Le faq ANIA sull’assicurazione dei monopattini elettrici

Monopattino elettrico

di Stefano MANINA

Come è noto a partire da oggi 16 luglio 2026 è divenuto obbligatorio, per i proprietari dei monopattini elettrici, stipulare la polizza Responsabilità Civile Auto.

Al fine di chiarire la portata di tale norma e chiarire agli utenti della strada e agli assicurati procedure e modalità di stipula dell’assicurazione nonché di apertura dei sinistri nei giorni scorsi l’ANIA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le relative FAQ.

Le stesse ricordano per prima cosa che l a polizza RC Auto per i monopattini è obbligatoria e non può essere sostituita con una polizza RC Famiglia (Rc Generale).

Durante la guida è obbligatorio avere con sé il certificato assicurativo RC Auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione (in forma digitale o cartacea) da esibire alle Forze dell’ordine in caso di controllo.

La polizza copre i danni causati, a persone e cose dal conducente, del monopattino che, per legge, deve avere almeno 14 anni. La polizza RC Auto invece non copre i danni al conducente stesso se responsabile del sinistro.

Per coprire questo tipo di danni, occorre stipulare una polizza infortuni del conducente.

Per conducente s’intende chiunque sia alla guida del monopattino.

Inoltre anche per garantire l’attivazione delle garanzie assicurative il monopattino deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti dalla legge, tra cui i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva.

Ogni polizza deve garantire , per ciascun sinistro, il massimale minimo previsto dalla legge:

  • 6,45 milioni di euro per i danni alle persone
  • 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Se la Compagnia di assicurazione lo prevede, è possibile stipulare la polizza anche per massimali superiori.

Ania ricorda poi quali sono le altre norme del Codice della Strada collegate all’obbligo assicurativo che sono fondamentali da rispettare al fine di ottenere la copertura assicurativa completa senza eventuale diritto di rivalsa da parte delle compagnie di assicurazione ovvero:

  • Obbligo di indossare il casco: in caso di incidente causato da altro mezzo al conducente del monopattino che non indossa il casco e che riporta lesioni fisiche, le norme in vigore prevedono una riduzione del risarcimento del conducente in proporzione al mancato utilizzo del casco stesso che è un sistema di protezione obbligatorio (come avviene per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nel caso delle autovetture).
  • Conducente di età inferiore al limite di legge previsto: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino di età inferiore al limite di legge previsto (14 anni), le polizze di assicurazione possono prevedere che la Compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma, poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino. La rivalsa consente alle compagnie di richiedere al proprio assicurato il rimborso totale o parziale delle somme pagate per danni causati da un incidente avvenuto quando l’assicurato stesso trasgredisce alcune regole contrattuali e/o pone in essere comportamenti in violazione della norme di legge.
  • Divieto di trasportare passeggeri, carichi, o animali: in caso di incidente con danni al passeggero, ai carichi o agli animali, trasportati sul monopattino – in violazione di legge – le polizze di assicurazione prevedono di norma che la compagnia risarcisca il trasportato, ma che poi si possa rivalere sul conducente e sul proprietario del monopattino.
  • Divieto di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino che guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, le polizze di assicurazione prevedono di norma che la compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino.
  • Divieto di circolazione in aree vietate: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino che guida in aree vietate alla circolazione dei monopattini elettrici, (ad esempio marciapiede e strade extra urbane) le polizze di assicurazione possono prevedere che la compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino. Per stipulare una polizia RC Auto per il monopattino lo stesso deve essere dotato del contrassegno identificativo abbinato al codice fiscale/P.IVA del proprietario, cd. “targhino”, obbligatorio dal 17 maggio 2026. L’interessato dovrà esibire alla Compagnia di assicurazione:
  • I dati tecnici del monopattino ricavabili dall’eventuale documentazione in possesso del richiedente.
  • Il numero del contrassegno identificativo del monopattino e il codice fiscale/P.IVA che sono stati registrati nella “piattaforma monopattini” della Motorizzazione.

Prima di emettere la polizza la Compagnia Verifica nella “piattaforma monopattini” della Motorizzazione l’esistenza della combinazione – dichiarata da chi richiede la polizza – del contrassegno identificativo con il codice fiscale/P.IVA del proprietario del monopattino.

  • In caso di esito positivo della verifica, la Compagnia procede alla stipula della polizza RC Auto del monopattino e trasmette la copertura assicurativa in formato digitale alla Motorizzazione. La copertura sarà poi consultabile sul Portale dell’automobilista.
  • In caso di esito negativo della verifica, la Compagnia invita l’interessato a controllare i dati dichiarati perché non risultano in linea con quelli della “piattaforma monopattini” della Motorizzazione.

Ania ricorda poi che il proprietario del monopattino deve comunicare sia alla “piattaforma monopattini” della Motorizzazione sia alla Compagnia di assicurazione eventuali variazioni quali:

  • cambio di proprietario
  • cambio di residenza
  • sostituzione del monopattino
  • vendita del monopattino
  • modifiche rilevanti del monopattino Per quanto concerne gli incidenti stradali due possono essere le situazioni 1) Se il monopattino è assicurato, non trova applicazione il risarcimento diretto, quindi:
  • in caso di sinistro causato dal conducente del monopattino, il danneggiato non potrà chiedere il risarcimento dei danni al proprio assicuratore ma dovrà indirizzare la richiesta al conducente/proprietario del monopattino e all’assicuratore del monopattino;
  • in caso di sinistro subìto dal conducente del monopattino senza la propria responsabilità, quest’ultimo non potrà rivolgersi al proprio assicuratore ma dovrà indirizzare la richiesta al conducente/proprietario del veicolo responsabile e all’ assicuratore di tale veicolo.
  • 2) Se il monopattino non è assicurato (in violazione della legge) interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: in caso di sinistro causato dal conducente del monopattino non assicurato, il danneggiato potrà chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso Consap In questo caso, i danni eventualmente riportati dal conducente del monopattino non assicurato responsabile dell’incidente, non sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che risarcisce i danni causati a persone e cose ma poi si rivale sul conducente e sul proprietario del monopattino.

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