Per il rispetto dei tempi di emissione dell’Ordinanza Ingiunzione, conta la data di sottoscrizione o di protocollazione?
Di Michele Mavino
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 17694 del 3 giugno 2026 affronta una questione particolarmente rilevante nella pratica quotidiana delle opposizioni ai verbali del Codice della Strada cioè l’individuazione del momento entro il quale deve ritenersi rispettato il termine previsto dall’art. 204 del Codice della Strada per la decisione del Prefetto sul ricorso amministrativo.
La ricorrente sosteneva che l’ordinanza prefettizia fosse stata emessa tardivamente, poiché, pur recando una data di sottoscrizione del 5 novembre 2018, risultava protocollata soltanto il 22 novembre 2018. Secondo questa impostazione, il momento rilevante ai fini del rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 204, comma 1-bis, CdS avrebbe dovuto coincidere con la protocollazione e non con la sottoscrizione del provvedimento.
La Corte rigetta in modo netto tale tesi, ribadendo un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: ai fini della verifica del rispetto dei termini prefettizi rileva esclusivamente la data di adozione dell’ordinanza, ossia il momento in cui il Prefetto sottoscrive ed emette il provvedimento, e non quello in cui lo stesso viene protocollato o successivamente notificato all’interessato.
Il ragionamento della Cassazione si fonda innanzitutto sul dato letterale dell’art. 204 CdS, che utilizza espressioni quali “il Prefetto adotta” o “il Prefetto emette” l’ordinanza. Tali formule individuano chiaramente l’atto decisionale come momento conclusivo del procedimento amministrativo. La successiva protocollazione costituisce invece un’attività amministrativa distinta, avente prevalentemente funzione certificativa e documentale. La registrazione al protocollo serve infatti a garantire certezza circa la provenienza e la data dell’atto nei confronti dei terzi, ma non incide sulla sua esistenza giuridica.
Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte distingue nettamente il momento della formazione dell’atto da quello della sua conoscibilità esterna. Secondo i giudici di legittimità, il provvedimento prefettizio viene ad esistenza nel momento in cui è adottato e sottoscritto dall’autorità competente. La protocollazione, così come la successiva notificazione, appartiene ad una fase successiva e non costituisce requisito di validità né di perfezionamento dell’ordinanza










