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Non sempre l’urto da dietro è un tamponamento.

Di Michele Giuliano Perrone

Il rilievo dei sinistri stradali in rotatoria, da parte degli organi di Polizia Stradale, il più delle volte, è considerato ostico a causa di diversi elementi indiziari contrastanti. Spesso, gli incidenti accadono  per l’ errato incrocio di traiettorie tra due o più veicoli, i quali     cambiano rapidamente corsia di marcia. Successivamente dopo l’evento,le parti, in particolar modo quando ci sono lesioni e/o danni ingenti ai veicoli, adiscono le vie legali, ed è in Tribunale che i  giudici tra i vari elementi a loro disposizione, sono chiamati a verificare  due cose fondamentali:  la corretta traiettoria dei veicoli al momento dell’ immissione in rotatoria ed i cambiamenti di manovra all’ interno della stessa, da parte dei veicoli coinvolti. A tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione 5per la precisione la n. 26959 del 16 ottobre 2026, afferma e sancisce, un principio eloquente, ossia: “ se un veicolo che precede la marcia di quello antagonista, effettua un’ esecuzione delle  manovre repentine, spostandosi o all’ interno o all’ esterno di una rotatoria ed in una posizione trasversale, la sua condotta,  può costituire un nesso causale concorrente nel sinistro”. In tali casi, non necessariamente si verifica un tamponamento ma bensì si applica la presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall’ art. 2054 comma secondo, del codice civile.

L’ INCIPIT DELLA VICENDA

L’ ordinanza emessa dalla Cassazione, trae origine da un sinistro stradale, dove il conducente di un’ autovettura Fiat Punto aveva chiesto un ristoro dei danni patiti al conducente antagonista di un’ autovettura Lancia Delta. Secondo la ricostruzione del conducente del primo veicolo, l’ autovettura Lancia, non aveva rispettato l’ articolo 149 CDS, omettendo nell’ occasione di non aver ottemperato all’ interno della rotatoria, al rispetto della distanza di sicurezza. Di diverso avviso è stato invece il giudice di merito, il quale ricostruendo il sinistro con elementi oggettivi alla mano,   come ad esempio i danni dei veicoli e la loro posizione di quiete post urto, è giunto a conclusione che l’ autovettura Fiat, stava dapprima percorrendo una traiettoria interna alla rotatoria e successivamente, si stava spostando verso quella esterna per poi imboccare un’ altra strada, difatti a sostegno di questa tesi,al momento dell’ urto, il veicolo de quo, si trovava in posizione obliqua,   conseguenza di   una manovra scorretta con relativo cambiamento di direzione in un’ altra corsia di marcia.

LA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ

Il giudice, dopo aver ricostruito l’ evento dannoso, applicava alle parti, la presunzione di “ pari responsabilità, disciplinata dall’ art. 2054 comma 2 del codice civile”. Il ricorrente, si era visto riconoscere nell’ occasione, un aumento relativo al ristoro del danno subito, ma non altresì il riconoscimento esclusivo della responsabilità dell’ evento al  conducente antagonista.

LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

Gli “ermellini”, rigettavano il ricorso, condannando il ricorrente, al pagamento delle spese per il giudizio sostenuto. Analizzando l’ ordinanza in essere, si evince che “ durante un sinistro stradale in cui ci sia un tamponamento, quest’ ultimo non dev’essere qualificato solamente dall’ubicazione dei danni derivanti dal contatto tra i veicoli, ma bensì, si deve  tener conto specie negli incroci disciplinati da  rotatorie, della posizione dei veicoli e dei cambiamenti di corsia effettuati dagli stessi, che se acclarati, possono radicalmente cambiare le relative responsabilità dei conducenti nell’ evento dannoso.

LE SPESE AFFRONTATE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

Il proprietario dell’ autovettura Fiat Punto, al fine di ottenere un quantum economico maggiore per i danni patiti, aveva formulato ai giudici, due istanze, ossia: una domanda  in via preminente, chiedendo riconosciuta la responsabilità esclusiva dell’ evento al   conducente antagonista, ed in subordine, una seconda istanza  volta all’ ottenimento di una corresponsabilità di cui all’ art. 2054 comma 2 del c.c..I  giudici, nel procedimento, accoglievano la seconda istanza subordinata, in cui all’ attore, era stato riconosciuto un aumento economico da danno patito.

L’ ARTICOLO 2054 COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

L’ articolo 2054 comma 2 del codice civile italiano, stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli,si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti, abbia concorso in modo uguale a produrre il danno. Le sue regole principali generalmente sono tre e di dividono in:

  • Presunzione di pari responsabilità; si divide equamente la colpa tra i conducenti di veicoli coinvolti nell’ evento.
  • Carattere sussidiario; si applica solo quando non è possibile accertare con precisione la colpa effettiva dei coinvolti.
  • Requisiti dell’ impatto; richiede uno scontro materiale tra veicoli.

CONCLUSIONI

Il caso analizzato in queste righe, offre degli spunti pratici ed operativi. In un sinistro stradale, non basta stabilire la posizione dell’ urto oppure la collocazione del danno. Occorre analizzare anche le traiettorie dei veicoli e se il veicolo anteriore non stesse eseguendo delle manovre repentine disciplinate dall’ articolo 154 CDS. E’ importante inoltre, effettuare una ricognizione fotografica ben dettagliata sulla posizione di quiete assunta dai veicoli post urto,  ed eseguire delle misurazioni/triangolazioni metriche utili a capire la correttezza traiettoria dei veicoli.

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