La circolare del Ministero dell’Interno sulla propaganda elettorale.
di Stefano MANINA
Con la Circolare 0008633 del 17 aprile il Ministero degli Interni ha diffuso le indicazioni sugli adempimenti in materia di propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 25 e 26 maggio, primo turno, con eventuale ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno 2025
Per quanto di interesse delle Polizie Locali si segnalano i seguenti adempimenti.
Tra il 30° e il 33° giorno antecedenti le elezioni, ovvero tra l 22 e il 25 aprile le giunte comunali devono individuare gli spazi dedicati all’affissione dei manifesti di propaganda elettorale assegnando uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.
Dal 30° giorno antecedente la date delle elezioni e quindi dal 25 aprile sono vietati:
Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico
Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le sedi dei partiti
Ogni forma di propaganda luminosa mobile
Invece sempre dal 25 aprile potranno tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Sempre dal 25 aprile la pubblicità fonica mediante l’uso di autoparlanti su mezzi mobili dovrà avvenire nei termini dell’art. 7 c 2 e della legge 130/1975 e ai sensi del Regolamento di esecuzione del CdS sarà soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto se si svolge in più comuni limitrofi.
La circolare specifica poi che le manifestazioni per le ricorrenze nazionali del 25 aprile “festa della liberazione” e del 1 maggio “festa dei lavoratori” non costituiscono forme di propaganda elettorale. Ne consegue che i manifesti inerenti, purchè attinenti ai temi della ricorrenza stessa non rientrano nella propaganda elettorale e vanno apposti nei consueti spazi diversi da quelli della propaganda elettorale-
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei movimenti politici interessati, in misura uguale tra loro, i locali predisposti per conferenze e dibattiti.
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e quindi dal 10 maggio 2025 sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni anche se svolti precedentemente a tale data.
Da sabato 24 a lunedì 26 maggio sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta come anche le nuove affissioni.
Nei giorni di votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dagli ingressi delle sezioni elettorali.
L’attività degli istituti demoscopici all’uscita dei seggi volta a rilevare gli orientamenti di voto non è soggetta a particolari autorizzazioni ma deve avvenire a debita distanza dai seggi e non interferire con l’afflusso e deflusso degli elettori.
La presenza di tali incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini è consentita previo assenso del presidente di seggio solo dopo le votazioni a condizione che non rechi turbamento dello scrutinio stesso.
Di seguito il testo integrale della Circolare.