Si apre in una nuova scheda

La circolare del Ministero dell’Interno a commento del Decreto Legge 190/2026.

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di Stefano MANINA

Al fine di consentire un puntuale approfondimento delle recenti norme introdotte dal Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile” pubblichiamo in allegato la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 0039481 del 23 ottobre 2026.

Come ricordato dalla circolare stessa il provvedimento introduce un insieme coordinato di misure di carattere penale, processuale, preventivo e operativo, finalizzate a contrastare i fenomeni di violenza collettiva, rafforzare la capacità di intervento delle Autorità di pubblica sicurezza e assicurare un’adeguata risposta dell’Amministrazione della giustizia imprimendo un’accelerazione all’entrata in vigore di norme già oggetto di disegni di legge d’iniziativa governativa.

Il decreto composto da 9 articoli si muove in quattro direttrici d’intervento, che convergono verso il comune obiettivo di elevare il livello di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza, con particolare riguardo a quelle di “piazza”, urbana e minorile, che si manifestano sempre più in forma “organizzata”, anche “da remoto” e in modo estemporaneo od occasionale, sfruttando le enormi potenzialità concesse dalle nuove tecnologie digitali, ivi compresa l’intelligenza artificiale.

Al primo paragrafo la circolare ministeriale esamina e illustra le nuove disposizioni penali e processuali penali di cui ricapitoliamo i passaggi principali.

Prima fra tutte l’ integrazione dell’articolo 98 del codice penale che introduce, per i minori che abbiano compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere.

Tale capacità si considera sussistente fino a prova contraria, mentre la disciplina previgente ne richiedeva l’accertamento nel caso concreto.

Vengono poi introdotte nuove aggravanti specifiche per i reati di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), e di attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.), se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con aumento della pena da un terzo alla metà.

Viene introdotto il nuovo delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”, disciplinato dall’art. 420-bis del codice penale .

Il primo comma della norma di nuovo conio delinea la fattispecie base, mentre il secondo comma include un’aggravante ad effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui gli autori siano travisati ovvero per il caso in cui il lancio o l’uso degli oggetti colpisca infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione, altri servizi pubblici, o beni destinati a funzioni pubbliche, a pubblico servizio o esposti alla pubblica fede,.

Il terzo comma prevede una fattispecie autonoma di reato che punisce con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove la formazione del gruppo, e chi incita o istiga alle condotte di violenza collettiva, anche tramite strumenti informatici o telematici come social network, chat e sistemi di intelligenza artificiale-IA.

Infine il quarto comma stabilisce invece che, se dalle condotte di violenza organizzata derivano lesioni, le pene previste per i reati di lesioni personali semplici,gravi e gravissime, di lesioni personali ai soggetti qualificati di cui all’articolo 583-quater del codice penale, come gli ufficiali e agenti di polizia, nonché di deformazione permanente del viso, aumentano da un terzo alla metà.

Viene specificata e prevista la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali lievi o lievissime agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, di cui all’art. 583-quater, primo comma, c.p.,

Infine il decreto prevede l’introduzione di una nuova ipotesi di danneggiamento aggravato in quanto commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone (articolo 635.1 del codice penale).

Per quanto invece concerne le modifiche al codice di rito attraverso la modifica dell l’articolo 382-bis del codice di procedura penale, l’arresto in flagranza differita viene esteso ai delitti di devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, di cui agli articoli 419 420, 420-bis e 635.1 del codice penale.

Il secondo paragrafo della circolare analizza le novità in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite.

Il Decreto Legge infatti prevede che se un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti i reati suindicati il genitore sia soggetto all’applicazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. Il procedimento sanzionatorio segue la legge n. 689 del 1981.

Il genitore può liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto, secondo lo schema dell’articolo 2048 del codice civile.

La vera novità tuttavia riguarda le ulteriori, possibili istanze risarcitorie per i danni prodotti dal minore prevedendo che con l’ordinanza-ingiunzione il Prefetto possa intimare al genitore il risarcimento dei danni causati a beni di Stato, Regioni ed Enti locali, da liquidare sulla base degli atti.

In favore del privato danneggiato, invece, si amplia lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, consentendo di adottarlo in forza delle prove costituite dall’ordinanza prefettizia sopra citata, degli atti su cui la stessa si fonda e di una consulenza tecnica di parte per la stima dei danni.

Il terzo paragrafo della circolare affronta invece i nuovi strumenti di prevenzione.

Viene introdotta una nuova e specifica ipotesi di avviso orale con divieto di radunarsi in determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione nei confronti di condotte plurisoggettive (almeno 5 persone), in particolare “di gruppo”, in contesti di aggregazione pubblica, caratterizzate da intimidazione, grave molestia o violenza su persone o cose, e in grado di perturbare la libera e pacifica fruibilità dei predetti luoghi e di determinare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza, al contempo incidendo anche sul livello di insicurezza percepita.

Questa nuova misura interdittiva è espressamente applicabile ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Viene introdotta una nuova forma di “Fermo preventivo” che si concretizza con accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici e comandi di polizia applicabile ora anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in “luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”.

iN ALLEGATO LA CIRCOLARE MINISTERIALE IN COMMENTO

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