Si apre in una nuova scheda

Licenziato in CdM il nuovo decreto sicurezza a contrasto della criminalità minorile.

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di Stefano Manina

Nella seduta del 20 Ottobre 202 il Consiglio dei Ministri procedendo con somma urgenza a seguito dei gravi disordini verificatesi la scorsa settimana a approvato un nuovo decreto sicurezza in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

Si tratta di un provvedimento assolutamente emergenziale che giustamente vuole costituire un primo argine ad una questione complessa e pericolosa ma che come tale riteniamo necessiti di necessarie limature e pesature da ayttuare durante l’iter di conversione anche andandolo a raccordare con la normativa procedurale e sostanziale vigente e ai precedenti interventi legislativi sul tema e di eventuali rilievi già sorti sula questione in merito al profilo di legittimità costituzionale delle norme,

In attesa della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale basandosi sulla nota diffusa da Palazzo Chigi vediamo quali sono le novità principali che possono ricadere anche sulla attività ordinaria e straordinaria della Polizia Locale.

Anticipando una misura già al vaglio del Parlamento il decreto introduce la presunzione di imputabilità per i minori che hanno compiuto i quattordici anni stabilendo che anche per loro a capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria.

Viene prevista la possibilità di procedere nei casi di legge all’arresto in flagranza differita anche nei confronti dei minorenni adeguando così le norme sul processo penale minorile in materia di misure cautelari pur mantenendo la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati quali il danneggiamento, a chi esercita la responsabilità genitoriale si applicano sanzioni amministrative, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Sono inoltre agevolate le procedure per il risarcimento dei danni: per quelli a beni pubblici può disporlo direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati possono ottenerlo più rapidamente con un decreto ingiuntivo.

Dal punto di vista del diritto sostanziale viene introdotto il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La norma punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.

Vengono inasprite le pene previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze, anche mediante strumenti informatici o telematici.

È inoltre introdotta una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone.

Le pene aumentano anche per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità commessi nel corso di manifestazioni.

Per tutti questi delitti è consentito l’arresto in flagranza differita.

Diventano procedibili d’ufficio anche le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

Sul piano della prevenzione, l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia per un massimo di 12 ore (cosiddetto “fermo preventivo”), già previsti in occasione di manifestazioni, sono estesi alle specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone e trovano applicazione, anche nei confronti dei minorenni, ai soggetti per i quali, sulla base di elementi concreti, vi sia fondato motivo di ritenere che attuino condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

Il questore può inoltre disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati, per una durata non superiore a un anno, anche nei confronti di minori che hanno compiuto i quattordici anni. Il divieto si applica a chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e sia già stato destinatario di provvedimenti di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.

Non appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa redazione approfondirà nel dettaglio tecnico le norme in esso contenute ad iniziare dalle modifiche riguardanti il codice penale e il codice di procedura penale.

Di seguito il videomessaggio della Presidente del Consiglio che illustra i provvedimenti adottati

https://www.governo.it/it/articolo/disposizioni-urgenti-materia-di-sicurezza-pubblica-il-videomessaggio-del-presidente-meloni

IN ALLEGATO LA BOZZA DEL DECRETO DIFFUSA DA PALAZZO CHIGI.

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