Le Sezioni Unite si esprimono sulla chiacchierata riforma Nordio.
Di Michele Mavino
La pronuncia delle Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenza n. 28898/2026, depositata il 30 luglio) affronta uno dei temi più delicati introdotti dalla legge n. 114/2024, ossia il nuovo istituto dell’interrogatorio preventivo dell’indagato prima dell’applicazione di una misura cautelare personale. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto nei primi mesi di applicazione della riforma, definendone l’ambito operativo e le conseguenze processuali.
La decisione riveste un’importanza che va ben oltre il caso concreto, perché incide sull’equilibrio tra due esigenze costituzionalmente rilevanti, con la tutela della libertà personale e del diritto di difesa da un lato, e l’efficacia dell’azione cautelare quando l’intervento deve conservare l’effetto sorpresa dall’altro.
La riforma del 2024 aveva introdotto un significativo cambio di prospettiva. Tradizionalmente, salvo casi particolari, l’indagato veniva ascoltato soltanto dopo l’applicazione della misura cautelare attraverso l’interrogatorio di garanzia. Con il nuovo art. 291, comma 1-quater, c.p.p., invece, il legislatore ha trasformato il contraddittorio anticipato nella regola generale, imponendo al giudice di ascoltare preventivamente la persona nei cui confronti è richiesta una misura cautelare, salvo tassative eccezioni. Le Sezioni Unite valorizzano apertamente questa scelta normativa, osservando che essa è chiaramente ispirata al favor libertatis e mira a rendere l’indagato parte attiva del procedimento cautelare, consentendogli di fornire al giudice elementi utili prima della decisione.
Uno dei primi aspetti chiariti dalla Corte riguarda proprio il significato delle eccezioni previste dalla norma. Le Sezioni Unite precisano che l’obbligo dell’interrogatorio preventivo viene meno non in relazione al reato per cui si procede, ma quando il giudice ritenga concretamente sussistente il pericolo che l’indagato possa commettere, nell’immediato futuro, uno dei delitti espressamente individuati dal legislatore, ossia quelli di maggiore gravità o caratterizzati da particolare allarme sociale. Nella valutazione del giudice ciò che rileva non è soltanto il fatto già contestato, ma soprattutto il rischio concreto di futura reiterazione di specifiche categorie di reati.
Il profilo più innovativo della sentenza riguarda tuttavia la gestione dei procedimenti che coinvolgono più indagati. Su questo punto la giurisprudenza si era rapidamente divisa. Un primo orientamento riteneva che, quando nello stesso procedimento fosse presente anche un solo indagato destinatario di un intervento “a sorpresa”, tale esigenza si estendesse automaticamente a tutti gli altri coindagati, anche se per costoro il previo interrogatorio sarebbe stato normalmente obbligatorio. La ratio veniva individuata nell’esigenza di preservare la segretezza dell’intera operazione cautelare. Le Sezioni Unite respingono questa impostazione e scelgono l’indirizzo opposto. La Corte afferma che la posizione cautelare di ciascun indagato deve essere valutata autonomamente. Le deroghe previste dall’art. 291, comma 1-quater, costituiscono infatti eccezioni ad una regola posta a tutela della libertà personale e, proprio per questo, non possono essere estese in via interpretativa ad ipotesi non previste dal legislatore. Se soltanto uno dei coindagati presenta esigenze cautelari incompatibili con l’interrogatorio preventivo, l’effetto derogatorio resta confinato esclusivamente alla sua posizione, mentre gli altri conservano il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione della misura.
La Corte ricorda implicitamente che la libertà personale è diritto individuale e che anche le garanzie processuali devono mantenere carattere individuale. Sarebbe difficilmente compatibile con l’art. 13 della Costituzione consentire che un soggetto perda una garanzia prevista dalla legge esclusivamente perché coinvolto nello stesso procedimento insieme ad altro indagato destinatario di un diverso regime cautelare. La scelta delle Sezioni Unite restituisce quindi centralità alla posizione del singolo, evitando che esigenze investigative riferibili ad altri possano comprimere automaticamente il suo diritto al contraddittorio anticipato.
Non meno significativa è la seconda questione affrontata, relativa alla nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo. Anche qui il contrasto era rilevante. Parte della giurisprudenza riteneva che tale nullità dovesse essere eccepita immediatamente nel successivo interrogatorio di garanzia, mentre altro orientamento consentiva di dedurla successivamente davanti al tribunale del riesame o, nei casi consentiti, direttamente in Cassazione. Le Sezioni Unite riconoscono la natura di nullità a regime intermedio, strettamente collegata all’effettività del diritto di difesa, e valorizzano il controllo del tribunale del riesame quale giudice della legittimità genetica della misura cautelare.










