Di Michele Giuliano Perrone
Come prassi operativa, spesso ci imbattiamo nel lavoro, in casi in cui occorre liberare
alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) che sono stati sequestrati penalmente o che sono stati riassegnati ad un nuovo legittimo assegnatario. Ma come si procede nel caso in cui all’interno degli appartamenti, sono rinvenute cose mobili (masserizie mobili o suppellettili) dei precedenti occupanti?
LA DISTINZIONE
È lapalissiano, prima di procedere, fare una netta distinzione tra un sequestro penale ex art. 321 dell’appartamento c.p. per i reati del 633 e 639 bis c.p., oppure una riassegnazione dello stesso tramite uno sgombero amministrativo. Nelle successive righe, illustreremo la prassi operativa.
PRASSI OPERATIVA
Quando l’appartamento è stato messo sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., la gestione dello stesso, passa ad un Custode Giudiziario che il più delle volte, viene individuato tra i funzionari dell’ente gestore degli ERP o altresì alla Polizia Locale. In questo caso, viene redatto un apposito verbale (contestuale o successivo al sequestro che deve contenere obbligatoriamente, l’intestazione dell’organo di Polizia procedente, i dati identificativi del custode nominato, la descrizione dell’alloggio, nonché lo stato dei luoghi e gli ammonimenti di legge ex art. 259 c.p.p., le sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi ex artt. 334 e 335 c.p.). Il custode giudiziario nominato, notifica agli ex occupanti, un’intimazione a ritirare i beni mobili all’interno dell’appartamento, (con apposito verbale di accesso), entro un termine non inferiore a 30 giorni (salvo acclarate necessità), ai sensi dell’art. 560 comma 6 c.p.c. secondo la modifica normativa apportata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili all’interno dell’alloggio, vengono considerati abbandonati, ed il custode (salva diversa disposizione dell’A.G.), è legittimato a provvedere alla loro distruzione e smaltimento “presunzione di derelictio” o (manifestazione di abbandono ai sensi dell’art. 923 c.c.)” animus derelinquendi”.
IL RECUPERO DELLE SPESE DI SMALTIMENTO E LA VENDITA
Come innanzi descritto, ogni singolo bene rinvenuto all’interno dell’alloggio, (in allegato al verbale di accesso), viene inventariato, descritto e fotografato. I predetti beni, vengono imballati e portati presso dei depositi di custodia, i costi di trasloco e custodia, vengono addebitati al precedente occupante. Se si dovesse verificare la succitata presunzione di derelictio, i beni privi di valore depositati, verranno smaltiti in discarica, mentre quelli aventi un valore commerciale possono essere venduti (tramite autorizzazione del giudice), per coprire le spese sostenute o coprire debiti regressi degli ex occupanti.
LA NUOVA NORMATIVA SUGLI SGOMBERI
Con la legge n. 80 del 9 giugno 2025, (D.L. 48/2025), è stato introdotto il reato di occupazione arbitraria di alloggi sine titulo, ex art. 634 bis c.p., punito con la reclusione da 2 a 7 anni, per coloro i quali occupano gli appartamenti altrui. Fino a qualche anno fa, rientrare in possesso della propria casa, richiedeva complesse procedure di natura penale e civile e rispondeva principalmente dei reati di cui agli artt. 633 e 639 bis (per edifici di natura pubblica). Come innanzi detto, il reato introdotto dell’art. 634 bis, c.p., implica una fattispecie autonoma e più grave rubricato come “occupazione di immobile destinato a domicilio altrui”. Detta norma punisce, coloro i quali, adottino i seguenti comportamenti illeciti:
- Occupi e detenga sine titulo, un alloggio altrui destinato all’altrui domicilio, con violenza o minaccia.
- Si impedisca al proprietario o al detentore dell’alloggio di rientrarvi.
- Ceda a soggetti terzi l’alloggio illecitamente occupato.
- Si appropri dell’alloggio con artifizi o raggiri in danno del proprietario, anche senza violenza fisica.
- Cooperi nell’occupazione e/o riceva denaro per l’azione criminosa.
- Si finga acquirente o conduttore con l’inganno per prendere possesso dell’alloggio.
Il reato è procedibile a querela della parte offesa, salvo nei casi in cui la procedibilità è d’ufficio, in danno di persone con manifesta incapacità dovuta all’età o per infermità.
COME FUNZIONA LO SGOMBERO IMMEDIATO
La mente operativa di questa riforma approvata, è da ritenersi nell’art. 321 – bis c.p.p… La norma prevede due livelli di interventi.
- Primo livello, va ad operare sui casi di occupazione arbitraria su richiesta del pubblico ministero. Il gip (giudice delle indagini preliminari), può disporre con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’alloggio da parte dell’avente diritto, senza attendere il processo.
- Secondo livello è quello relativamente più rapido ed è riservato al caso specifico, ossia il caso in cui l’abitazione sia l’unica in possesso del denunciante. Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, senza ritardo, dopo aver raccolto la denuncia del soggetto avente diritto e constatata l’effettiva arbitrarietà, si recano nel luogo dell’ubicazione della casa ed ordinano all’occupante l’immediato rilascio. Qualora ci sia il rifiuto di aprire e l’ordine impartito viene disatteso, il ripristino del legittimo possessore, è eseguito coattivamente, previa autorizzazione del pubblico ministero, che può essere data anche in via telematica.
Entro le 48 ore successive, gli Ufficiali di P.G., trasmettono il verbale al p.m… Se quest’ultimo non dispone la restituzione dell’immobile all’occupante abusivo, chiede al giudice, una convalida entro ulteriori 48 ore. Il giudice ha a disposizione 10 giorni per emettere apposita ordinanza di convalida. Decorse le anzidette tempistiche, la reintegrazione perde la propria efficacia.










