Intelligenza artificiale, false rappresentazioni e autotutela

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Il TAR Puglia chiarisce responsabilità e limiti dell’azione amministrativa.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 956/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, il TAR Puglia – Bari, Sezione III, interviene su una vicenda edilizia piuttosto articolata, ma offre principi che vanno ben oltre. La controversia nasce dall’annullamento in autotutela di una serie di titoli edilizi relativi a un’antica masseria. Il Comune di Polignano a Mare aveva ritenuto che la sequenza di SCIA e DIA presentate a partire dal 2016 fosse stata condizionata da una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Tra gli elementi contestati figurava persino una fotografia contenente un piccolo manufatto inesistente, frutto di un fotomontaggio, circostanza che lo stesso ricorrente riconosceva, qualificandola tuttavia come errore involontario e privo di concreta incidenza sulla volumetria assentibile.

L’istruttoria comunale, però, aveva progressivamente fatto emergere un quadro assai più ampio. Non un singolo errore fotografico, ma alterazioni riguardanti altezze, superfici e volumetrie, tali da incidere sulla stessa consistenza dell’immobile assunto quale base per il successivo ampliamento.

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda la contestazione secondo cui la motivazione del provvedimento comunale sarebbe stata elaborata attraverso un utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale generativa. Il sospetto nasceva, in particolare, dalla presenza nell’atto di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti, fenomeno che richiama direttamente le cosiddette hallucinations dei sistemi generativi.

Il TAR non considera però l’eventuale utilizzo dell’IA come un vizio del provvedimento. Il principio espresso è estremamente chiaro. L’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella materiale elaborazione di un atto amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto. Ciò che conta è che la motivazione finale esprima un percorso logico e giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere, che lo abbia fatto proprio e sottoscritto.

L’IA può essere uno strumento di supporto, ma non può diventare il soggetto che decide. Il TAR parla significativamente di un ruolo «servente e non sostitutivo». Le bozze prodotte dal sistema devono essere esaminate, corrette e convalidate dal soggetto competente, che assumendole nel provvedimento ne diventa pienamente responsabile. In termini pratici, quindi, il funzionario non può difendersi dall’errore sostenendo che “lo ha scritto l’intelligenza artificiale”.

Anzi, la sentenza afferma un principio probabilmente destinato ad assumere grande importanza nella PA, e cioè che l’errore dell’IA diventa errore dell’amministrazione nel momento in cui il funzionario lo recepisce nell’atto. Se il sistema inventa una sentenza, sbaglia un riferimento normativo o costruisce un ragionamento giuridicamente errato e il responsabile del procedimento o il dirigente lo inserisce nel provvedimento senza verificarlo, la responsabilità della motivazione rimane integralmente umana. Il giudice non deve tanto chiedersi se quella frase sia stata scritta da una persona o da una macchina, quanto verificare se il provvedimento, nel suo complesso, sia logicamente e giuridicamente sostenibile.

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