La Cassazione avverte gli Enti: senza revisori è nullo.
Di Francesco De Santis
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24887 depositata il 31 agosto 2026, ha ribadito un principio di grande rilievo per enti locali, organismi pubblici e strutture che applicano il contratto del comparto Funzioni locali: l’assenza del controllo preventivo dell’organo di revisione rende invalida la contrattazione decentrata e impedisce di riconoscere le somme previste dall’intesa.
Per la Cassazione, il passaggio del controllo economico-finanziario non è un adempimento successivo o sostituibile con valutazioni informali. È una condizione che precede la firma dell’accordo e serve a verificare che le clausole negoziate siano sostenibili, rispettino le risorse disponibili e non producano impegni di spesa incompatibili con i vincoli normativi e contrattuali.
La Cassazione ha richiamato sia gli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia la disciplina collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali. Quest’ultima stabilisce che la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e la certificazione dei relativi oneri siano affidate all’organo di revisione. Non si tratta, dunque, di un controllo meramente documentale: è un presidio destinato a proteggere l’equilibrio finanziario dell’amministrazione e la correttezza dell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il ragionamento della Corte offre una lezione concreta anche alle amministrazioni che affrontano la contrattazione integrativa in tempi stretti. La fretta di definire il fondo, chiudere una trattativa o erogare premi non può comprimere la sequenza degli adempimenti prevista dalla legge e dal contratto collettivo. Un accordo firmato senza il necessario vaglio preventivo rischia infatti di non produrre effetti, esponendo l’ente e gli uffici coinvolti a contenziosi evitabili.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione non può essere costruita attraverso accordi locali che aggirino i limiti della contrattazione nazionale o le regole imperative poste a tutela della finanza pubblica. Il trattamento economico deriva dall’inquadramento e dai contratti collettivi applicabili; eventuali miglioramenti, incentivi o compensi devono trovare una base normativa e contrattuale pienamente valida.
In altre parole, la prestazione effettivamente resa non trasforma automaticamente in un diritto esigibile una somma prevista da un’intesa invalida. La Suprema Corte ha ribadito che non esiste un diritto a mantenere o ottenere trattamenti economici non conformi alla disciplina collettiva, neppure quando il dipendente abbia svolto attività aggiuntive confidando nell’accordo decentrato.










