Nullo il   reato di oltraggio a P.U. se la parte offesa appartiene alla PL

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Lo dice la Cassazione. Ma è proprio così?

Di Michele Giuliano Perrone

Una recentissima sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione è destinata a far discutere “ gli addetti ai lavori, i giuristi e gli appartenenti della Polizia Locale”. Difatti attraverso la pronunciazione n. 24069/2026, la Cassazione sembrerebbe sancire un pericoloso e discriminatorio principio:  può essere  concessa la tenuità del fatto alla parte  per il  reato di oltraggio a pubblico ufficiale (ex art.341 bis c.p.) se perpetrato nei confronti di operatori della Polizia Locale.

L’ ORIGINE DELLA VICENDA

La vicenda in essere trae origine da  un ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Trapani per mezzo del pubblico ministero incaricato e dalle parti lese ( gli agenti della Polizia Locale oltraggiati) dopo l’ assoluzione per tenuità del fatto in Corte d’ Appello di una donna che a più riprese, durante un controllo per motivi di polizia stradale ( violazioni per soste irregolari) davanti a più persone, aveva leso l’ onorabilità di  due ispettori appartenenti della Polizia Locale, oltraggiandoli.

LE RAGIONI DELLA CASSAZIONE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

Secondo un pensiero giuridico di molti addetti ai lavori, i Giudici della Suprema Corte, hanno sancito un pericoloso principio ovvero: offendere un appartenente alla Polizia Locale, non porta alle stesse conseguenze previste per gli appartenenti alle Polizie Statali.

Sempre secondo i giuristi, il principio stabilito in questa sentenza, porterà inevitabilmente a molte polemiche in tema di pericolosità sociale poiché il cittadino affronterebbe il giudizio in caso di reato con delle conseguenze giuridiche completamente diverse.  Questa considerazione è fatta tenendo conto di vari excursus normativi, i  cui  dettati sono stati più volte modificati durante il corso degli anni. Degli  esempi ne abbiamo  con  la legge n. 173 del 18 dicembre 2020 – già decreto legge n. 130 del 18 ottobre 2020- in cui si fa riferimento all’ inasprimento della pena per il reato dell’ ex art.341 bis c.p. ed il raffronto con la legge  n. 65/86 ( legge quadro sull’ ordinamento della Polizia Locale ) in cui vengono contemplate le qualifiche di p.g., p.s., e dove viene fatto il distinguo tra Agenti ed Ufficiali di p.g. come contemplato nell’ art. 57  del codice di procedura penale.

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica e dagli oltraggiati, si basava sul fatto che gli operatori erano in servizio di Polizia Stradale, difatti stavano elevando in una strada abbastanza trafficata delle sanzioni stradali per delle auto in sosta irregolari, ragione per la quale secondo  i ricorrenti, la tenuità del fatto per la persona rea non poteva essere applicata. Inoltre,  il reato era stato perpetrato nei confronti degli operanti nell’ esercizio delle proprie funzioni.

IL PENSIERO DEGLI “ERMELLINI”.

La Cassazione, esaminati gli atti, rigettava in toto il ricorso presentato dalle parti adducendo le seguenti motivazioni: La prima osservazione fatta dai giudici è quella che, l’ attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, devono essere possedute al momento dell’ accadimento del fatto e non in una mera attività di polizia amministrativa, quindi,non basta essere pubblici ufficiali. In secondo luogo  occorre verificare se sussistono,  al momento del fatto reato, le qualifiche di p.s. e di p.g. ( ovvero se si stia operando per specifici servizi in cui occorre possederle).

LA DISAMINA DELLO SCRIVENTE

A modesto parere giuridico dello scrivente che non ha la   presunzione di obiettare sulla decisione presa della Corte, ma vuol invitare i lettori a fare  un’ approfondita disamina cosciente e giuridica sulla rilettura della sentenza, la questione si caratterizza per altri aspetti, ovverosia:

  • La tenuità del fatto non è un’ assoluzione formale ma una pena proporzionata in base alla fattispecie concreta che, comunque  lascia traccia nel casellario giudiziale.
  • L’ inasprimento della pena voluta dal legislatore per il reato de quo, incide solo se è commesso in danno di appartenenti alle forze di polizia (vale a dire motivi di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria).
  • Le molteplici attività in cui è chiamata ad operare la Polizia Locale, esulano dall’ essere sempre in servizio per motivi di pubblica sicurezza e/o polizia giudiziaria.
  • Non è escluso per la categoria della Polizia Locale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma occorre ben contestualizzare il caso e il nesso di causalità tra condotta ed evento.
  • Quotidianamente ogni Procura della Repubblica presente sul territorio nazionale, delega per atti di polizia giudiziaria le polizie locali che concompetenza e professionalità ottemperano a quanto richiesto.
  • Occorre una legge di riforma che dia dignità professionale alla categoria riconoscendone funzioni imprescindibili.

Per quanto sopra esaminato e discuito, la Suprema Corte, non fa uno smacco alla polizia locale, indebolendone la tutela, ma invita i giudici degli altri gradi di giudizio a fare un distinguo tra le qualifiche e le funzioni, vagliando caso per caso gli accadimenti.

È importante come in ogni cosa, approfondire i vari aspetti soprattutto quando si parla di diritto onde evitare “una disinformazione” che potrebbe portare il cittadino a fraintendimenti e valutazioni errate e ad evitare una distinzione tra forze di polizia a discapito della polizia locale che, il rispetto, la considerazione e la professionalità la dimostra ogni giorno sul campo tra la gente e per la gente.

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