Firmato il “Decreto Autovelox”

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Di Giacomo Pellegrini

Firmato il famigerato “Decreto autovelox” da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. E’ questa la notizia divulgata nel pomeriggio del 9 giugno dallo stesso dicastero, con una nota pubblicata sul sito internet istituzionale. Con questa firma si chiude, si spera definitivamente, una vicenda che va avanti ormai da tanto tempo, e che ha visto alternarsi pronunce giudiziali, spesso contrastanti tra loro, sul tema approvazione/omologazione degli strumenti di controllo elettronico della velocità, creando notevole confusione sulle modalità di contrasto ad una delle maggiori cause di incidenti stradali nel nostro paese.

Prima di arrivare alla firma, lo ricordiamo, il testo del decreto era stato trasmesso, il 30 gennaio scorso, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il previsto parere, ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della sua notifica a Bruxelles nell’ambito dell’attivazione della procedura TRIS (Techical Regulation Information System), prevista dall’UE per prevenire l’insorgenza di ostacoli nel mercato interno prima che si concretizzino. Una volta notificato il testo da adottare, è stato necessario attendere un periodo di 90 giorni (clausola “stand & still”), durante il quale non sono state presentate osservazioni in ambito comunitario, prima di poter adottare il provvedimento definitivo.

Cosa cambia a questo punto? Il decreto regolamenta, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina di “omologazione” degli strumenti da utilizzare nel controllo elettronico della velocità dei veicoli su strada, ed indica una data spartiacque, quella del 13 giugno 2017, a partire dalla quale sono da considerarsi “omologati” (d’ufficio) gli strumenti approvati dopo tale data (coincidente con la pubblicazione del decreto n°282/2017), e prevedendo la necessità di sottoporre al nuovo regime di “omologazione” gli strumenti che avevano ottenuto l’approvazione ministeriale in una data antecedente a quella indicata. Ricordiamo che, al termine del censimento previsto dal decreto n°305 del 18.08.2025, come reso noto dallo stesso MIT, sono stati registrati sulla piattaforma telematica circa 3800 strumenti di rilievo elettronico della velocità, e di questi, poco più di un migliaio hanno i requisiti per ottenere la c.d. “omologazione d’ufficio”, in quanto muniti di decreto di approvazione successivo al 13 giugno 2017.

Ad ulteriore chiarezza, il decreto contiene un allegato (aggiornato fino ai decreti approvati pochi giorni fa) con indicati tutti gli strumenti in possesso di tali caratteristiche che dovranno poi riportare, sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi di tale nuovo decreto, in aggiunta a quelli già presenti.

Tutto questo in sintesi: vediamo ora più nel dettaglio il contenuto di questo importante decreto.

Come detto, la norma appena firmata introduce finalmente un quadro normativo uniforme per tutti i dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 del Codice della Strada, con l’obiettivo di garantire l’affidabilità tecnica delle misurazioni, uniformare le procedure di omologazione, assicurare la tracciabilità e la conformità dei dispositivi utilizzati dagli enti accertatori nonché ridurre il contenzioso derivante da contestazioni sull’idoneità degli strumenti di rilevazione, che negli ultimi anni aveva toccato picchi molto alti. Come anticipato, il decreto stabilisce che tutti i dispositivi e i sistemi per il controllo della velocità devono essere sottoposti a una procedura di omologazione del prototipo da parte del MIT, in conformità al dettato letterale dell’art.142 sesto comma del Codice della Strada. Grazie alla procedura di omologazione, che in caso di esito positivo porterà al rilascio del decreto di omologazione (da pubblicarsi sul sito del Ministero), verrà verificato che il modello di riferimento soddisfi i requisiti tecnici previsti, garantisca precisione nelle misurazioni e mantenga nel tempo le prestazioni dichiarate dal produttore.

Per ciò che attiene alle tipologie di strumentazioni impiegabili, partendo dal dato normativo vigente, viene ricordata la distinzione tra dispositivi che rilevano la velocità istantanea e quelli che rilevano la velocità media su un tratto di strada, evidenziando che entrambe le categorie di apparecchiature sono comunque soggette alle medesime regole di omologazione e controllo. L’articolo 4 del decreto è dedicato alla taratura la quale, assieme alle verifica di funzionalità in fase iniziale e periodica, viene eseguita per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste dal decreto stesso. In caso di esito negativo delle tarature, viene sottolineato, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati.

Ma oltre alla taratura metrologica, vengono introdotte e descritte nell’allegato A del decreto, le verifiche funzionali finalizzate ad accertare la corretta acquisizione delle immagini, la corretta lettura delle targhe, la corretta classificazione dei veicoli e la corretta associazione tra veicolo e velocità rilevata,, con l’obbligo di effettuare queste verifiche periodicamente. Sempre nello stesso allegato, vengono inserite norme specifiche che riguardano la necessità di particolari requisiti informatici minimi, concernenti la necessità che le immagini e i dati siano crittografati, che sia garantita la firma digitale dei dati, che siano adottati sistemi che impediscano alterazioni successive, nonché l’obbligo di previsione di adeguate misure di cybersecurity. Quanto all’importante tematica legata alla protezione dei dati personali, viene previsto l’obbligo, in caso di riprese frontali in modalità automatica, di garantire l’oscuramento automatico dei volti degli occupanti del veicolo. Non di diretto impatto per gli organi di polizia stradale, ma comunque importante per le finalità sottese al decreto, la circostanza che i produttori saranno sottoposti a verifiche di conformità per accertare che tutti gli esemplari immessi sul mercato siano identici al prototipo omologato, prevedendo sin da ora che tali controlli potranno essere svolti sia direttamente dal Ministero che da organismi accreditati.Fondamentale invece, da un punto di vista operativo, l’elenco dei dispositivi inseriti nell’Allegato B del decreto che, per espressa previsione, sono da considerarsi automaticamente omologati in quanto in precedenza approvati dopo l’entrata in vigore del decreto 282 del 13 giugno 2017, e come tali possono essere tranquillamente utilizzati, ferma restando la necessità di sottoporli alle nuove verifiche di funzionalità periodiche ed alla taratura periodica previste dal decreto, in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto, rilasciato ad ogni singolo dispositivo o sistema di rilevamento. Per tutti gli altri dispositivi, in possesso di approvazione antecedente al 13 giugno 2017, viene invece prevista una procedura per ottenere ex novo l’omologazione, in modo da poterli continuare ad utilizzare.

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