Omologazione, revisione e raratura si danno per provate se riportate a verbale.
Di Michele Mavino
Con l’ordinanza n. 19840 del 29 maggio 2026, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta alcuni temi particolarmente rilevanti nell’ambito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, confermando orientamenti ormai consolidati in materia di validità degli accertamenti etilometrici, applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, configurabilità dell’aggravante dell’incidente stradale e rapporti tra sanzioni amministrative accessorie e divieto di reformatio in peius.
La vicenda trae origine dalla condanna di un conducente per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada, aggravato dalla causazione di un incidente stradale. La Corte d’Appello, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, aveva sostituito la sospensione della patente con la revoca del titolo di guida. Contro tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la regolarità dell’etilometro sia la sussistenza dell’aggravante dell’incidente, oltre a lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la violazione del divieto di aggravamento della decisione in secondo grado.
Sotto il profilo operativo, assume particolare interesse il passaggio dedicato alla validità dell’accertamento etilometrico. La Corte ritiene corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano considerato sufficientemente provata l’omologazione e la revisione periodica dell’apparecchio attraverso quanto riportato nel verbale di accertamento e attraverso le dichiarazioni testimoniali degli operatori intervenuti. La pronuncia conferma quindi un orientamento favorevole alla valorizzazione del contenuto fidefacente degli atti redatti dagli organi di polizia stradale, purché dagli stessi emergano chiaramente gli estremi identificativi dell’apparecchio e la regolarità delle verifiche periodiche previste dalla normativa. Per gli operatori di polizia locale il l’insegnamento da trarre è che una corretta verbalizzazione delle caratteristiche dell’etilometro utilizzato e delle relative revisioni rappresenta un elemento essenziale per la tenuta processuale dell’accertamento.
Di particolare interesse è anche il ragionamento sviluppato in materia di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Cassazione conferma il diniego del beneficio, evidenziando come il giudizio di tenuità debba essere effettuato considerando gli elementi di cui all’art. 133 c.p. e come, nel caso concreto, la gravità della condotta risultasse incompatibile con una valutazione favorevole. I giudici valorizzano infatti una pluralità di circostanze: la guida in orario notturno, l’invasione della corsia opposta, il verificarsi del sinistro, i sintomi esteriori di alterazione rilevati dagli agenti e persino il tentativo dell’imputato di attribuire la guida del veicolo alla moglie. Elementi che, complessivamente considerati, delineano una condotta tutt’altro che marginale o occasionale.
Il passaggio più significativo della decisione riguarda forse l’interpretazione dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada. La Corte richiama un consolidato orientamento secondo il quale il concetto di “incidente stradale” deve essere interpretato in senso ampio e non limitato alle sole ipotesi di collisione tra veicoli o di danni materiali. Secondo la Cassazione, integra il concetto di incidente qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in un’area aperta alla circolazione e che evidenzi l’incapacità del conducente di governare correttamente il mezzo, ponendo a rischio la sicurezza propria o altrui. Ne consegue che l’aggravante può trovare applicazione anche in assenza di particolari conseguenze dannose, purché emerga un nesso causale tra lo stato di alterazione e l’evento verificatosi. Nel caso esaminato, l’invasione della corsia opposta e la collisione con un veicolo proveniente in senso contrario costituivano una prova evidente dell’incapacità del conducente di mantenere il controllo del mezzo.
Merita infine attenzione il principio ribadito in materia di reformatio in peius. La Corte afferma che non viola tale divieto la sostituzione della sospensione della patente con la revoca, anche quando l’appello sia stato proposto dal solo imputato. La ragione è che la revoca della patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria prevista direttamente dalla legge e non una pena in senso stretto. Pertanto, il divieto sancito dall’art. 597 c.p.p. riguarda esclusivamente l’aggravamento del trattamento penale o delle misure di sicurezza e non impedisce al giudice di applicare correttamente una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria prevista dalla norma incriminatrice.










