Videopodcast – Videosorveglianza stradale e lettura targhe

Telecamere

Il TAR Lazio mette un limite alla raccolta massiva, ma chiede al MIT regole più chiare.

Di Michele Mavino

Una recentissima sentenza è destinata a riaccendere il dibattito sull’utilizzo dei sistemi OCR e, più in generale, dei dispositivi capaci di leggere e memorizzare le targhe di tutti i veicoli in transito.

Con il pronunciamento n. 13998 del 3 agosto 2026, il TAR Lazio, Sezione III, interviene sul decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 296 del 28 agosto 2025, relativo all’omologazione del dispositivo “EnVES EVO 1812”, ponendo un interessantissimo interrogativo. L’art. 201, comma 1-quinquies, del Codice della strada può costituire la base giuridica per acquisire e memorizzare indiscriminatamente le immagini e le targhe di tutti i veicoli in transito?

La risposta del giudice amministrativo è, almeno sotto questo profilo, negativa.

Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 201, comma 1-quinquies, introdotto nella sua attuale formulazione dalla legge n. 177/2024. La disposizione consente agli organi di polizia stradale di utilizzare le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati anche per accertare, attraverso il raffronto con banche dati esterne, ulteriori violazioni rispetto a quelle per le quali l’apparecchiatura è stata specificamente approvata od omologata. È una previsione che ha indubbiamente ampliato le possibilità operative offerte dai sistemi automatici di controllo.

Ma, secondo il TAR, occorre evitare un equivoco. La norma consente l’ulteriore utilizzo di immagini già legittimamente acquisite. Non attribuisce invece agli organi di polizia stradale un generale potere di acquisire preventivamente le targhe di tutti i veicoli che transitano davanti a una telecamera per poi sottoporle sistematicamente a verifica. Il Collegio è chiaro, la deroga introdotta dal comma 1-quinquies riguarda l’utilizzazione successiva di immagini già disponibili e «non l’acquisizione preventiva e indiscriminata di immagini di tutti i veicoli in transito». La norma, conclude il TAR, non rappresenta quindi un titolo giuridico per la “captazione massiva”.

La distinzione è fondamentale soprattutto per i sistemi OCR e di lettura targhe. Una cosa è il successivo utilizzo di un’immagine legittimamente acquisita, altra cosa è la raccolta sistematica e generalizzata dei transiti.

La società produttrice ottiene tuttavia un parziale accoglimento del ricorso. Il problema nasce dalla formulazione utilizzata dal MIT nel decreto di omologazione. Tra le funzioni accessorie del dispositivo era infatti prevista la «memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia». Contemporaneamente, però, la disposizione stabiliva per le funzioni accessorie l’utilizzo esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe, escludendone inoltre l’impiego per l’accertamento delle violazioni al Codice della strada.

Ed è qui che emerge una contraddizione difficilmente superabile. Che cosa significa memorizzare immagini “per scopi di polizia” se le stesse devono essere rese anonime e private della possibilità di identificare il veicolo? Secondo il TAR, il decreto ministeriale si presta a due interpretazioni incompatibili. O la funzione è effettivamente destinata a scopi di polizia e allora l’identificazione del veicolo può costituirne un elemento essenziale, oppure si tratta semplicemente di una funzione statistica o di monitoraggio e, in tal caso, risulta difficile comprendere perché il MIT l’abbia espressamente qualificata come funzione “per scopi di polizia”. Il risultato è un provvedimento che non consente neppure agli organi accertatori di comprendere con certezza quale sia l’effettiva portata dell’omologazione.

È probabilmente questo il passaggio sul quale occorre maggiore attenzione nella lettura della decisione. Il TAR annulla parzialmente il decreto ministeriale, ma non afferma affatto che sia consentito registrare indiscriminatamente tutte le targhe dei veicoli in transito. La sentenza richiama anche il parere del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026, che aveva confermato un’interpretazione restrittiva dell’art. 201, comma 1-quinquies, ribadendo che i dispositivi non possono essere utilizzati per la registrazione massiva di tutti i veicoli in transito. Su questo punto il TAR dichiara espressamente di condividere l’impostazione interpretativa.

Il principio che emerge può essere così sintetizzato; l’art. 201, comma 1-quinquies, amplia le possibilità di utilizzo delle immagini, ma non amplia automaticamente quelle di acquisizione dei dati. Non è quindi sufficiente che una telecamera sia tecnicamente in grado di leggere tutte le targhe e confrontarle con una banca dati perché tale trattamento possa essere effettuato indiscriminatamente. Occorre distinguere almeno tre momenti: acquisizione dell’immagine, conservazione del dato e successivo utilizzo dell’informazione. Dal punto di vista tecnologico possono costituire passaggi di un unico processo automatico. Dal punto di vista giuridico, invece, sono operazioni differenti, ciascuna delle quali deve trovare una propria giustificazione nel quadro normativo applicabile.

Il TAR ha annullato l’art. 2, comma 4, del decreto n. 296/2025 limitatamente alla parte nella quale il regime dell’anonimato e del divieto di utilizzo sanzionatorio veniva esteso alla funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia. Spetterà quindi al MIT riesercitare il proprio potere e stabilire con maggiore chiarezza l’utilizzo che può essere fatto dello strumento.

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