Ebbrezza alcolica e farmaci

Farmaci alla guida

L’assunzione di medicinali contenenti alcol non incide sull’elemento psicologico del reato.

Di Michele Mavino

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18348 del 2026, offre l’occasione per ribadire due principi di grande interesse pratico nell’ambito dei procedimenti per guida in stato di ebbrezza. Da un lato sottolinea i rigorosi requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e, dall’altro, conferma la responsabilità del conducente che si ponga alla guida dopo aver assunto farmaci contenenti alcol.

Il caso riguarda una conducente condannata per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada, la quale aveva sostenuto che il proprio stato di alterazione fosse riconducibile all’assunzione di medicinali antistress caratterizzati da un’elevata componente alcolica. La difesa aveva tentato di escludere l’elemento soggettivo del reato, richiamando sostanzialmente una situazione di errore o comunque di inconsapevolezza circa gli effetti del farmaco assunto.

La Suprema Corte, tuttavia, non entra neppure nel merito delle doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano infatti come il ricorso si limitasse a riproporre in maniera pressoché identica le stesse argomentazioni già formulate in appello e già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale. È infatti necessario confrontarsi concretamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone specifici errori di diritto o vizi logici. In mancanza di tale confronto critico, il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Sul piano del merito, però, la pronuncia contiene un passaggio di notevole interesse per gli operatori di polizia stradale e per tutti coloro che si occupano di accertamenti ex art. 186 C.d.S. La Cassazione richiama infatti un principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui l’assunzione volontaria di farmaci contenenti alcool non esclude la responsabilità per guida in stato di ebbrezza. Il conducente è tenuto a verificare preventivamente la compatibilità del medicinale assunto con l’attività di guida e con la sicurezza della circolazione stradale.

La Corte sottolinea come i giudici di merito abbiano correttamente valutato sia l’aspetto oggettivo sia quello soggettivo della vicenda, considerando non soltanto il tasso alcolemico rilevato ma anche la circostanza che l’imputata aveva assunto volontariamente un farmaco noto per l’elevato contenuto alcolico. Tale comportamento è stato ritenuto sufficiente a fondare la colpevolezza, poiché il conducente non può invocare a propria discolpa la mancata conoscenza degli effetti di sostanze che ha deciso liberamente di assumere. La provenienza dell’alcol da un medicinale anziché da una bevanda alcolica non costituisce infatti, di per sé, una causa di esclusione della responsabilità. Ciò che rileva è la consapevole assunzione della sostanza e il dovere di diligenza che grava su chi si mette alla guida di un veicolo.

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