Accertamenti ematici dopo il sinistro

Alcol alla guida

Quando il rifiuto non è un reato.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 10784 del 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema, particolarmente rilevante per gli operatori di polizia stradale, del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, chiarendo in quali casi tale rifiuto integri effettivamente una fattispecie penalmente rilevante.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale nel quale una conducente aveva perso il controllo del veicolo andando a collidere contro un albero. Gli agenti intervenuti avevano riscontrato un forte alito vinoso e avevano disposto il trasporto della donna presso il pronto soccorso per “precauzione e controllo”. Una volta giunta in ospedale, la conducente si era rifiutata di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici richiesti per verificare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.

Il Tribunale di Reggio Emilia aveva assolto l’imputata e la Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La decisione offre spunti di particolare interesse operativo.

La Corte ricorda che l’articolo 186, comma 5, del Codice della Strada consente l’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo sanitario solo quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: il coinvolgimento in un incidente stradale e la sottoposizione del conducente a cure mediche.

Nel caso concreto il primo requisito era certamente presente, poiché l’uscita di strada con urto contro un albero integra a tutti gli effetti il concetto di incidente stradale. Tuttavia mancava il secondo presupposto. La stessa documentazione acquisita evidenziava infatti che il trasporto in ospedale era avvenuto esclusivamente per ragioni precauzionali e non perché la conducente necessitasse di cure sanitarie.

Secondo la Cassazione, la mancanza di uno dei due requisiti rende illegittima la richiesta di sottoporsi al prelievo ematico e, conseguentemente, il rifiuto opposto dal conducente non può integrare il reato previsto dall’articolo 186, comma 7, CdS.

La sentenza richiama indirettamente l’attenzione sulla corretta sequenza procedimentale prevista dal legislatore. La Corte evidenzia infatti che gli operanti non avevano richiesto né gli accertamenti qualitativi preliminari previsti dal comma 3 dell’articolo 186, né l’accertamento mediante etilometro disciplinato dal comma 4. Si era invece passati direttamente alla richiesta di accertamenti sanitari, senza che ne ricorressero i presupposti normativi.

Ne emerge il principio secondo cui il reato di rifiuto non può essere utilizzato per supplire a eventuali carenze procedurali dell’attività di accertamento. La richiesta formulata dalla polizia deve essere essa stessa legittima; diversamente il rifiuto non assume rilevanza penale.

Analoga conclusione viene raggiunta con riferimento all’articolo 187, comma 8, CdS. La Cassazione osserva che gli agenti avevano rilevato esclusivamente la presenza di alito vinoso, elemento sintomatico di una possibile assunzione di alcool, ma non avevano accertato alcun segnale riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre non risultava che fossero stati richiesti gli accertamenti preliminari previsti dalla normativa, né che vi fosse stata l’impossibilità di eseguire i test rapidi sul posto.

In assenza di sintomi specifici e degli accertamenti preliminari previsti dalla legge, anche la richiesta di sottoporsi a esami tossicologici è stata ritenuta illegittima. Di conseguenza, pure il relativo rifiuto è stato considerato penalmente irrilevante.

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