possibile solo alla cessazione del rapporto e con limiti precisi.
Stabilizzazioni e inquadramenti proroga fino al 31.12.2026 possibilità di inquadramento in ruolo per personale in comando in alcune amministrazioni.
Rappresentanza sindacale dirigenza possibilità per confederazioni di cumulare ore di permessi sindacali per le aree dirigenziali; ridefinizione di tempi e modalità per la rilevazione della rappresentatività.
Dirigenza pubblica coordinamento con recenti riforme (legge 119/2026 e D.Lgs. 165/2001) su percentuali di incarichi esterni, regolamento attuativo e passaggio di dirigenti non generali a ruoli generali.
Performance dirigenziale le economie da minori retribuzioni di risultato devono andare alla formazione dei dirigenti.
La nuova disposizione stabilisce che spetta al dirigente garantire al personale, attraverso i propri poteri organizzativi, la possibilità di fruire pienamente delle ferie. Egli deve pertanto invitare formalmente il lavoratore a farlo, informandolo in tempo utile che le ferie, se non utilizzate, andranno perse e non potranno essere monetizzate.
In coerenza con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, il decreto ha specificato che resta in capo all’amministrazione l’onere della prova. Non sarà quindi sufficiente rilevare, a posteriori, che il dipendente avrebbe potuto chiedere le ferie: l’amministrazione dovrà essere in grado di dimostrare di avergli concretamente consentito di fruirne, di averlo formalmente invitato a farlo e di averlo preventivamente informato delle conseguenze.
Per quanto concerne le performance e la formazione dei dirigenti, l’articolo 1, comma 7 del decreto-legge modifica l’articolo 3, comma 5, del D.lgs. n. 150/2009, stabilendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione collegata alla progressività della performance del personale dirigenziale sono destinate all’incremento delle risorse per la formazione dei dirigenti, secondo modalità definite dalla contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.
La disposizione si inserisce nel più ampio intervento sulla valutazione della dirigenza pubblica recentemente introdotto dalla legge n. 119/2026 che ha rafforzato il principio di differenziazione della retribuzione collegata alla performance.

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