Senza patti cartelli e dpia effetto boomerang al 100%.
Di Stefano Manzelli
Gli occhi elettronici senza privacy informative e accordi dettagliati con la prefettura mandano fuori pista il comune. Con il provvedimento n. 730 del 4 dicembre 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il primo cittadino di Tuscania con 12.000 euro e gli ha imposto misure correttive pesanti. Divieto di proseguire i trattamenti legati alla lettura targhe, cancellazione dei dati già raccolti e ricognizione di tutte le telecamere presenti sul territorio, incluse quelle presso le isole ecologiche. Il caso nasce dal reclamo di un cittadino. Circa 50 telecamere per finalità di sicurezza del territorio e ulteriori apparati a supporto della raccolta rifiuti. Secondo il reclamante mancavano cartelli e l’informativa estesa era, di fatto, irreperibile. A ciò si è aggiunto un diniego di accesso alle immagini basato su un regolamento comunale che pretendeva una richiesta motivata. Impostazione incompatibile con gli artt. 12 e 15 del GDPR, perché il diritto di accesso non richiede alcuna giustificazione. Nel provvedimento emergono criticità classiche ma ancora diffuse. Cartelli incompleti, finalità troppo generiche e assenza della base giuridica, rimandi errati, mancanza o tardiva redazione della DPIA, contratti con i responsabili del trattamento non provati o non conformi, risposte istruttorie tardive e parziali. Sul versante ambientale, la catena degli affidamenti appare opaca e l’ente non riesce a dimostrare chi acceda ai filmati e con quali regole. Fin qui, la sanzione è comprensibile. Colpisce, però, la centralità attribuita al patto per la sicurezza. Secondo l’Autorità, l’assenza di un patto puntuale o la presenza di un patto generico, privo di numero e collocazione delle telecamere impedirebbe di ricondurre l’impianto alla disciplina di settore e, quindi, di individuare una base giuridica adeguata per la videosorveglianza di sicurezza urbana. In teoria, il ragionamento può apparire lineare. Coordinamento con la prefettura e valutazione congiunta dei siti. In pratica, si scontra con una realtà nota a molti enti. Le prefetture sono spesso restìe a sottoscrivere accordi così analitici, anche per assenza di modelli nazionali e per il timore di certificare scelte tecniche puntuali. Ne derivano protocolli generali sulla rete provinciale o sull’interconnessione di sistemi già esistenti utili, ma incapaci di soddisfare il livello di dettaglio preteso dall’Autorità. Il rischio è un cortocircuito. La sicurezza urbana diventa ostaggio del patto perfetto, con l’effetto di paralizzare interventi di presidio del territorio che, in base al d.l. 11/2009, possono poggiare su compiti istituzionali del comune senza che l’accordo sia condizione costitutiva. Il patto resta utile, e anzi auspicabile, ma non dovrebbe diventare l’unico grimaldello per dichiarare illegittimo un sistema quando i nodi reali sono altrove. Trasparenza, minimizzazione, tempi di conservazione, DPIA, ruoli contrattuali e gestione dei diritti. La lezione operativa è duplice. Compliance rigorosa e documentata, senza scorciatoie e al contempo prudenza nel trasformare strumenti cooperativi in requisiti assoluti. Serve un modello centrale di patto tipo e nell’attesa una progettazione comunale tracciabile (progetto strategico, delibere, motivazioni, analisi dei rischi) che regga anche quando la prefettura non firma, perché la sicurezza urbana non può restare appesa a un timbro che, spesso, non arriva. Resta poi un tema istituzionale. Se si ritiene che la videosorveglianza comunale per sicurezza urbana richieda sempre un patto di dettaglio, occorre che lo Stato metta a disposizione uno schema uniforme e tempi certi di interlocuzione. Altrimenti il Comune viene giudicato su un presupposto che non controlla. In attesa conviene formalizzare una “matrice siti-finalità” (perché lì e non altrove), verbalizzare i confronti con le forze di polizia e collegare ogni camera a DPIA, tempi di conservazione e registro delle misure.










