Quando la sicurezza stradale diventa un affare di Stato… e la Polizia Locale resta a guardare!
Di Carmine Soldano
Il provvedimento n. 752 del 18 dicembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali segna un punto di non ritorno nel già fragile equilibrio tra tecnologia, funzioni comunali e sicurezza. Non tanto (o non solo) per la severità delle censure mosse al Comune sanzionato, quanto per l’impostazione sistemica che ne emerge: un’impostazione che, sotto la bandiera della protezione dei dati personali, finisce per riscrivere silenziosamente l’architettura delle competenze in materia di sicurezza.
Il cuore del problema è presto detto. Nel caso esaminato, il Comune aveva installato un sistema di lettura targhe (LPR) che operava in modalità continuativa, memorizzando tutti i transiti per sette giorni, indipendentemente dall’effettivo accertamento di una violazione. Già questo configurava una violazione del principio di minimizzazione: la tecnologia non era configurata per registrare solo le infrazioni accertate, ma creava un database generalizzato dei movimenti veicolari. Sul punto, le censure del Garante sono ineccepibili.
Ma il provvedimento non si limita a questo. Secondo il Garante, poiché il Comune dichiarava di perseguire anche finalità di “sicurezza urbana” (oltre al controllo di revisione e assicurazione), l’utilizzo dei sistemi LPR avrebbe richiesto la stipula di un patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura. Formalmente, il ragionamento è lineare: il D.L. 14/2017 prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria debba essere inserita all’interno di accordi con l’Autorità statale di pubblica sicurezza. Se il Comune invoca questa finalità, deve rispettare la procedura.
È qui, tuttavia, che la costruzione comincia a scricchiolare, rivelando un problema più profondo. Il patto per la sicurezza urbana nasce per un obiettivo preciso: prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, rafforzando il coordinamento tra Stato ed Enti locali. Non nasce, né per ratio né per lettera, per disciplinare l’esercizio quotidiano delle funzioni di polizia stradale, che trovano la loro base giuridica direttamente nel Codice della strada e nelle norme che attribuiscono ai Comuni e ai loro Corpi di Polizia competenze piene in materia di circolazione, sicurezza stradale e tutela dell’utenza debole.
Eppure, nel provvedimento del Garante, questo confine tende a sfumare. La “sicurezza urbana” viene progressivamente dilatata fino a ricomprendere qualsiasi uso “proattivo” della tecnologia, con un effetto espansivo che rischia di trasformare il patto, atto formalmente facoltativo, in una condizione di legittimità sostanziale, ad abundantiam e senza una chiara base normativa primaria.
Il problema diventa evidente se si analizza la stratificazione interpretativa che emerge dal provvedimento. Il Garante richiama la circolare del Ministero dell’Interno che, per l’uso di sistemi LPR nel controllo di revisione e assicurazione, impone:
- contestazione immediata come regola;
- memorizzazione solo delle infrazioni effettive;
- presenza della pattuglia durante il funzionamento del sistema.
Queste condizioni, pur comprensibili sul piano della protezione dei dati, finiscono de facto per rendere impraticabile un controllo tecnologico efficiente anche per funzioni tipicamente comunali. Se ogni utilizzo “sistematico” della tecnologia viene automaticamente attratto nell’orbita della sicurezza pubblica statale, allora la sicurezza stradale rischia di diventare un’etichetta vuota, buona solo per i documenti di programmazione ma priva di reale autonomia operativa.
Il risultato è una sorta di centralismo amministrativo strisciante, realizzato non per via legislativa, ma per stratificazione interpretativa.
Si consideri la sostanziale confusione normativa che emerge dal caso. Il Comune, nelle proprie difese, ha elencato oltre dieci diverse finalità per cui intendeva utilizzare i sistemi di videosorveglianza: tutela della pubblica sicurezza, vigilanza su ordinanze comunali, protezione civile, monitoraggio del traffico, tutela ambientale, controllo rifiuti, accertamento violazioni al CdS, statistica. Il Garante rileva, giustamente, che il titolare del trattamento mostrava “una sostanziale e perdurante difficoltà […] a tenere distinte le varie finalità di trattamento“. Tuttavia, questa difficoltà non è solo del Comune. È la difficoltà di un intero sistema normativo che non ha saputo fornire ai Comuni una disciplina chiara sull’uso della tecnologia per le loro funzioni istituzionali. Quando la stessa tecnologia può servire contemporaneamente per controllare la revisione dei veicoli, monitorare i flussi di traffico, prevenire la criminalità, tutelare l’ambiente e accertare violazioni amministrative, la richiesta di “individuare con chiarezza per ciascuna finalità una specifica disposizione di settore” diventa un’aporia giuridica.
Il paradosso è evidente: ciò che il legislatore continua a qualificare come competenza comunale viene svuotato per via regolatoria e interpretativa. La Polizia Locale, mentre è chiamata a rispondere quotidianamente di sicurezza stradale, decoro urbano, tutela ambientale e controllo del territorio, si vede dire che per utilizzare strumenti tecnologici, ormai essenziali, deve prima chiedere “licenza” allo Stato. Non perché stia svolgendo attività di polizia giudiziaria o di sicurezza urbana, ma perché la tecnologia utilizzata è ritenuta troppo invasiva per essere governata a livello locale.
In questa prospettiva, la protezione dei dati personali rischia di diventare non più un diritto fondamentale da bilanciare con altri interessi costituzionalmente rilevanti, ma un “grimaldello ordinamentale” per ridefinire i rapporti tra centro e periferia. Il problema, allora, non è (solo) la DPIA mancante, l’informativa incompleta o la conservazione eccedente dei dati (profili reali e tutt’altro che marginali nel caso di specie) bensì l’idea sottostante che il Comune non sia più, ex se, un soggetto idoneo a governare sistemi tecnologici complessi senza una preventiva eterodirezione statale.
Sia chiaro…nel caso esaminato le violazioni erano gravi e molteplici. Un sistema che registra indiscriminatamente tutti i transiti per sette giorni, senza informative adeguate, senza valutazione d’impatto, configurato in modo sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate, meritava certamente una sanzione. E il Garante ha fatto bene a intervenire con fermezza.
Ma al di là del caso specifico, resta aperta una domanda sistemica che il provvedimento solleva e che non può più essere elusa: chi governa davvero la sicurezza locale nell’era della tecnologia? Se ogni utilizzo avanzato di strumenti di controllo del territorio viene automaticamente ricondotto alla sicurezza pubblica statale attraverso il requisito del patto con la Prefettura, allora la sicurezza urbana e stradale rischiano di diventare etichette vuote.
La soluzione non può essere quella di negare ai Comuni gli strumenti tecnologici per l’esercizio delle loro funzioni, né quella di subordinare ogni uso della tecnologia a un coordinamento con le autorità statali. La soluzione è normativa: serve un “provvedimento” che disciplini con chiarezza l’uso dei sistemi LPR da parte dei Comuni per le funzioni di polizia stradale, definendo limiti, garanzie, finalità ammissibili e obblighi di trasparenza. Senza di esso, ogni caso finirà in una zona grigia interpretativa dove le competenze comunali vengono progressivamente erose.
In conclusione, il provvedimento del Garante ha ragione quando sanziona le violazioni specifiche. Ma ha torto, o quantomeno apre una questione irrisolta, quando sembra suggerire che l’autonomia locale non possa convivere con l’uso di tecnologie di sorveglianza, a meno di subordinarla preventivamente al controllo statale. Ergo, proteggere i dati personali è doveroso. Farlo scaricando sui Comuni l’onere di una confusione normativa e istituzionale che nasce altrove è, invece, profondamente ingiusto e soprattutto pericoloso, dacché trasforma strumenti nati per rafforzare la sicurezza in fattori di paralisi amministrativa… mentre il cittadino continua (legittimamente) a chiedere strade più sicure, controlli efficaci e istituzioni responsabili!










