Pubblicato il Decreto annuale sui finanziamenti statali.
Di Michele Mavino
Il decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile 2026 rappresenta il provvedimento annuale con cui vengono disciplinate le modalità di accesso ai finanziamenti statali destinati ai sistemi di videosorveglianza urbana da parte dei Comuni e delle gestioni associate di polizia locale.
Il testo segue il solco normativo inaugurato dal decreto-legge n. 14 del 2017 sulla sicurezza urbana, cioè il cosiddetto “decreto Minniti”, che aveva introdotto i Patti per la sicurezza urbana come strumento di collaborazione tra Prefetture e Comuni. Proprio quei Patti continuano ad essere il presupposto fondamentale per poter accedere ai contributi ministeriali. Il decreto 2026 aggiorna e rifinanzia un meccanismo ormai consolidato, mettendo a disposizione per l’anno 2025 una dotazione pari a 19 milioni di euro destinata al potenziamento della videosorveglianza urbana.
Il provvedimento interessa soprattutto i Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi e le gestioni associate di polizia locale che intendono installare nuovi impianti di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Il decreto chiarisce che il finanziamento non può essere utilizzato per semplice manutenzione o sostituzione di impianti già esistenti, ma deve riguardare nuovi interventi o implementazioni sostanziali del sistema di controllo del territorio.
Un aspetto particolarmente importante riguarda i requisiti di ammissibilità. Per ottenere il contributo, gli enti devono aver sottoscritto un Patto per la sicurezza urbana con la Prefettura e il progetto deve essere stato preventivamente approvato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo passaggio conferma ancora una volta come la videosorveglianza urbana venga considerata non soltanto una questione tecnica o amministrativa, ma un vero e proprio strumento integrato di sicurezza pubblica, da coordinare con le strategie territoriali delle Forze di polizia.
Il decreto introduce anche limiti economici molto precisi. Il contributo statale richiesto non può superare i 250.000 euro per progetto, mentre gli enti devono garantire la copertura delle spese di manutenzione degli impianti per almeno cinque anni. Si tratta di una previsione significativa, perché evita che vengano realizzati sistemi privi di sostenibilità gestionale nel medio periodo.
Il testo detta una disciplina piuttosto rigorosa. Le domande devono essere presentate alla Prefettura competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La Prefettura svolge una prima verifica sulla completezza della documentazione e trasmette poi le richieste al Ministero dell’interno accompagnandole con una relazione sull’indice di delittuosità del territorio interessato.
Molto rilevanti sono anche i criteri di valutazione dei progetti. Il decreto attribuisce un peso centrale all’indice di criminalità del territorio comunale, premiando quindi i contesti maggiormente esposti ai fenomeni di criminalità diffusa. Accanto a questo elemento vengono valorizzati anche la dimensione demografica del Comune e la quota di cofinanziamento garantita dall’ente locale. Interessante la scelta di attribuire un punteggio premiale alle forme associative tra Comuni, evidentemente per incentivare modelli sovracomunali di sicurezza integrata e gestione condivisa delle centrali operative e degli impianti tecnologici.
Leggendo il provvedimento,emerge inoltre una forte attenzione al rispetto delle regole sugli appalti pubblici e sulla programmazione delle opere. I progetti devono essere corredati almeno dal primo livello di progettazione previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici e devono essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Il decreto richiama espressamente il d.lgs. n. 36/2023, confermando la piena applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici anche agli interventi di videosorveglianza urbana.
Un altro passaggio di grande interesse pratico riguarda le tempistiche. Una volta ottenuto il finanziamento, gli enti devono procedere rapidamente: il progetto deve diventare esecutivo entro 120 giorni e la determinazione a contrarre deve essere adottata entro i successivi 30 giorni, pena la perdita del contributo. Il Ministero punta quindi ad evitare il fenomeno dei finanziamenti “congelati” o dei progetti che rimangono bloccati per anni nelle fasi preliminari.
Il sistema dei controlli appare altrettanto rigoroso. L’erogazione delle somme avviene per stati di avanzamento, con quote progressive legate all’approvazione del contratto, all’avvio dei lavori, allo stato finale e al collaudo. In caso di ritardi ingiustificati o violazioni della normativa sugli appalti, il finanziamento può essere revocato con obbligo di restituzione delle somme già percepite.










