Di Giacomo Pellegrini
Quesito:
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha previsto il superamento del regime autorizzatorio preventivo in favore del modello fondato sulla segnalazione certificata e sul controllo successivo, pervengono SCIA relative a rinnovi di impianti esistenti, prive dell’asseverazione di un professionista ma correlate della semplice dichiarazione del permanere delle caratteristiche che hanno permesso il rilascio della prima autorizzazione. E’ necessario corredare ogni SCIA di rinnovo con una nuova asseverazione o è sufficiente rifarsi alla prima relazione tecnica presentata?
Risposta:
A modesto avviso di chi scrive, la soluzione giuridicamente più prudente e maggiormente aderente al dato normativo è richiedere una nuova asseverazione tecnica anche per la SCIA presentata ai fini del rinnovo.
Il punto decisivo è dato dal tenore letterale dell’art. 5, comma 2, del D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026. La disposizione, nel subordinare la collocazione dei mezzi pubblicitari alla SCIA di cui agli artt. 19 e 19-bis della L. 241/1990, stabilisce espressamente che «la SCIA di cui al primo periodo è corredata di un’asseverazione del tecnico abilitato». La norma, quindi, configura l’asseverazione come elemento documentale della SCIA e non prevede espressamente alcuna deroga per gli impianti già esistenti o precedentemente autorizzati.
Il problema del rinnovo
È vero che l’art. 53, comma 6, del D.P.R. 495/1992 continua a prevedere la durata triennale e la rinnovabilità del titolo relativo all’installazione del mezzo pubblicitario, ma è altrettanto vero che, nel precedente regime autorizzatorio, molti regolamenti comunali consentivano il rinnovo mediante una semplice dichiarazione di permanenza delle caratteristiche originarie dell’impianto. Questa soluzione aveva una sua logica: l’Amministrazione aveva già valutato il progetto e rilasciato un provvedimento espresso.
A modesto parere di chi scrive, però, il passaggio alla SCIA modifica profondamente questo schema.
La SCIA non si fonda più su una verifica preventiva dell’Amministrazione, bensì sulla certificazione privata della sussistenza attuale dei requisiti e dei presupposti normativi. Anche alcune Regioni, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, nelle indicazioni operative pubblicate dopo la riforma, afferma che la SCIA deve essere integrata dall’asseverazione del tecnico abilitato, chiamato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sicurezza strutturale e la conformità dell’impianto al Codice della strada e alle norme e regolamenti vigenti.
Ed è proprio l’aggettivo “vigenti” che, a mio modesto parere, assume particolare rilievo.
La vecchia relazione tecnica non può automaticamente sostituire la nuova asseverazione: una relazione o asseverazione prodotta tre anni prima fotografa la situazione esistente al momento del rilascio del precedente titolo e non certifica necessariamente che, alla data del rinnovo:
- l’impianto sia rimasto materialmente invariato;
- le condizioni strutturali e di sicurezza siano tuttora conformi;
- lo stato dei luoghi non sia mutato;
- la classificazione o l’assetto della strada non siano cambiati;
- siano rimaste invariate intersezioni, segnaletica, impianti semaforici o altri mezzi pubblicitari;
- non siano intervenute modifiche normative o regolamentari.
Soprattutto, la dichiarazione del titolare dell’impianto e l’asseverazione del tecnico hanno natura e responsabilità differenti.
Il titolare può certamente dichiarare che «il mezzo pubblicitario non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente autorizzato». Ma tale dichiarazione non equivale all’asseverazione tecnica richiesta dalla nuova disposizione. Il tecnico, infatti, non deve limitarsi a confermare l’identità materiale dell’impianto: deve asseverarne la conformità attuale ai requisiti previsti dall’art. 23 CdS, dal D.P.R. 495/1992 e dai regolamenti dell’ente competente.
Pur in assenza di precise indicazioni in tal senso a livello ministeriale, la stessa prassi amministrativa che si sta formando va in questa direzione.
Le prime procedure adottate dopo il D.L. 19/2026 sembrano orientarsi infatti verso la necessità dell’asseverazione anche nel rinnovo. Già alcuni comuni ad esempio, in sede di regolamento comunale, individuano espressamente la necessità di una relazione tecnica di asseverazione allegata alla SCIA per installazione o rinnovo di mezzi pubblicitari e precisano che gli impianti pubblicitari autorizzati con durata triennale devono essere rinnovati con la medesima modalità.
Analogamente, altre amministrazioni hanno ricondotto espressamente installazione e rinnovo alla nuova procedura SCIA corredata dall’asseverazione del tecnico abilitato.
Si ritiene pertanto che non sia da ritenere sufficiente la semplice dichiarazione del titolare dell’autorizzazione circa il permanere delle caratteristiche originarie, neppure se accompagnata dal richiamo alla vecchia relazione tecnica, ritenendo invece indispensabile, per ogni SCIA di rinnovo, una nuova asseverazione sottoscritta da tecnico abilitato. A parere dello scrivente, in un’ottica più generale di semplificazione delle procedure, ciò significa di non poter pretendere necessariamente un nuovo progetto completo.
Per gli impianti rimasti invariati, si ritiene infatti sufficiente predisporre una sorta di asseverazione semplificata di rinnovo, nella quale il tecnico:
- richiama gli estremi della precedente autorizzazione o SCIA e della documentazione progettuale già depositata;
- dichiara di avere verificato l’impianto e lo stato attuale dei luoghi;
- attesta che il mezzo non ha subito modifiche dimensionali, strutturali, luminose o di posizionamento;
- conferma la permanenza delle condizioni rappresentate negli elaborati già agli atti;
- assevera l’attuale conformità dell’impianto alla disciplina vigente.
In questo modo si evita di imporre inutilmente la riproduzione di planimetrie e relazioni già detenute dall’Amministrazione — anche in coerenza con i principi di semplificazione e con l’art. 18, comma 2, della L. 241/1990 — ma non si rinuncia all’asseverazione attuale, che pare espressamente richiesta dal nuovo regime.








