Le nuove modalità di accesso alla dirigenza della P.A.

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di Stefano Manina

In data 27 gennaio 2026 è stato approvato alla Camera il disegno legge nr. 501/01 sul merito della Pubblica Amministrazione che passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva che, secondo le indiscrezioni di Palazzo Chigi, dovrebbe portare all’emanazione del provvedimento già nella prossima primavera.

Il provvedimento che introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 165/2001 è strettamente collegato alla manovra di finanza pubblica e detta disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di lavoro pubblico muovendo lungo due principali direttrici:

la rivisitazione della valutazione della performance individuale ed organizzativa;

la progressione di carriera e l’accesso alla dirigenza.

Sulla base del dossier parlamentare e della relativa nota di lettura proviamo a anticipare e riassumere quai saranno le principali novità e dopo aver con il nostro primo approfondimento analizzato le modifiche in tema di valutazione della performance,

vediamo di seguito quali sono le novità in materia di progressione di carriera e accesso alla dirigenza.

Per prima cosa l’articolo 12 modifica la disciplina sull’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia che riguarda indistintamente le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti locali, demandando poi a un regolamento governativo la revisione delle norme regolamentari vigenti.

Vengono così individuate le seguenti modalità di acceso alla dirigenza.

  1. Il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili.
  2. I concorsi indetti dalle singole amministrazioni e il concorso unico per la partecipazione ai quali continuano ad essere richiesti i titoli di studio e i requisiti previsti dalla disciplina vigente per l’accesso alla dirigenza e a cui la norma riserva la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili
  3. La procedura di sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione medesima cui viene destinata la quota fissa del 30 per delle facoltà assunzionali autorizzate.

A tale procedura possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato della stessa amministrazione interessata che abbiano maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio nell’area dei funzionari o almeno due anni di servizio nell’area del personale di elevata qualificazione che siano in possesso dei titoli di studio previsti dalla disciplina vigente per l’accesso alla dirigenza.

Per quanto concerne la procedura di selezione bandita dalla singola amministrazione nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza la stessa si articola nel modo seguente.

Una prima fase di individuazione mediante valutazione comparativa, basata anche sugli esiti di una prova, scritta e orale dei soggetti ai quali conferire l’incarico dirigenziale.

Oltre ai risultati della prova sono valutati:

  • i titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale conferenti con l’oggetto dell’incarico  con riguardo ai cinque anni precedenti di servizio, o ai due anni precedenti di servizio maturati nell’area del personale di elevata qualificazione.
  •  la performance individuale e le capacità organizzative e le attitudini dimostrate.

La valutazione comparativa si basa anche su un colloquio, inerente in via esclusiva alle esperienze, alle attitudini e alle motivazioni, e su una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale (inerenti alle capacità di leadership e alle attitudini  manageriali del singolo candidato).

Una seconda fase, costituita dall’osservazione e dalla valutazione, per un periodo complessivo di almeno quattro anni, dello svolgimento del suddetto incarico dirigenziale temporaneo.

In tale fase l’incarico, originariamente conferito per una durata non superiore a tre anni, è rinnovato (per una sola volta) previa valutazione favorevole della suddetta commissione sull’attività svolta.

Il dirigente è valutato in ordine ai risultati conseguiti sotto i profili della performance al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle attitudini e capacità manageriali dimostrate.

La valutazione finale dello svolgimento per un periodo non inferiore a quattro anni dell’incarico dirigenziale temporaneo è operata da una seconda commissione.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare dell’incarico temporaneo viene inserito nel ruolo della dirigenza;

Invece in caso di mancato rinnovo dell’incarico temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la relativa posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura di sviluppo di carriera

L’Articolo 13 modifica invece le modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno 5 anni di servizio nel ruolo dirigenziale anziché dopo aver ricoperto per 5 anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali.

L’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all’esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa senza svolgimento di prova scritta e orale e dell’osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente

L’articolo 14 introduce la relazione annuale dirigenziale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente e specifica, per gli enti locali, che gli incarichi dirigenziali a termine hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica al momento del conferimento.

Infine rende applicabile alle regioni e agli enti locali la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni e sull’arrotondamento del quoziente derivante dalle percentuali da applicare sul conferimento degli incarichi.

Infine l’articolo 15 elimina la possibilità di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia, mantenendola in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.

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