DI STEFANO MANINA
Con propria circolare del 28 ottobre 2026 il Mit ha fornito un interessante parere in merito alla corretta interpretazione di quanto disposto dalla Legge 26 gennaio 2026 ed in particolare in merito all’ individuazione del soggetto legittimato nelle diverse fasi della procedura in caso di attestazione di inutilizzabilità, demolizione e radiazione di veicoli intestati a soggetto deceduto
Il parere è stato fornito in risposta a quesito posto dal Comando di Polizia Locale di Morrovalle, circa all’individuazione del soggetto legittimato nelle diverse fasi della procedura di attestazione di inutilizzabilità così come richiamata dalla Circolare MIT prot. 9948 del 1° aprile 2026.
Il Ministero ha acquisito e fatto proprio quanto affermato dal PRA di Macerata specificando che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15663/2020) stabilisce che la rottamazione o la demolizione di un’auto del defunto costituisce un atto di disposizione del patrimonio ereditario e comporta l’accettazione tacita dell’eredità.
Questo significa che se i chiamati firmano la richiesta di inutilizzabilità per avviare la rottamazione, diventano eredi a tutti gli effetti, subentrando anche in tutti i debiti del defunto.
Pertanto in caso di rinuncia all’eredità già formalizzata tramite atto notarile o in Tribunale, i rinunciatari non hanno più alcun diritto, dovere o potere di disporre dei veicoli.
Conseguentemente possono procedere legittimamente alla sottoscrizione del certificato di inutilizzabilità, principalmente in quanto essendo rinunciatari all’eredità hanno fatto venir meno qualsiasi diritto sui beni ereditari, privandosi pertanto del potere dispositivo non possono avviare la procedura amministrativa di attestazione di inutilizzabilità.
Il veicolo quindi appartiene formalmente alla “massa ereditaria” rimasta senza proprietario attuale, aprendo dal punto di vista operativo due diversi scenari a seconda di dove i veicoli si trovano parcheggiati.
1) Se l’auto è abbandonata in un luogo pubblico, priva di assicurazione o danneggia il decoro/sicurezza, la Polizia Locale potrà procedere d’ufficio alla rimozione, al sequestro e alla successiva demolizione secondo le norme del Codice della Strada per i veicoli abbandonati.
2) Se i veicoli si trovano in un luogo privato (magari di proprietà dei rinunciatari stessi o di un condominio) e crea ingombro, la situazione va risolta legalmente, sarà necessario richiedere un Curatore dell’Eredità Giacente, a tal fine è necessario presentare un’istanza al Tribunale del luogo dell’apertura della successione per far nominare un curatore dell’eredità giacente.
Il curatore, nominato dal Giudice, ha il potere legale di firmare la richiesta di inutilizzabilità, liberare l’immobile, vendere l’auto o avviarla alla demolizione per liquidare la massa ereditaria.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE IN COMMENTO










