Si apre in una nuova scheda

Nuovo Cds: organi e servizi di polizia stradale.

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di Stefano MANINA

Proseguendo lo studio di quello che sarà il testo del nuovo Codice della Strada iniziamo ad approfondire i CAPO IV rubricato DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE composto dagli articolo che vanno dal 26 al 34

Il capo in questione oltre a individuare i servizi e gli organi di polizia stradale compresi gli ausiliari del traffico  in modo organico va a definire le loro competenze generali ma anche – novità – scende nello specifico sulle modalità di esecuzione di specifiche finzioni quali il rilevo dei sinistri stradali il controllo della circolazione la gestione del traffico le scorte e gli accertamenti in materia di guida alterata.

Ma andiamo con ordine.

Il capo si apre con l’articolo 26 Servizi di polizia stradale e coordinamento dei servizi che riprende quello che nel vecchio codice era l’art. 11.

Sostanzialmente l’impianto della norma non cambia.

Vi è però una fondamentale precisazione in merito alle competenze.

Infatti  dopo la previsione generica contenuta nel  comma 2 secondo il quale i servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati il nuovo testo aggiunge i successivi commi 3 e 4 meglio declinando e specificando  tale principio.

Nel dettaglio il comma 3 specifica che in via principale  l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta

alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato in ambito extraurbano

ai Corpi e ai servizi di polizia municipale in ambito urbano.

Ne consegue quindi un’individuazione di competenza primaria suddivisa tra polizia stradale e polizia locale cui il codice vuole attribuite in modo esplicito l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Di fatto un riconoscimento per la polizia locale di quanto già normalmente avviene da anni, principio che viene ribadito con chiarezza e che ancora una volta a parere di chi scrive rischia di fare a pugni con la riforma della categoria appena approvata.

Infatti la sacrosanta l’attribuzione ai corpi di polizia locale in via principale dei servizi di polizia stradale, mal si combina con l’estensione della competenze attribuite specioe in materia di sicurezza urbana.

Per specialità, competenze e strumentazioni infatti il maggior contributo che le polizia locali potrebbero e dovrebbero dare per contribuire alla sicurezza dei cittadini nelle città sta proprio nel farsi carico di tali compiti su tutti il rilievo dei sinistri stradali liberando da tali incombenze le forze di polizia dello stato che invece per propensione meglio dovrebbero essere impiegati in questioni di sicurezza anche urbana.

Mentre per quanto concerne l’ambito  autostradale la competenza è in via esclusiva, alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

L’articolo in questione apre poi , e sarà oggetto di specifico approfondimento , all’impiego nell’espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno un minore impatto sulla sicurezza stradale, degli ausiliari del traffico, demandando al Ministero degli Internio e agli enti locali il compito al fine di razionalizzare l’impegno degli organi di polizia stradale  di promuoverne e favorirne l’impiego MA A COSTO ZERO ovvero senza nuovi  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo articolo 27 rubricato organi di polizia stradale ripropone l’elencazione degli organi di polizia stradale già in auge e contemplata dall’attuale art 12 CdS che sostanzialmente non viene novellato.

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