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Con la circolare del 24 luglio, l’INPS illustra tutte le novità.

Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l’INPS fa il punto sulle importanti modifiche introdotte nel corso del 2026 alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. Non si tratta di una semplice revisione di carattere amministrativo. Le nuove disposizioni intervengono infatti su uno degli aspetti più delicati della prestazione, cioè il rapporto tra residenza, lavoro svolto in Italia e presenza dei figli all’estero.

Il risultato è un sistema che prova ad adattarsi maggiormente alla realtà di famiglie sempre più spesso distribuite tra diversi Paesi europei, nelle quali il luogo di lavoro dei genitori non coincide necessariamente con quello di residenza dell’intero nucleo familiare.

La novità probabilmente più significativa riguarda proprio i figli residenti all’estero. Fino ad oggi il sistema dell’Assegno unico era fortemente legato alla composizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. La nuova disciplina amplia invece espressamente la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuta la prestazione: vengono ora considerati, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno, anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

È un cambiamento importante perché separa, almeno parzialmente, due concetti che fino ad ora tendevano a sovrapporsi con da una parte il nucleo familiare utilizzato per calcolare l’ISEE e dall’altra la platea dei figli che possono dare diritto all’Assegno unico. L’INPS chiarisce infatti che l’estensione ai figli residenti in un altro Paese dell’Unione europea non modifica automaticamente la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Semplicemente, per stabilire se esiste il diritto all’Assegno, possono essere presi in considerazione anche questi figli.

La seconda grande novità riguarda i lavoratori che svolgono la propria attività in Italia ma non risiedono nel nostro Paese. La nuova disciplina consente l’accesso alla prestazione anche quando il richiedente, anziché essere residente e domiciliato in Italia, sia titolare di un contratto di lavoro subordinato oppure svolga un’attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana.

Per il lavoro autonomo assume inoltre rilievo la regolarità contributiva. Si afferma quindi con maggiore chiarezza che ai fini dell’Assegno unico non conta soltanto dove una persona vive, ma anche dove lavora e a quale sistema previdenziale è effettivamente assoggettata. La conseguenza pratica è particolarmente evidente per i lavoratori transfrontalieri e, più in generale, per chi risiede in uno Stato europeo e lavora in Italia.

In questi casi, tuttavia, il diritto alla prestazione segue la durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel nostro Paese. L’Assegno non viene quindi riconosciuto automaticamente per l’intero anno: spetta per il periodo nel quale sussiste il collegamento con il sistema previdenziale italiano attraverso l’attività lavorativa.

Dietro queste modifiche emerge un altro elemento interessante.

L’Assegno unico viene ricondotto espressamente nell’ambito delle prestazioni familiari soggette alle regole europee di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Questo significa che, quando una famiglia presenta collegamenti con più Stati dell’Unione europea, non è possibile ragionare semplicemente in termini di “prestazione italiana sì o no”.

La circolare rappresenta anche l’occasione per ricordare alcune regole che spesso generano dubbi.

Per i figli maggiorenni l’Assegno unico può continuare fino al compimento dei 21 anni, ma non automaticamente. Devono continuare a sussistere le condizioni previste dalla legge e assume particolare rilievo anche il limite del reddito complessivo annuo di 8.000 euro.

L’INPS precisa inoltre che, ai fini della verifica di questo limite, non è sufficiente guardare esclusivamente alle somme concretamente assoggettate all’IRPEF. Anche redditi esclusi dall’imposizione, esenti, soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte possono assumere rilievo quando la normativa ne imponga la considerazione nel reddito complessivo.

Diverso rimane il trattamento dei figli con disabilità, per i quali l’Assegno può essere riconosciuto senza limiti di età, nel rispetto delle specifiche condizioni previste dalla normativa.

Attenzione all’ISEE

Un’altra parte della circolare particolarmente utile sul piano pratico riguarda l’ISEE. L’INPS ribadisce innanzitutto il principio secondo cui la mancanza di un ISEE valido non comporta la perdita dell’Assegno unico, ma determina normalmente il riconoscimento dell’importo minimo.

Una logica analoga viene applicata quando l’attestazione ISEE presenta omissioni o difformità. In questo caso la domanda viene comunque lavorata e l’Assegno viene corrisposto nella misura minima. L’interessato conserva però la possibilità di regolarizzare la propria posizione, ad esempio rettificando la DSU, presentandone una nuova o producendo la documentazione necessaria.

Una volta sistemata la posizione, l’importo può essere ricalcolato e possono essere riconosciute le somme ulteriori eventualmente spettanti. L’INPS richiama però anche l’altra faccia della medaglia: i dati dichiarati nella DSU sono dichiarazioni rese sotto la responsabilità dell’interessato. Dichiarazioni false possono quindi determinare non soltanto la perdita dei benefici ottenuti, ma anche conseguenze di carattere penale.

La circolare dedica poi ampio spazio ai soggetti legittimati a richiedere la prestazione. Oltre ai genitori, possono intervenire, nelle situazioni previste dalla legge, gli affidatari, i tutori, gli amministratori di sostegno, i curatori speciali e gli altri rappresentanti legali. L’INPS chiarisce però che la semplice relazione familiare non è sufficiente.

Un nonno, uno zio o un fratello, ad esempio, non può presentare la domanda soltanto perché appartiene alla famiglia del beneficiario. Occorre un titolo giuridico che attribuisca effettivamente il potere di rappresentanza o di gestione della prestazione. Anche il figlio maggiorenne può, nei casi previsti, presentare direttamente la domanda e ottenere la quota di Assegno che gli spetta.

Particolare attenzione viene inoltre riservata all’affidamento temporaneo dei minori, per il quale l’affidatario può, ai fini ISEE, scegliere tra la costituzione di un nucleo autonomo riferito al minore oppure la sua inclusione nel proprio nucleo familiare. Una scelta che non è puramente formale, perché può incidere direttamente sull’importo dell’Assegno e sulle relative maggiorazioni.

Importi e maggiorazioni

Sul sistema di calcolo non arriva invece una rivoluzione.

L’importo continua a essere collegato principalmente all’ISEE: alle fasce economicamente più basse corrisponde l’importo maggiore, mentre la somma diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’indicatore, fino alla misura minima prevista per chi supera la soglia massima o non dispone di un ISEE valido.

Restano inoltre le numerose maggiorazioni previste in relazione alla situazione concreta della famiglia: figli molto piccoli, figli con disabilità, nuclei numerosi, madre con meno di 21 anni, entrambi i genitori lavoratori e altre condizioni previste dalla normativa.

Anche sotto questo profilo diventa importante distinguere tra le maggiorazioni legate direttamente al singolo figlio e quelle che dipendono invece dalle caratteristiche complessive del nucleo familiare.

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