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Video – Progressioni verticali

Progressione verticale

La collaborazione esterna con la Pa non conta.

Di Francesco De Santis

Il criterio è che, ai fini della valutazione dell’esperienza maturata, deve essere valorizzato esclusivamente il servizio prestato quale dipendente di una pubblica amministrazione.

Il Tar Lazio, Roma, Sezione III-Quater, nella sentenza 23 settembre 2026 n. 15154, ha respinto il ricorso di un dipendente ministeriale finalizzato a ottenere l’annullamento della graduatoria di merito relativa a una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di personale appartenente all’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo.

In particolare, il ricorrente ha censurato la mancata attribuzione del punteggio riferito ai periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore presso la stessa Pa, punteggio che gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile nella graduatoria, lamentando un’equivoca formulazione del bando di selezione.

Diversamente da quanto prospettato dall’interessato, che aveva individuato una condotta discriminatoria, la sentenza ha ritenuto che il bando selettivo fosse chiaro nel fare riferimento all’esperienza maturata in qualità di dipendenti in ruolo presso lo stesso ministero o altra Pa, ossia quali dipendenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, osservando, peraltro, come la valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata fosse coerente con la finalità delle progressioni verticali, procedure volte a valorizzare l’esperienza maturata dai dipendenti pubblici con vincolo di subordinazione, ossia da lavoratori inseriti in maniera continuativa nell’attività dell’amministrazione sotto la direzione e controllo di quest’ultima.

Al riguardo, i giudici hanno osservato che la collaborazione esterna, essendo caratterizzata da autonomia e indipendenza, non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato, il quale presuppone l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro. Conseguentemente, i periodi svolti mediante contratti di collaborazione non possono essere valutati come servizio prestato presso una Pa, né la commissione giudicatrice sarebbe stata tenuta ad accertare l’eventuale natura sostanzialmente subordinata del rapporto, trattandosi di questione rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. La distinzione non integra, pertanto, un trattamento discriminatorio, risultando coerente con la differenza ontologica dei rapporti in argomento e con la finalità della procedura di progressione riservata ai dipendenti pubblici.

Inoltre, per la sentenza, è apparsa dirimente, ai fini della declaratoria di infondatezza della censura avanzata, l’insussistenza di alcuna incertezza interpretativa sul requisito contestato, atteso il chiaro disposto della lex specialis con riguardo all’esperienza professionale maturata, con riferimento inequivoco agli “anni di servizio prestato nella Pubblica Amministrazione” e all’inquadramento “nell’Area Assistenti di cui al CCNL comparto Funzioni Centrali del 2019/2021, già Area seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 ed eventualmente nella precedente area B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 o in area equivalente di altro comparto”.

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