Dati biometrici nell’ambito di procedimenti penali

Dati biometrici polizia

La Corte di Giustizia Europea mette i paletti alla raccolta sistematica.

Di Michele Mavino

La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea affronta un tema particolarmente delicato e attuale per gli operatori di polizia: il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, con specifico riferimento al trattamento dei dati biometrici nell’ambito di procedimenti penali.

In termini generali, la Corte si muove all’interno del perimetro tracciato dalla direttiva (UE) 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine e repressione dei reati. In tale contesto, viene ribadito un principio ormai consolidato nel diritto europeo: i dati biometrici – in quanto appartenenti a categorie particolari di dati – possono essere trattati solo in presenza di condizioni rigorose, tra cui, in primis, il requisito della “stretta necessità”.

Il caso concreto trae origine da una normativa nazionale che consente la raccolta sistematica di dati biometrici (impronte digitali, fotografie, ecc.) nei confronti di soggetti sospettati di reato, prevedendo anche sanzioni in caso di rifiuto. La Corte è chiamata, dunque, a verificare se tale automatismo sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Il passaggio centrale della decisione risiede proprio nella critica a ogni forma di automatismo: non è conforme al diritto UE una disciplina che imponga la raccolta sistematica e generalizzata dei dati biometrici senza una valutazione caso per caso. L’autorità competente deve, invece, dimostrare in concreto che tale raccolta sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità perseguite e che non esistano misure meno invasive idonee a raggiungere lo stesso risultato .

Ciò implica un rafforzamento significativo dell’obbligo motivazionale in capo alla polizia giudiziaria e, più in generale, all’autorità procedente. Non è più sufficiente richiamare la norma nazionale: occorre esplicitare le ragioni specifiche che rendono indispensabile il trattamento del dato biometrico in relazione al singolo soggetto e al contesto investigativo.

Particolarmente rilevante è anche il tema del rifiuto dell’interessato. La Corte non esclude in assoluto la possibilità di sanzionare tale rifiuto, ma chiarisce che ciò non può avvenire automaticamente. Anche in questo caso, la legittimità della sanzione deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e del rispetto dei diritti fondamentali, evitando che il sistema si traduca in una compressione eccessiva delle libertà individuali.

In definitiva, Secondo la Corte di Giustizia Europea, l’efficienza dell’azione di polizia non può prescindere dal rispetto rigoroso delle garanzie previste dal diritto europeo in materia di protezione dei dati. L’attività investigativa resta pienamente legittima, ma deve essere sempre accompagnata da un’attenta valutazione giuridica delle modalità operative adottate.

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