Di Michele Mavino
Con la sentenza 25 agosto 2026, n. 6626, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, affronta il tema dei poteri comunali di tutela della quiete pubblica, riconoscendo la legittimità della sospensione per quindici giorni di un’attività di somministrazione a seguito della reiterata installazione di apparecchi di amplificazione sonora all’esterno del locale. Il passaggio centrale della decisione riguarda la qualificazione della misura, considerata espressione del potere conformativo e ripristinatorio dell’amministrazione.
La controversia nasce da due accertamenti della Polizia locale di Roma Capitale, effettuati a distanza di meno di due mesi, che avevano rilevato la presenza di dispositivi di riproduzione musicale all’esterno di un pubblico esercizio. La condotta contrastava con l’art. 14 del regolamento di polizia urbana capitolino, che vieta l’installazione di tali apparecchi fuori dai locali commerciali. Alla seconda violazione era seguita la sospensione dell’attività, prevista dall’art. 33 del medesimo regolamento in caso di reiterazione nell’arco di centottanta giorni.
Il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento, ritenendo che una fonte regolamentare non potesse introdurre autonomamente una sanzione interdittiva senza un’adeguata copertura legislativa. Il Consiglio di Stato ribalta questa impostazione, intervenendo anzitutto sulla natura giuridica della sospensione.
Secondo il Collegio, la misura serve a ricondurre l’esercizio dell’attività economica entro le prescrizioni pubblicistiche che ne disciplinano lo svolgimento. La sua funzione è quindi conformativa e ripristinatoria, e reagisce alla reiterata inosservanza delle regole poste a tutela della salute e della quiete pubblica, ristabilendo le condizioni per il corretto esercizio dell’attività. Su questa qualificazione si fonda il superamento dell’obiezione relativa alla legalità delle sanzioni punitive ai sensi della legge n. 689/1981.
La motivazione attribuisce particolare rilievo all’art. 9 della legge n. 447/1995, che consente interventi temporanei di contenimento delle emissioni sonore, compresa l’inibizione parziale o totale di determinate attività. Il Consiglio di Stato legge tale previsione come uno strumento di tutela della salute utilizzabile contro situazioni di inquinamento acustico, anche quando il pregiudizio interessi un solo soggetto, senza richiedere i presupposti tipici delle ordinanze contingibili e urgenti.
Questo passaggio richiede attenzione applicativa. La disposizione legislativa richiama espressamente eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, mentre la sentenza valorizza la natura ordinaria e doverosa dell’intervento contro il disturbo acustico. La pronuncia non può quindi essere tradotta in un potere comunale indistinto di sospendere qualsiasi attività rumorosa, ma occorre individuare la disciplina applicabile, l’autorità competente e i presupposti concretamente accertati.
Anche sul piano della proporzionalità, Il Collegio ritiene legittima la sospensione considerando sia la ripetizione della condotta sia la collocazione esterna degli apparecchi. Negli spazi aperti, infatti, è più difficile ricorrere a strumenti di insonorizzazione e contenimento del rumore. Ciò può giustificare interventi più incisivi. La tutela della salute psicofisica dei residenti viene così valorizzata rispetto all’interesse economico dell’esercente che produce il disturbo, trasferendone gli effetti negativi sulla collettività.










