Gli elementi da valutare per autorizzarne lo spostamento.
Di Michele Mavino
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2382/2026 affronta un tema apparentemente circoscritto ad una controversia individuale, ma offre in realtà indicazioni di notevole rilievo sull’applicazione degli articoli 26 del Codice della strada e 45 del relativo Regolamento di esecuzione, chiarendo quali siano i limiti dell’attività amministrativa quando occorre contemperare il diritto del proprietario con l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
La vicenda nasce dall’autorizzazione rilasciata dal Comune per la modifica di un muro di cinta e del relativo accesso carrabile. Alcuni proprietari confinanti contestavano il titolo edilizio sostenendo che le opere autorizzate, costituite principalmente dall’innalzamento del muro mediante pilastri e pannelli, avrebbero compromesso la visuale in uscita dalla proprietà privata, aumentando il rischio di incidenti. Il punto focale della vicenda ci spinge ad interrogarci se il rispetto delle distanze previste dal Codice della strada è sufficiente a garantire la legittimità dell’intervento oppure l’amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione ulteriore sulla concreta sicurezza della circolazione.
Il Consiglio di Stato fornisce una risposta molto chiara. Da un lato ribadisce che, per le strade vicinali, la disciplina degli articoli 26 del Codice della strada e 45 del Regolamento non introduce una distanza minima inderogabile per la costruzione dei muri di cinta. Ne consegue che non è possibile ritenere automaticamente illegittima un’opera soltanto perché realizzata in prossimità della sede stradale. La normativa, infatti, non individua un parametro metrico rigido applicabile indistintamente a tutte le situazioni.
Tuttavia, ed è questo il vero principio affermato dalla sentenza, l’assenza di un limite fisso non esonera affatto l’amministrazione dal compiere un’approfondita istruttoria tecnica. Il Collegio afferma infatti che il Comune deve verificare in concreto se l’intervento sia compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione, valutando le caratteristiche della strada, le modalità di accesso, le visuali disponibili e le condizioni effettive di immissione dei veicoli. L’attività istruttoria, pertanto, non può limitarsi ad un controllo meramente formale del rispetto delle norme urbanistiche o edilizie, ma deve estendersi alla concreta tutela dell’interesse pubblico rappresentato dalla sicurezza stradale.
Nel caso specifico si è accertato che, nonostante la presenza del muro, le condizioni di visibilità risultavano comunque adeguate grazie alle caratteristiche geometriche della strada e alle ulteriori prescrizioni tecniche adottate dall’amministrazione. Il Consiglio di Stato valorizza tali conclusioni, sottolineando come il giudice amministrativo non sia chiamato a sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’ente, ma soltanto a verificarne la logicità, la completezza dell’istruttoria e l’assenza di errori manifesti.










