Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti in merito all’applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rif. nota prot. n.231385 del 16 dicembre 2024).
Di Michele Mavino
L’interpello presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell’Ambiente sull’applicazione del D.M. 127/2024 prova a chiarire le numerose questioni interpretative sorte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento nazionale End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. La successiva risposta ministeriale, elaborata con il supporto tecnico di ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità, offre indicazioni di notevole rilevanza pratica e contribuisce a delineare un quadro applicativo destinato ad incidere profondamente sull’attività degli impianti di recupero e delle autorità competenti.
L’aspetto più importante dell’intero documento riguarda certamente il momento in cui si perfeziona la cessazione della qualifica di rifiuto. La Regione Veneto aveva posto una questione che molti operatori del settore si erano già trovati ad affrontare nella pratica, se fosse cioè possibile considerare acquisita la qualifica di End of Waste una volta verificata la conformità dell’aggregato ai requisiti ambientali previsti dall’Allegato 1 del decreto, rinviando ad una fase successiva la verifica delle caratteristiche tecniche richieste per lo specifico utilizzo finale previsto dall’Allegato 2.
Il Ministero respinge questa impostazione in maniera netta. Secondo l’interpretazione fornita, il D.M. 127/2024 deve essere applicato come un sistema unitario e inscindibile, nel quale tutte le condizioni previste dall’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 devono risultare contemporaneamente soddisfatte. Ciò significa che non è sufficiente dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali del materiale recuperato, ma occorre che siano già stati individuati gli specifici impieghi cui il materiale sarà destinato, che ne sia stata verificata la conformità alle norme tecniche di riferimento e che sia stata accertata l’idoneità prestazionale richiesta per tali utilizzi.
Il materiale recuperato non può conseguentemente essere considerato un prodotto in una fase intermedia del processo di qualificazione, ma acquisisce la qualifica di End of Waste soltanto quando l’intero percorso previsto dal regolamento è stato completato. Viene quindi esclusa la possibilità di una cessazione della qualifica di rifiuto “anticipata”, seguita da verifiche tecniche successive.
La stessa impostazione viene applicata al tema del campionamento. Il Ministero chiarisce infatti che anche le verifiche effettuate secondo la norma UNI 932-1, necessarie per accertare l’idoneità tecnica dell’aggregato, devono essere eseguite nell’ambito del procedimento che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto e non possono essere rinviate ad una fase successiva. In questo modo viene confermata una visione unitaria dell’intero processo End of Waste, nel quale requisiti ambientali e requisiti prestazionali costituiscono elementi inscindibili.
Particolarmente utile risulta anche il chiarimento relativo alla conservazione dei campioni. Pur in assenza di una disposizione espressa per i campioni prelevati ai sensi della UNI 932-1, il Ministero ritiene applicabile anche ad essi il termine annuale previsto dal regolamento per i campioni ambientali. La soluzione adottata appare ragionevole e consente di superare una delle incertezze operative che avevano generato maggiori perplessità tra gli operatori.
Un altro passaggio di grande interesse riguarda il rapporto tra il nuovo regolamento End of Waste e il sistema delle procedure semplificate disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998. Sul punto il Ministero afferma che, per i rifiuti e gli utilizzi ricompresi nell’ambito di applicazione del D.M. 127/2024, le precedenti disposizioni cessano di trovare applicazione per quanto concerne la cessazione della qualifica di rifiuto. Restano invece applicabili le sole disposizioni espressamente richiamate dall’articolo 8 del nuovo regolamento, relative ai limiti quantitativi, ai valori limite delle emissioni e ad alcune specifiche norme tecniche.
Ancora più significativa è la precisazione secondo cui il D.M. 127/2024 non determina alcun ampliamento del catalogo dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata. Ne consegue che i codici EER non contemplati dal punto 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998 non possono accedere al regime semplificato neppure se risultano inclusi tra quelli elencati dal nuovo regolamento End of Waste. Si tratta di un chiarimento destinato ad incidere concretamente sulle valutazioni autorizzative di numerosi impianti.
Particolarmente severa appare la posizione assunta nei confronti di quegli operatori che avevano ipotizzato di mantenere l’operatività in regime “caso per caso” facendo leva sulla presenza, all’interno dell’autorizzazione, di alcuni codici EER estranei al regolamento. Il Ministero esclude espressamente questa possibilità, affermando che una diversa interpretazione potrebbe determinare una vera e propria elusione dell’obbligo di adeguamento imposto dall’articolo 8 del D.M. 127/2024.
Infine, la risposta ministeriale affronta il tema dei recuperi ambientali, assumendo una posizione particolarmente rigorosa. Anche in presenza di specifici progetti approvati e di particolari caratteristiche del sito di destinazione, il Ministero esclude la possibilità di derogare ai limiti previsti dal D.M. 127/2024 attraverso autorizzazioni “caso per caso”. L’obiettivo perseguito è evidentemente quello di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale ed evitare che valutazioni discrezionali possano compromettere il livello di tutela ambientale individuato dal regolamento.
Nel complesso emerge una precisa scelta interpretativa. Il Ministero considera il D.M. 127/2024 non come un insieme di requisiti autonomamente valutabili, ma come un sistema organico e completo, destinato a disciplinare in modo uniforme l’intero processo di cessazione della qualifica di rifiuto degli aggregati recuperati. La risposta all’interpello riduce significativamente gli spazi per interpretazioni flessibili e conferma la volontà dell’Amministrazione di garantire un’applicazione rigorosa e omogenea delle nuove regole End of Waste. Per gli operatori del settore, per le ARPA e per le autorità competenti, si tratta di indicazioni destinate a costituire un importante punto di riferimento nell’attività autorizzativa e di controllo dei prossimi anni.










