Si apre in una nuova scheda
Divisa

Più tutele e più strumenti ma il conto rischia di arrivare ai Comuni.

Di Luca Leccisotti

La riforma della Polizia Locale arriva finalmente al traguardo parlamentare con un carico di aspettative molto elevato, perché dopo quasi quarant’anni dalla legge quadro del 1986 il legislatore prova a rimettere ordine in un settore che, nel frattempo, ha cambiato profondamente funzioni, responsabilità e peso operativo. Il punto, però, è che tra una riforma annunciata e una riforma realmente operativa ci sono di mezzo i decreti attuativi. Ed è proprio lì che si capirà se il nuovo assetto rappresenterà una vera svolta oppure l’ennesimo esercizio di modernizzazione normativa nel quale aumentano tutele, strumenti e obblighi mentre il conto resta, con notevole puntualità, sulla scrivania del sindaco.

La legge delega approvata definitivamente dal Parlamento segna comunque un passaggio rilevante. È il primo intervento organico sulla disciplina della Polizia Locale dopo la legge n. 65 del 1986 e introduce principi che intercettano esigenze ormai non più rinviabili: maggiori tutele assistenziali e assicurative, coperture infortunistiche, patrocinio legale per gli agenti coinvolti in procedimenti connessi all’uso delle armi o della forza, bodycam, accesso alle banche dati nazionali e ridefinizione di alcuni profili organizzativi dei corpi. La concreta disciplina resta tuttavia affidata a uno o più decreti attuativi.

Ed è qui che bisogna mettere da parte l’entusiasmo da comunicato stampa e tornare alla contabilità pubblica, perché una tutela esiste davvero quando è anche finanziata.

Sulla carta, la riforma riconosce garanzie che gli operatori attendono da anni e che rispondono alla trasformazione sostanziale del lavoro svolto sul territorio. Gli agenti sono ormai impegnati in sicurezza urbana, polizia giudiziaria, contrasto al degrado, gestione delle emergenze, incidentistica stradale, attività amministrativa specialistica e interventi in contesti potenzialmente conflittuali. È quindi perfettamente coerente rafforzarne le tutele, perché l’esposizione professionale è cresciuta molto più rapidamente della disciplina normativa.

Il problema è che l’ampliamento delle garanzie produce costi.

Il fondo da 20 milioni di euro annui, istituito dalla legge di Bilancio 2021 proprio per finanziare il riordino della Polizia Locale, per il 2026 risulta azzerato e riallocato su altre misure in materia di sicurezza urbana; dovrebbe tornare dal 2027 per concorrere al finanziamento delle nuove tutele assistenziali, assicurative e infortunistiche.

La criticità è evidente: il legislatore riconosce nuove garanzie, ma almeno nella fase iniziale una parte degli oneri rischia di gravare direttamente sui bilanci comunali.

Il caso più evidente riguarda il patrocinio legale. La riforma prevede una tutela a favore dell’agente sottoposto a procedimento per fatti commessi in servizio e collegati all’uso delle armi o della forza. Si tratta di una garanzia importante, perché chi opera in contesti ad alto rischio non può essere lasciato solo nel momento in cui un intervento professionale produce conseguenze giudiziarie. Ma la traduzione finanziaria è molto concreta: il patrocinio sarà a carico dell’ente.

Per i Comuni si apre quindi un problema non soltanto contabile, ma anche regolamentare e organizzativo. Occorrerà definire le condizioni di accesso alla tutela, le modalità di scelta del difensore, gli eventuali massimali, il sistema dei rimborsi, il rapporto con le polizze assicurative e le conseguenze di eventuali accertamenti successivi di responsabilità personale dell’agente. Sono dettagli solo in apparenza: da essi dipenderà il costo reale dell’istituto.

Lo stesso vale per le ulteriori garanzie in materia di malattie professionali, spese di degenza, equo indennizzo e disciplina delle vittime del dovere. Il rischio è quello di costruire una riforma formalmente uniforme ma concretamente dipendente dalla diversa capacità finanziaria dei singoli enti, con livelli di tutela potenzialmente differenti tra Comuni strutturati e amministrazioni con margini di bilancio molto più ridotti.

Un secondo capitolo riguarda l’accesso alle banche dati. La riforma consente il collegamento al CED del Ministero dell’Interno, al PRA e ai sistemi della Motorizzazione. È una evoluzione necessaria, ma il collegamento non nasce per decreto: richiede infrastrutture, software, interoperabilità, credenziali, formazione, sicurezza informatica, registrazione degli accessi e presidio della protezione dei dati personali. Il legislatore può aprire la porta, ma qualcuno deve comunque acquistare la chiave.

La stessa logica vale per le bodycam. Sono strumenti potenzialmente utilissimi per la tutela dell’agente, la ricostruzione degli interventi e la trasparenza dell’azione amministrativa, ma comportano costi di acquisto, manutenzione, archiviazione, sicurezza dei dati, formazione del personale e disciplina dei tempi e delle modalità di conservazione.

Il terzo grande problema è quello degli organici. La riforma demanda ai Comuni la definizione, nei propri regolamenti, dei requisiti per l’accesso e delle dotazioni organiche dei corpi, considerando popolazione, flussi stagionali, territorio e caratteristiche socio-economiche. Tuttavia, tutto dovrà avvenire dentro gli attuali vincoli di spesa e le facoltà assunzionali esistenti.

La contraddizione è difficile da nascondere. Tra il 2021 e il 2024 le attività affidate alle Polizie Locali sono cresciute del 65%, mentre il personale è diminuito di quasi il 20% rispetto al 2009; nei capoluoghi di regione l’età media degli operatori è pari a 49,1 anni. Chiedere corpi più moderni, tecnologici, specializzati e presenti sul territorio senza parallelamente affrontare il tema delle risorse umane rischia di produrre una riforma molto elegante nella Gazzetta Ufficiale e molto più complicata nei turni di servizio.

La sezione operativa per i Comuni

Proprio perché la disciplina definitiva dipenderà dai decreti attuativi, l’errore peggiore per i Comuni sarebbe attendere passivamente la loro pubblicazione. Una amministrazione organizzata dovrebbe utilizzare questa fase transitoria per prepararsi, evitando che la riforma diventi improvvisamente un’emergenza amministrativa.

In termini operativi, gli enti dovrebbero già oggi:

  • mappare la disciplina interna vigente, verificando regolamenti della Polizia Locale, regolamenti del personale, patrocinio legale, coperture assicurative, dotazione organica e procedure di gestione degli infortuni;
  • quantificare il costo potenziale delle nuove tutele, costruendo almeno scenari prudenziali su patrocinio, assicurazioni, equo indennizzo, spese sanitarie e ulteriori prestazioni assistenziali;
  • verificare le polizze assicurative esistenti, individuando sovrapposizioni, scoperture e clausole incompatibili con il nuovo quadro che dovrà essere definito;
  • censire le infrastrutture tecnologiche, valutando cosa serva concretamente per bodycam, conservazione delle registrazioni, connessioni alle banche dati nazionali, tracciamento degli accessi e cybersicurezza;
  • aggiornare l’analisi del fabbisogno di personale, non limitandosi al numero teorico degli agenti ma considerando turnazioni, territorio, stagionalità, servizi notturni, eventi, funzioni di polizia giudiziaria e trend anagrafico del personale;
  • predisporre una stima pluriennale degli impatti finanziari, distinguendo ciò che potrà essere eventualmente coperto da fondi statali da ciò che potrebbe restare strutturalmente a carico del bilancio comunale;
  • costituire un gruppo di lavoro trasversale, coinvolgendo comando di Polizia Locale, personale, ragioneria, avvocatura o ufficio legale, sistemi informativi e DPO, perché la riforma non riguarda un solo settore amministrativo;
  • evitare modifiche regolamentari premature, perché i principi della delega non coincidono ancora con la disciplina attuativa definitiva: conviene predisporre bozze e scenari, non cristallizzare oggi regole che potrebbero dover essere riscritte domani.

Il punto più importante è proprio quest’ultimo. Prepararsi non significa anticipare arbitrariamente il legislatore delegato. Significa conoscere la propria posizione di partenza e arrivare ai decreti attuativi sapendo già quali regolamenti modificare, quali costi stimare, quali procedure avviare e quali criticità organizzative affrontare.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al patrocinio legale. Ogni Comune dovrebbe verificare se la propria disciplina attuale sia compatibile con il futuro modello, soprattutto quanto a conflitto di interessi tra ente e dipendente, scelta del difensore, anticipazione o rimborso delle spese, massimali e rapporti con eventuali coperture assicurative. Lasciare tutto a una generica formula del tipo “l’ente assume la difesa” significherebbe rinviare il problema al primo procedimento penale, cioè esattamente al momento peggiore per iniziare a discutere di procedure.

Analoga attenzione va riservata alle bodycam. Prima ancora di acquistarle, occorrerà definire chi possa attivarle, in quali circostanze, chi acceda ai filmati, per quanto tempo siano conservati, quali sistemi informatici siano utilizzati e quali misure impediscano accessi impropri. Una bodycam senza governance dei dati non è innovazione: è un nuovo problema tecnologico appeso alla divisa.

Sul personale, invece, la fase preparatoria dovrebbe servire a costruire una fotografia reale delle esigenze del comando. Se la futura disciplina chiederà di parametrizzare gli organici a popolazione, flussi stagionali, territorio e caratteristiche socio-economiche, il Comune dovrà disporre di dati concreti, non di una dotazione organica ereditata da un regolamento scritto dieci anni prima.

Anche il bilancio dovrà cambiare prospettiva. Le nuove tutele non possono essere gestite come spese accidentali da affrontare di volta in volta. Quando il quadro attuativo sarà definito, sarà necessario distinguere gli oneri una tantum — ad esempio l’acquisto di tecnologie — dai costi strutturali, quali assicurazioni, manutenzioni, servizi informatici, formazione e patrocinio. Soltanto questa separazione consentirà di valutare la reale sostenibilità della riforma.

Il rischio più grande, infatti, non è che la riforma sia troppo ambiziosa, ma che sia attuata in modo disomogeneo. Un Comune potrebbe dotarsi rapidamente di strumenti e coperture adeguate, mentre un altro potrebbe rinviare per mancanza di risorse; il risultato sarebbe una Polizia Locale formalmente disciplinata da un quadro nazionale ma concretamente organizzata secondo capacità finanziarie profondamente differenti.

Ed è per questo che la questione delle coperture statali resta decisiva.

La riforma riconosce finalmente che la Polizia Locale svolge funzioni che richiedono maggiore protezione giuridica, strumenti tecnologici adeguati e più forte integrazione con i sistemi informativi nazionali. Ma non risolve ancora il nodo degli organici e lascia aperto quello finanziario.

La vera prova inizierà quindi con i decreti attuativi. Solo allora sarà possibile misurare con precisione quali obblighi ricadranno sugli enti e quali risorse saranno messe realmente a disposizione.

Nel frattempo, però, i Comuni possono fare una cosa molto semplice: arrivarci preparati.

Perché le bodycam non si comprano con le deleghe legislative, gli organici non aumentano con una dichiarazione di principio e gli avvocati, con una puntualità che il diritto amministrativo dovrebbe invidiare, continuano a mandare parcelle.

La riforma sarà davvero riuscita soltanto quando le nuove tutele saranno non soltanto scritte, ma finanziate, organizzate e concretamente utilizzabili.

Fino ad allora, per i sindaci la domanda resta la più prosaica e la più importante di tutte: chi paga, quanto costa e da quando?

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