di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 243 del 19 ottobre 2026 è stato pubblicato il decreto 11 settembre 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per l’impiego su strada di dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti (DSM).
Il provvedimento modifica e sostituisce il decreto 1° aprile 2019 e si applica alle barriere di nuova realizzazione o già installate lungo le strade caratterizzate da una velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h.
Le nuove disposizioni hanno lo scopo di mitigare la severità dell’impatto dei motociclisti in caso di urto contro una barriera di sicurezza stradale a seguito di caduta del motociclista o del passeggero con scivolamento sulla piattaforma stradale.
Secondo il nuovo decreto i DSM devono essere di tipo continuo e posizionati lungo una barriera di sicurezza stradale allo scopo di ritenere e reindirizzare un motociclista che la urta, prevenendo un urto contro gli elementi pericolosi della barriera quali pali, ancoraggi, connessioni o ostacoli situati dietro di essa, al fine di ridurre il rischio associato al contatto diretto con tali elementi.
Il Decreto, alla cui lettura integrale si rimanda, ne enuncia in modo dettagliato le caratteristiche costruttive che devono soddisfare i requisiti previsti dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 17342 ed essere sottoposti alle prove prescritte per verificarne le caratteristiche prestazionali presso laboratori accreditati.
Inoltre definisce le modalità di progettazione delle sistemazioni, della loro installazione e dell’individuazione delle zone da proteggere che in particolare sono:
il lato esterno delle curve caratterizzate da un raggio di curvatura inferiore a 250 metri, su entrambe le carreggiate nel caso di configurazione stradale con carreggiate separate;
le discese pericolose delle strade extraurbane e delle strade urbane di scorrimento segnalate con apposito segnale su entrambi i margini della carreggiata;
in corrispondenza dei restringimenti pericolosi della carreggiata segnalati con i segnali di pericolo su entrambi i margini delle extraurbane e delle strade urbane di scorrimento;
nei tratti stradali in cui, nell’ultimo triennio, si sono verificati uno o piu’ incidenti con «fuoriuscita» o «urto contro sicurvia» di motocicli o di ciclomotori nei quali si e’ determinata la morte o grave infortunio dei conducenti o dei passeggeri.
Tuttavia è facoltà del progettista dell’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale attraverso una relazione tecnica effettuare valutazioni volte a verificare la possibilità di non installare il DSM.
Tale scelta deve però essere motivata sulla base di elemento oggettivi quali l’entità e la composizione del traffico, le condizioni di percorrenza, la velocità operativa dei tronchi stradali in esercizio, la geometria plano-altimetrica del tracciato, le caratteristiche degli spazi marginali e di aderenza superficiale, nonchè la possibilità di ricorrere ad altri provvedimenti o azioni di sicurezza attiva o di regolamentazione della circolazione stradale.
Rimane infine in capo all’ente proprietario della strada il compito di stilare specifici programmi di intervento di installare i DSM volti ad adeguare le strade in base alle valutazioni tecniche suindicate.
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