di Stefano MANINA
Con la Sentenza 19147 2026 la Seconda Sezione Civile la Corte di Cassazione si è espressa sull’utilizzabilità del cronotachirafo per la contestazione di eccesso di velocità e la violazione dell’art. 142, comma CdS.
Nel caso di specie la polizia locale di Alessandria attraverso il cronotachigrafo aveva rilevato che il conducente di un veicolo autoarticolato obbligato all’uso del limitatore di velocità circolava alla
velocità di 96 km/h, superando il limite di taratura di 90 km/h sanzionando così l’autista.
La società obbligata in solido aveva presentato ricorso lamentando l’uso improprio dei dati del tachigrafo in relazione alla contestazione di eccesso di velocità al Giudice di Pace di Alessandria che lo aveva rigettato, mentre in appello il Tribunale alessandrino ha ribaltato la decisione.
Giova precisare che la ditta appellante aveva eccepito l’errata interpretazione della
lettera dell’art. 142, comma 11, CdS in relazione all’art. 19 del Regolamento (UE) n.
165/2014 e all’art. 179, comma 3, CdS e aveva contestato le modalità e le
risultanze dell’accertamento dell’eccesso di velocità.
Il Comune di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione contestando la supposta violazione di quanto disposto dall’art. 142, commi 6 e 9, d.lgs. n. 285 del 1992 e prospettando l’assenza di un contrasto con la normativa UE di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014.
Infatti ha sostenuto che non è ravvisabile nella normativa unionale in materia alcun divieto di sanzionare l’accertamento delle violazioni al limite di velocità contemplato dall’art. 142 CdS mediante l’uso dei dati rilevati dal cronotachigrafo.
E la Corte di Cassazione ha di fatto condiviso tale osservazione.
Infatti ha evidenziato come l’art. 142 CdS disponga che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Mentre invece la società opponente afferma, in sostanza, la non conformità al diritto UE
dell’utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo per il fine indicato nell’art.
142 CdS.
Ma gli Ermellini hanno ritenuto che questa considerazione non trova riscontro né nella lettera e nello spirito della normativa unionale né in base alla regolamentazione nazionale che la sentenza riassume e ricorda.
E dalle disposizioni richiamate sottolinea come emerge, anzitutto, che la disciplina unionale non contempla alcun divieto, né espresso né implicito, di utilizzazione delle risultanze del cronotachigrafo ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, con riferimento a veicoli come quello in esame.
E ciò trova conferma nell’allegato III della direttiva 2006/22/CE, che reca un elenco delle infrazioni rilevanti dichiaratamente esemplificativo e non vincolante.
La ratio del regolamento e della direttiva riportati rende evidente che il loro obiettivo è di rafforzare la sicurezza dei trasporti su strada e del lavoro dei conducenti, garantendo loro adeguati riposi.
In quest’ottica, l’apparecchio in questione può servire anche a verificare la velocità tenuta, perché proprio per completare i viaggi programmati nel minore tempo possibile e, quindi, non violare la normativa sui riposi, essi potrebbero infrangere i limiti di velocità.
Secondo la Cassazione da queste considerazioni discende la compatibilità con il diritto UE dell’art.
142 CdS in quanto si tratta, di un intervento nazionale che, anche indirettamente, può
consentire di rafforzare la tutela delle finalità del diritto unionale.
Viene quindi riconosciuto come l’art. 142 CdS sia una disposizione di diritto interno che è specificazione dell’art. 13, comma 1, legge n. 689 del 1981, per il quale “Gli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica”.
Secondo gli Ermellini inoltre non può trarsi argomento contrario, come sostenuto, invece, da parte
controricorrente e dal giudice del merito, dall’apertura della procedura d’infrazione n. 2020/4051 disposta dalla Commissione Europea – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell’art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” nei confronti dell’Italia, in quanto essa, con provvedimento datato 20 dicembre 2023, è stata archiviata.
In conclusione pertanto la sentenza accoglie il ricorso del Comune di Alessandria affermando che l’art. 142, comma 6, CdS, non contrasta con l’art. 41 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e neanche con quanto contenuto nell’ l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
in allegato il testo della Sentenza.










