Quando ad essere condannato è il dirigente e non l’Ente.
Di Michele Giuliano Perrone
Con la sentenza n. 3103/2026 del 12 febbraio, destinata a fare scalpore tra gli “addetti ai lavori”, la Corte di Cassazione si esprime sulla tematica del mobbing all’interno della P.A.. Difatti, si stabilisce che: “il dirigente pubblico risponde personalmente, quand’egli agisce per scopi e finalità estranee al buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Con la sentenza de qua, si definisce il confine tra la responsabilità dell’Ente e quella del singolo dirigente.
LA QUESTIONE AFFRONTATA
Il caso trattato in queste righe, trae il suo fondamento dalla condanna di una dirigente medica, responsabile di un CSM (Centro Salute Mentale), accusata di aver commesso “atti persecutori” nei confronti di una sua collaboratrice (psichiatra). I comportamenti di carattere vessatorio ascritti alla dirigente, si sono manifestati in un arco temporale di 2 anni. Sia il Tribunale di Lamezia Terme che la Corte d’Appello di Catanzaro, condannavano la stessa ad un risarcimento danni per aver privato la psichiatra della propria autorità, ledendo il suo prestigio e rovinando la sua “immagine”.
Dal contenzioso giuridico era stata esclusa la ASL, che aveva ben operato “tutelando diligentemente la psichiatra”.
Per i giudici di merito i comportamenti della direttrice, ravvisavano un mobbing sul lavoro esercitato sulla psichiatra senza un motivo valido.
LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
La difesa della dirigente avverso la sentenza dei giudici di merito, ricorreva per Cassazione adducendo la seguente motivazione:
L’assenza di responsabilità della ASL, automaticamente doveva escludere quella personale della dipendente.
Di tutt’altro avviso sono stati “gli ermellini” che hanno rivangato un concetto chiaro per il buon andamento della pubblica amministrazione, ossia che non vi è responsabilità dell’ Ente quando un dipendente agisce per scopi prettamente personali, recando un danno altrui, configurando nella questione trattata un fatto illecito autonomo con una responsabilità chiara e diretta di una persona fisica e non giuridica. Inoltre la Cassazione ha precisato che le responsabilità della direttrice in qualità di dipendente, trovano fondamento giuridico all’art. 2043 del codice civile.
CHE COS’E’ IL MOBBING?
Il mobbing è un insieme di comportamenti ritenuti aggressivi, persecutori o di carattere vessatorio che sono protratti nel tempo e che sono attuati sul luogo di lavoro da superiori gerarchici e/o colleghi e mirano ad emarginare un dipendente provocandogli una “violenza psicologica” o “psicofisica”. Alcuni esempi di mobbing si riscontrano nei seguenti casi:
- Demansionamento con assegnazione a mansioni inferiori o a carichi di lavoro resi insostenibili.
- Isolamento, esclusione da momenti di convivialità, riunioni o scelte strategiche.
- Vessazioni di tipo verbale con il prolificare di calunnie, ingiurie, pettegolezzi.
Questo tipo di atteggiamento dev’essere attuato in un arco temporale di 6 mesi.
QUALI SONO GLI ALTRI TIPI DI COMPORTAMENTI VESSATORI SUL LUOGO DI LAVORO CHE CONFLUISCONO NEL MOBBING?
Oltre al mobbing sui luoghi di lavoro spesso si riscontrano altri tipi di atteggiamenti vessatori ovvero:
- Il Bossing: rappresenta una forma di mobbing verticale che viene attuato da superiori gerarchici o di grado (per militari o forze di polizia). Lo scopo del bossing è quello di costringere il lavoratore alle dimissioni a causa dell’ambiente di lavoro “tossico” o licenziare il dipendente senza giustificato motivo.
- Straining: rappresenta un’altra forma di mobbing, causata da azioni ostili non a carattere continuativo che hanno ripercussioni sulla carriera del lavoratore o sulla sua salute (carenza di strumenti di lavoro, umiliazioni, rimproveri immotivati, negazioni di supporto, non veder riconosciute le qualità e le attitudini del lavoratore a discapito di altri che non hanno lo stesso curriculum). Quest’ultimo caso lo si ritrova spesso in dirigenti pubblici o funzionari/responsabili che sono affetti dalla così detta “sindrome del piedistallo”.
QUALI SONO LE SANZIONI PER IL MOBBING?
Il mobbing comporta delle sanzioni civili (risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale) oltre che delle sanzioni penali se si configurano reati come minacce, stalking e lesioni personali.
Il datore di lavoro è responsabile per “colpa in vigilando” per i comportamenti in danno dei propri dipendenti.
COME DIFENDERSI DAL MOBBING?
Affinché si configuri il mobbing è necessaria la ripetizione nel tempo delle condotte vessatorie (“Repetita iuvant”). Per difendersi dal mobbing, infatti, occorre:
- Raccogliere prove documentali come ad esempio mail, registrazioni di conversazioni o colloqui.
- Non isolarsi.
- Cercare l’assistenza legale di specialisti in materia di lavoro.
- Effettuare il whisteblowing per la Pubblica Amministrazione affinché al lavoratore sia garantito l’anonimato e sia tutelato da ulteriori ritorsioni.









