Videosorveglianza privata: il bisogno di sicurezza non legittima il controllo della strada

Videosorveglianza privata

Dalla Redazione

Il bisogno di sicurezza, anche quando nasce da episodi concreti e tutt’altro che trascurabili, non può trasformarsi nel diritto del privato di sottoporre a controllo permanente lo spazio pubblico. È questo, in estrema sintesi, il principio che emerge dal provvedimento n. 429 dell’11 giugno 2026 del Garante per la protezione dei dati personali, intervenuto su un sistema di videosorveglianza installato all’esterno di uno studio professionale.

La vicenda presenta elementi particolarmente interessanti perché il titolare dell’impianto non aveva agito sulla base di un timore generico o ipotetico. Nella propria difesa aveva richiamato episodi di vandalismo verificatisi nella zona, una tentata effrazione e persino il rinvenimento di un bossolo di arma da fuoco nelle immediate vicinanze dell’ingresso. Un contesto che rende certamente comprensibile l’esigenza di rafforzare le misure di protezione dello studio e delle persone che lo frequentano.

Il problema, tuttavia, non riguarda la legittimità della finalità perseguita, quanto le modalità attraverso cui viene concretamente realizzata. Ed è proprio su questo terreno che il provvedimento del Garante assume particolare rilievo. Le tre telecamere installate all’esterno dello studio risultavano infatti orientate in modo tale da riprendere anche, e per una parte significativa, la pubblica via. Non solo. Il sistema era idoneo anche alla rilevazione e alla registrazione del segnale audio per ventiquattro ore e non risultava segnalato mediante idonei cartelli informativi.

Si tratta di circostanze che, valutate complessivamente, hanno portato l’Autorità a ritenere violati tre principi fondamentali del GDPR: liceità, minimizzazione e trasparenza.

Il passaggio forse più significativo del provvedimento riguarda il confine tra la videosorveglianza privata e la sorveglianza dello spazio pubblico. Il Garante ribadisce che il privato può utilizzare le telecamere per tutelare persone e beni sulla base del proprio legittimo interesse, ma deve limitare le riprese agli spazi di propria pertinenza e, quando necessario, alle aree immediatamente prossime agli accessi.

Ciò che non è consentito è estendere sistematicamente il controllo alla strada, al marciapiede o, più in generale, alle aree di pubblico transito. La distinzione non è meramente formale. Quando una telecamera privata inquadra prevalentemente la pubblica via, il titolare non si limita più a proteggere il proprio ingresso, ma finisce inevitabilmente per raccogliere informazioni sui movimenti, sulle abitudini e sulle relazioni di una pluralità indeterminata di persone che transitano nello spazio pubblico.

È in questo passaggio che, secondo il Garante, la videosorveglianza privata rischia di trasformarsi in una vera e propria attività di osservazione sistematica del territorio. Un’attività che non può essere autonomamente esercitata dal singolo e che l’ordinamento attribuisce ai soggetti pubblici titolari di specifiche funzioni in materia di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati. Il principio, peraltro, si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la nota sentenza Ryneš e dalle Linee guida 3/2019 dell’EDPB. L’estensione delle riprese allo spazio pubblico impedisce, in particolare, di ricondurre automaticamente il trattamento alla cosiddetta “eccezione domestica”. La telecamera puntata verso la strada non riguarda più soltanto la sfera privata del titolare, ma coinvolge inevitabilmente soggetti terzi.

Questo non significa, però, che qualsiasi minima porzione di spazio pubblico presente nell’inquadratura renda automaticamente illecito il trattamento. Ed è probabilmente questo l’aspetto che merita maggiore attenzione. La valutazione deve necessariamente essere condotta in termini di necessità e proporzionalità. Lo stesso Garante richiama la possibilità di considerare comprovate situazioni di rischio effettivo. Il punto, quindi, non è affermare un divieto assoluto e astratto di riprendere anche una porzione della pubblica via, ma verificare se quella ripresa sia realmente indispensabile per proteggere l’accesso e se l’angolo visuale sia stato ridotto al minimo necessario.

Nel caso esaminato, il verbale di accertamento riferiva invece che l’inquadratura insisteva “per la maggior parte sulla pubblica via”. Una circostanza difficilmente conciliabile con una videosorveglianza strettamente funzionale alla protezione dell’ingresso dello studio.

Ancora più netta è la posizione del Garante sulla captazione del segnale audio. La registrazione continuativa delle conversazioni dei passanti rappresenta un trattamento qualitativamente molto più invasivo rispetto alla semplice acquisizione delle immagini. Una telecamera consente di osservare un comportamento, un microfono può raccogliere il contenuto di una conversazione, informazioni personali, riferimenti a terzi e dati appartenenti alla sfera privata degli interessati. Nel caso concreto, la possibilità di registrare il segnale audio per ventiquattro ore è stata ritenuta manifestamente eccedente rispetto alla finalità di tutela dei beni. Ed è difficile individuare, in effetti, quale concreta esigenza di protezione dell’ingresso potesse giustificare la captazione indiscriminata delle conversazioni di chi transitava sulla strada.

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