di Stefano MANINA
A poco più di due settimane dalla tragedia di Crans-Montana il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero degli Interni in data 15 gennaio 2026 ha diffuso propria circolare prtot 411/2026 avente ad oggetto Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.
Scopo del documento indirizzati a tutti i Comando VVFF e quello di fornire indirizzi uniformi per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
La circolare anche se specificatamente indirizzata ai Vigili del Fuoco in quanto riguardante le norme anti incendio costituisce un importante strumento orientativo e di supporto anche per la polizia locale per i propri controlli di polizia amministrativa di bra ristoranti esercizi pubblici discoteche e sale da ballo.
- Per prima cosa viene ribadito che in ogni caso qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, quali discoteche o sale da ballo devono osservarne le relative prescrizioni.
- Viene poi ricordato che ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sono soggetti a verifica di agibilità tutti i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici quali ad esempio discoteche e sale da ballo, caratterizzate quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
Ne consegue che per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
• il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
• il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
• il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
- Per quanto riguarda invece le attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke) il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
• non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
• la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Se invece l’intrattenimento assume carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.
- Al di là di queste situazioni per bar ed i ristoranti, in via generale, non essendo prevista una specifica regola tecnica di prevenzione incendi l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre2021, individuando le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per prima cosa avrà ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.
Tuttavia la circolare ricorda che la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico come:
a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.
Inoltre la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.
In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:
– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
– luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO IN COMMENTO.










